Valute virtuali e normativa antiriciclaggio

Marco Accardo 18/06/21
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Al progresso tecnologico e al sempre più massiccio uso dell’informatica è possibile riconoscere importanti meriti in termini di innovazione, semplificazione, efficienza, e in generale, più o meno ampi benefici rispetto al campo in cui trovano applicazione.

Le moderne tecnologie non sono tuttavia immuni da un utilizzo distorto, finalizzato al perseguimento di interessi criminosi.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito, tramite anche lo sfruttamento di tecnologie più o meno sofisticate, ad un progressivo rafforzarsi della presenza di organizzazioni criminali in ambito economico-finanziario ed imprenditoriale. Settori nei quali è generalmente più agevole avere accesso alla realizzazione di transazioni complesse, che rendano particolarmente difficile la ricostruzione, da parte delle Autorità di controllo, dei flussi patrimoniali.

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Blockchain, Criptovalute, I.C.O. e Smart Contract

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Le criptovalute: natura e profili di criticità

Una delle nuove frontiere del riciclaggio di denaro “sporco”, nonché di finanziamento di organizzazioni criminali (anche terroristiche) è rappresentata dalle c.d. “monte virtuali” o “criptovalute”.

Attualmente ne esistono più di 2000 (in costante aumento), la più nota delle quali è indubbiamente il “bitcoin”[1].

La grande varietà di criptovalute attualmente esistenti può sostanzialmente essere ricompresa in due macro-categorie:

  • Criptovalute di tipo chiuso, prive di un collegamento con l’economia reale, il cui utilizzo è limitato ai confini della comunità virtuale da cui provengono;
  • Criptovalute pienamente convertibili, che possono essere utilizzati come metodo di pagamento alternativo a quelli classici e che, sulla base di determinati tassi di cambio, possono essere convertiti in moneta reale.

Come accennato poc’anzi, la più nota delle criptovalute è sicuramente il “bitcoin”.

Quest’ultima, inventata nel 2009, si basa su un sistema di scambio informatico peer-to-peer tra diversi computer (server) che si scambiano un flusso costante di numerose informazioni che costituisce il database dell’intero sistema.

Il vivace interesse attorno alle criptovalute, è stato determinato in primis, da una rapida diffusione del fenomeno e dal correlato rischio di perdite economiche, nonché dall’utilizzo delle stesse quale mezzo per perseguire finalità illecite. Circa quest’ultimo aspetto, eclatante fu sicuramente il caso del sito pirata “Silk Road”, sul quale gli utenti effettuavano acquisti illeciti di armi, sostanze stupefacenti, identità rubate e il cui metodo di pagamento era rappresentato da criptovalute.

Sul piano europeo, il fenomeno aveva suscitato l’attenzione dell’EBA (European Banking Authority) già nel 2014, la quale aveva espresso preoccupazioni e rilievi critici sul fenomeno delle criptovalute.

Ad esporre le criptovalute al rischio di utilizzo per il perseguimento di finalità di riciclaggio ed autoriciclaggio sono alcune peculiarità intrinseche delle medesime, quali:

  • l’anonimato dato dalla pseudonimizzazione degli accessi e delle conseguenti incertezze in ordine alla giurisdizione applicabile;
  • l’assenza di un soggetto che vigili sulle transazioni eseguite, nonché l’assenza di una Autorità centrale emittente la moneta virtuale, capace di realizzare un controllo attivo sulla stessa.

Al fine di comprendere pienamente la portata del fenomeno preme riportare alcuni aspetti della tecnologia sottesa alle criptovalute: la Blockchain.

Quest’ultima altro non è che una serie di protocolli informatici basati su di un registro pubblico (ledger), costituito da svariati blocchi (blocks), connessi l’uno all’altro secondo uno schema logico-sequenziale di tipo cronologico ed immutabile (chained) fondato su una rete peer-to-peer, contenente una mole spropositata di informazioni.

Componenti la Blockchain sono:

  • i nodi: costituiti dai server fisici;
  • le transazioni: i valori di scambio oggetto di verifica, approvazione e registrazione;
  • il registro: di dominio pubblico, all’interno del quale sono annotate, in maniera immutabile, tutte le transazioni effettuate;
  • la registrazione, che avviene tramite un processo di criptografia e l’utilizzo di hash;
  • l’hash: un’operazione non invertibile capace di mappare un codice alfanumerico in una stringa unica ed univoca, in grado di identificare ciascun blocco, senza tuttavia permettere di risalire al testo generatore.

La transazione in bitcoin altro non è che la trasmissione di un messaggio verso i singoli nodi della rete, che suddivide la transazione in singoli gruppi di transazioni (blocchi), i quali, concatenati tra loro, costituiscono la c.d. “catena”.

I vantaggi della tecnologia Blockchain sono legati alla realizzazione di protocolli capaci di certificare in ordine cronologico e la cui novità è approntata dalla decentralizzazione delle operazioni.

Tornando al bitcoin: quest’ultima si caratterizza per essere una vera e propria moneta a sé stante, priva di corso legale e tuttavia convenzionalmente accettata dagli operatori per effettuare pagamenti nonché per finalità speculative.

Circa le modalità di funzionamento, l’aspetto che suscita maggior interesse e preoccupazione è dato dal regime di pseudonimizzazione che caratterizza ogni operazione realizzata in bitcoin.

Come si è già avuto modo di rilevare, la tecnologia sottesa al bitcoin (la Blockchain), ma così analogamente per le altre criptovalute che si fondano su tecnologie basate su registri distribuiti, presenta alcune criticità in ordine alla tutela della privacy: qualora chiunque potesse liberamente accedere a detto registro e visionarne interamente e liberamente il contenuto, potrebbero essere agevolmente identificati gli autori della transazione realizzata.

A questa problematica sopperisce l’anonimato delle chiavi pubbliche di accesso, nonché la “pseudonimizzazione” – tramite algoritmo – delle identità dei titolari del rispettivo wallet: così facendo, chiunque potrà constatare che una transazione sia stata realizzata, senza tuttavia essere in grado di ricondurre detta transazione ad uno o più soggetti determinati. Ciò in quanto, ogni singola transazione, una volta approvata, viene registrata sul “distributed ledger”, di pubblico dominio, e da chiunque accessibile in qualsiasi momento e va a comporre la “catena” di “blocchi” di operazioni, ove non vengono mai registrati i dati anagrafici del disponente e del ricevente, ma solo ed esclusivamente il flusso di dati dai quali è solo possibile evincere che due soggetti identificati esclusivamente dai codici alfanumerici dei rispettivi “wallet” abbiano realizzato una operazione.

Orbene, «coincidendo la catena con un mero algoritmo matematico e non essendovi concretamente alcuna associazione tra gli indirizzi interessati dalle transazioni con l’identità della persona che ne dispone, è pressoché impossibile ricondurre le transazioni ai relativi disponenti, rendendo estremamente difficile, se non addirittura impossibile, per gli enti deputati al controllo svolgere la propria attività di monitoraggio»[2].

Deve poi tenersi necessariamente di conto la circostanza per cui l’account del proprietario del wallet può agevolmente non corrispondere all’identità reale del proprietario, potendosi agilmente acquistare un portafoglio fornendo false generalità[3].

Ai fini della realizzazione di una transazione, non è richiesta l’espressione di alcuna causale, e può ben riguardare soggetti residenti in Paesi diversi, con le inevitabili ripercussioni sulla determinazione della giurisdizione competente. Potendo altresì essere riferite a più accounts facenti capo al medesimo soggetto, non essendo invero previsto alcun limite in ordine alla titolarità di una pluralità degli stessi, contemporaneamente.

Gli unici momenti in cui appare possibile tentare di individuare l’identità dei soggetti autori della transazione sono quelli relativi ai punti di entrata e di uscita del circuito, vale a dire, a quei momenti in cui si verifica una conversione della moneta legale in moneta virtuale e viceversa[4].

Sulla base di queste considerazioni appare dunque evidente come l’anonimato e l’assenza di intermediari, prestino le criptovalute ad usi distorti per il perseguimento di finalità anche di money laudering.

Una particolare modalità, finalizzata ad aumentare le difficoltà di tracciabilità dell’operazione effettuata in bitcoin, è il ricorso a pratiche c.d. di tumbling, per cui, avvalendosi di specialisti informatici, la transazione viene spacchettata, scomposta, in tante micro-transazioni, di importo contenuto, inidonee a destare l’attenzione delle Autorità di vigilanza con inevitabili vantaggi per le organizzazioni criminali.

 

La normativa antiriciclaggio

Rispetto al fenomeno delle valute virtuali preme evidenziare come il Legislatore italiano, con il D. Lgs. n. 90/2017 prima e il D. Lgs. n. 125/2019[5] poi, abbia apportato alcune modifiche alla disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 231/2007[6], recando una prima regolamentazione del fenomeno.

È stata introdotta anzitutto la definizione di “valuta virtuale” (art. 1, c. 2, lett. qq), D. Lgs. n. 231/2007) per la quale deve intendersi: «la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente» che recepisce la definizione contenuta nella direttiva europea 2018/843/UE.

Al fine di assoggettarli alla disciplina degli adempimenti antiriciclaggio sono inoltre state individuate le definizioni di “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” come: «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute» (art. 1, c. 2, lett. ff), D. Lgs. n. 231/2007), riconducendoli alla categoria degli “altri operatori non finanziari”, assoggettando altresì agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 231/2007 anche i c.d. “Wallet providers” (art. 3, c. 5, lett. i-bis), d.lgs. cit.).

Deve poi rilevarsi che il D. Lgs. n. 125/2019 ha incluso nell’art. 50 del D. Lgs. n. 231/2007, a decorrere dal 10 Giugno 2020, il «Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi» (c. 2-bis).

Inoltre, l’art. 8 del D. Lgs. n. 90/2017, modifica il testo del D. Lgs. 13 Agosto 2010, n. 141, assoggettando i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale alla disciplina contemplata per i cambiavalute, a quest’ultima disciplina sono ora assoggettati anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale[7]. Quest’ultimi dovranno dunque adempiere all’obbligo di iscrizione nel registro tenuto dall’organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ex art. 128-undecies TUB (Testo Unico Bancario). In capo agli stessi, trovano applicazione anche gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (ex art. 17 d. lgs. 231/2007) nonché gli obblighi relativi alla segnalazione di operazioni sospette ex artt. 35-41 del d. lgs. 231/2007.

 

Interpretazione funzionale e riferimenti normativi

Sulla base poi di una interpretazione di carattere “funzionale” rispetto alla clientela di detti operatori, si ritiene possano trovare applicazione, a seconda del caso concreto, gli oneri recati dalla disciplina sui servizi di pagamento ovvero sui servizi di investimento.

Ancora, sempre sulla base di una interpretazione “funzionale” volta a fornire una tutela alla clientela di detti operatori, potranno trovare applicazione, in riferimento alle campagne pubblicitarie per la sponsorizzazione delle criptovalute, in relazione al caso concreto che via via venga in rilievo, la normativa vigente in materia di pratiche commerciali scorrette ovvero quella dell’offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Sulla scorta di tale interpretazione, ne deriva che l’offerta di detti servizi, fuori sede soggiaccia alla disciplina di cui agli artt. 30 e ss. Del TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), nonché a quella di cui agli artt. 67-bis e ss. Del Codice del consumo, qualora il cliente rivesta la qualifica di consumatore[8].

 

Conclusioni

A fronte di queste regolamentazioni pare dunque più complicato, ma non per questo non meno vantaggioso, per l’autore di reati tentare di riciclare (o autoriciclare) i relativi proventi tramite lo strumento delle criptovalute, che presentano comunque margini di spazio per la realizzazione e il perseguimento di finalità illecite.

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Note

[1]              V. De Stasio, Le monete virtuali: natura giuridica e disciplina dei prestatori di servizi connessi, in Diritto del Fintech (a cura di M. Cian, C. Sandei), CEDAM, 2020, pp. 215 – 242.

[2]              S. Galmarini (a cura di), Antiriciclaggio, Milano, IPSOA, Wolters Kluwer, 2019, pp. 249-750

[3]              In questo senso, si veda la relazione del Consiglio del Notariato relativa al quesito Antiriciclaggio n. 3-2018/B. Che rileva altresì l’impossibilità oggettiva dell’autore del pagamento di poter identificare il beneficiario del medesimo.

[4]              S. Galmarini (a cura di), Antiriciclaggio, Milano, IPSOA, Wolters Kluwer, 2019, p. 750.

[5]              D. Lgs. del 4 Ottobre 2019, n. 125, recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”.

[6]              D.Lgs. 21 Novembre 2007, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

[7]              Prevista dall’art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 125/2019.

[8]              In questo senso V. De Stasio, Le monete virtuali: natura giuridica e disciplina dei prestatori di servizi connessi, in Diritto del Fintech (a cura di M. Cian, C. Sandei), CEDAM, 2020, pp. 241-242.

Marco Accardo

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