Un Comune decide di affidare il servizio cimiteriale ad un’Azienda Autonoma; i dipendenti che si vedranno trasferiti a detto Ente pubblico, devono attendere di ricorrere alle future successive deliberazioni della Giunta Municipale, non avendo alcuna immed

Lazzini Sonia 13/04/06
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 697 del 20 febbraio 2006 dichiara inammissibile il ricorso presentato da alcuni dipendenti comunali in quanto:
 
< Il provvedimento dedotto in controversia, infatti, rinvia a successive deliberazioni della Giunta Municipale l’individuazione del personale comunale che, a seguito dell’affidamento dei servizi cimiteriali all’Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta, sarà trasferito all’ente divenuto gestore dei predetti servizi.
 
Al momento non risulta neppure conclusa la fase di concertazione con i sindacati ai fini dell’individuazione del personale da trasferire.
 
La mancanza di una lesione attuale e personale nei soggetti che hanno proposto il ricorso originario comporta che l’impugnativa doveva essere dichiarata inammissibile, in conformità della eccezione pregiudizialmente sollevata dal Comune di Aosta.>
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione         
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n. 12108/2003, proposto dal Comune di Aosta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti **************** e ********************, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del secondo, Via Boncompagni, n. 71/C,
I Sigg. ***** non costituiti,
l’Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta (A.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, del 15.10.2003, n. 180;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 27.5.2005, il Consigliere ********************;
Udito l’avv. C.M. Pompa, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
 
I Sigg*********, dipendenti del Comune di Aosta, hanno impugnato in primo grado la deliberazione del Consiglio comunale di Aosta del 7.2.2002, n. 7, di affidamento dei servizi cimiteriali all’Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta (A.P.S.) per il periodo 2003-2013.
 
Il Comune di Aosta si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso, con eccezioni in rito e nel merito.
 
L’Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta (A.P.S.) non si è costituita.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, con la sentenza del 15.10.2003, n. 180, ha accolto il ricorso.
 
Il Comune di Aosta appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
 
Gli appellati e ’Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta non si sono costituiti in appello.
 
All’udienza del 27.5.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
 
 
 
DIRITTO
 
Il Comune di Aosta appella la sentenza del 15.10.2003, n. 180, con la quale il T.A.R. della Valle d’***** ha accolto il ricorso dei Sigg. **********, dipendenti del Comune di Aosta, e ha annullato la deliberazione del Consiglio comunale di Aosta del 7.2.2002, n. 7, di affidamento dei servizi cimiteriali all’Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta (A.P.S.) per il periodo 2003-2013.
 
L’appello è fondato.
 
Deve essere accolta, infatti, l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario respinta dalla pronuncia appellata e riproposta dal Comune appellante.
 
La deliberazione n. 7 del 2002, infatti, come dedotto dal Comune appellante, non lede un interesse diretto ed attuale dei ricorrenti in primo grado, non avendo alcuna immediata incidenza sulla loro posizione di status.
 
Il provvedimento dedotto in controversia, infatti, rinvia a successive deliberazioni della Giunta Municipale l’individuazione del personale comunale che, a seguito dell’affidamento dei servizi cimiteriali all’Azienda Pubblici Servizi della Città di Aosta, sarà trasferito all’ente divenuto gestore dei predetti servizi.
 
Al momento non risulta neppure conclusa la fase di concertazione con i sindacati ai fini dell’individuazione del personale da trasferire.
 
La mancanza di una lesione attuale e personale nei soggetti che hanno proposto il ricorso originario comporta che l’impugnativa doveva essere dichiarata inammissibile, in conformità della eccezione pregiudizialmente sollevata dal Comune di Aosta.
 
L’appello del Comune, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, deve dichiararsi inammissibile per difetto di un interesse attuale e diretto il ricorso originario.
 
Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 27.5.2005
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20 febbraio 2006

Lazzini Sonia

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