Tutele previdenziali per gli iscritti alla gestione separata INPS, chiarimenti nella circolare dell’Istituto

Redazione 15/05/13
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Lilla Laperuta

Nella circolare n. 77 del 13 maggio 2013, l’INPS ha fornito le istruzioni per la corretta erogazione dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

L’INPS nella circolare ripercorre, in sintesi, l’evoluzione normativa delle suddette tutele al fine di fornire indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per l’erogazione delle prestazioni.

L’Istituto si premura, poi, di chiarire che anche per gli iscritti alla Gestione separata che intendano beneficiare dell’indennità di malattia è necessaria la trasmissione di un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro; trova, inoltre, applicazione la normativa in materia di fasce orarie di reperibilità (10.00-12.00 e 17.00-19.00), potendo l’Istituto stesso legittimamente effettuare accertamenti medico-legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine di verificare la sussistenza dello stato invalidante.

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