In vigore le modifiche al Codice deontologico forense

Redazione 14/06/18
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Con comunicato N. 7-C-2018, il Consiglio nazionale forense segnala che il 12 giugno 2018 sono entrate in vigore le modifiche al Codice Deontologico forense, deliberate nella seduta Cnf del 28 febbraio 2018 e già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 86, del 13 aprile 2018. Questa, pertanto, l’attuale formulazione del Codice deontologico.

In particolare, sono state apportate modifiche all’art. 20 (Responsabilità disciplinare). Versione odierna:

  1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri ed alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia, costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51 comma 1 della Legge n. 247/2012.
  2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai Titoli II, III, IV, V, e VI del presente Codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi, comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 51 lettera c) e 53 della Legge n. 247/2012, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 di questo Codice

nonché all’art. 27 comma 3  (Dovere di informazione). Versione odierna:

  1. “L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge”.

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