L’espressione “cause di giustificazione” è la traduzione della correlativa parola composta tedesca “Rechtfertigungsgrunde” con cui si contraddistinguono le cause di non punibilità che escludono l’antigiuridicità.
L’antigiuridicità penale è la relazione tra un fatto e una norma penale; e, precisamente, il rapporto di contraddizione tra il fatto e la norma.
Le scriminanti trovano la propria disciplina normativa all’interno del codice penale e, più precisamente, negli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 c.p.
L’art 53 c.p.
La causa di giustificazione dell’uso legittimo delle armi, in particolare, prevista con l’articolo 53 c.p. stabilisce: “Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”.
Il concetto di “arma”, richiamato dall’art. 53 c.p. va necessariamente desunto dal codice penale e dalle leggi penali speciali, tra cui in particolare il T.U.L.P.S.
L’ambito di applicazione personale della predetta scriminante è circoscritto a distinte categorie soggettive, tanto che si parla abitualmente di causa di giustificazione propria. La norma, in realtà, si applica unicamente ai pubblici ufficiali. Inoltre, la scriminante dell’uso legittimo delle armi ha natura sussidiaria e si applica solo quando non può trovare applicazione la legittima difesa e l’adempimento di un dovere.
Quando ricorre l’ipotesi delle suddetta scriminante?
In sintesi, si può legittimamente affermare che la sopraccitata scriminante può operare soltanto in presenza di uno stato di necessità. Più nel dettaglio, la scriminante deve essere considerata un’extrema ratio.
Di conseguenza, i presupposti ed i requisiti per ritenere integrata tale fattispecie sono proprio i seguenti: la necessità di respingere una violenza; la necessità di vincere una resistenza attiva e costruttiva e la necessità di adempiere un dovere del proprio ufficio.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 14, Legge 22 maggio 1975, n. 152, la norma in commento contempla anche un’altra situazione legittimante il ricorso alle armi, consistente nella necessità di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
La reazione del pubblico ufficiale, per essere legittima, deve risultare anche necessaria a vincere la violenza o la resistenza, ovvero ad impedire la consumazione di certi reati, nell’ottica dell’adempimento del dovere istituzionale cui questi è chiamato. Inoltre, la reazione del pubblico ufficiale si deve, altresì, contraddistinguere anche dalla proporzionalità fra i mezzi di coazione impiegati ed il tipo di resistenza da vincere, tenuto conto della rilevanza dei beni in conflitto, a questo proposito in caso di fuga del reo non può applicarsi la suindicata scriminante.
In definitiva, la proporzione sussiste allorquando l’uso delle armi non lede un interesse – bene giuridico di rango superiore rispetto a quello cui è preordinato il dovere che il pubblico ufficiale è chiamato ad adempiere.
In conclusione, il fondamento della scriminante in questione deve ravvisarsi proprio nella necessità di dare attuazione alla volontà statale nei confronti dell’interesse generale alla salvaguardia dei beni giuridici penalmente protetti. Pertanto, il ricorso alle armi da parte del pubblico ufficiale deve rappresentare proprio l’extrema ratio e deve, altresì, essere oggettivamente strumentale all’adempimento dei suoi doveri istituzionali.
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