TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA , Sezione Controversie Lavoro, del 23 settembre:Responsabilità del datore di lavoro per morte del lavoratore – art. 2087 c.c. – natura oggettiva – esclusione – giudizio di colpa generica – prevedibilità – valutazione e

sentenza 03/11/05
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-????????? Il danno biologico per morte del congiunto fatto valere dagli eredi iure proprio e non iure ereditario, quand?anche la morte del lavoratore fosse stata cagionata da una inadempienza contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente ex art. 2087 cod.civ., trova la sua fonte esclusiva nella responsabilit? extracontrattuale di cui all?art. 2043 cod.civ..

-????????? L?art. 2087 c.c. non configura un?ipotesi di responsabilit? oggettiva, in? quanto la responsabilit? del datore di lavoro va collegata pur sempre alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

-????????? L?individuazione delle regole di comune prudenza deve essere condotta attraverso un giudizio prognostico ex ante ed in concreto e non ex post; il giudizio di prevedibilit? dell?evento consiste in un giudizio, ripetuto nel tempo, che si fonda sulla costanza dell?esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, attiva od omissiva, segue sempre, e non eccezionalmente, un determinato episodio di danno o di pericolo, di guisa che il fatto eccezionale non pu? rappresentare il contenuto della prevedibilit?.

-????????? La condizione di proponibilit? dell?azione di cui all?art. 22 legge 990/69 ? la cui assenza ? rilevabile d?ufficio in ogni stato e grado del procedimento – ? imposta dalla legge senza distinguere tra le persone contro cui? venga proposta, cumulativamente o singolarmente, l?azione medesima, per cui ? improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c. promossa contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata sessanta giorni prima la raccomandata con la richiesta di risarcimento all?assicuratore r.c.a..

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