Tre livelli di politica della giustizia Riflessioni

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Il recente D. Lgs. 2/2/06, n. 40 in materia di giustizia alternativa civile, che ha esteso gli orizzonti dell’arbitrato, viene a inserirsi in una visione di esaltazione delle potenzialità del vecchio istituto arbitrale. Infatti, vi è già stato un grosso intervento di rivitalizzazione in occasione della riforma del diritto societario sul tema dell’arbitrato e della conciliazione.
         Anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 221/2005 ha dato nuovo slancio all’arbitrato, evidenziando la volontarietà di questa giustizia “alternativa”, consegue il riconoscimento della eventualità di derogare alle possibili impugnazioni del lodo quale rimedio “per errores in iudicando”. Si viene in sostanza a consolidare l’utile uso dell’arbitrato, inficiato finora dalle varie probabili impugnazioni.
         La circostanza più rilevante della presente riforma è la possibilità per gli arbitri di decidere sui diritti indisponibili se necessario per la soluzione della controversia affidata al loro esame, a meno che la questione pregiudiziale non debba essere decisa con efficacia di giudicato in base ad una espressa previsione di legge (art. 819), in questo caso è prevista la sospensione del procedimento (art. 819 – bis, comma 1,      n. 2).
         Durante l’istruzione gli arbitri hanno ampi poteri che vanno dalla nomina di consulenti tecnici, alla richiesta di informazioni scritte alla P.A., fino al avvalersi dell’assistenza giudiziaria in caso di rifiuto di comparizione per testimoniare (art. 816 – ter).
Nella previsione fra arbitrato rituale e irrituale la legge tende a favorire il ricorso all’arbitrato rituale, tanto è vero che prevede espressamente la necessità di accordo scritto per il lodo contrattuale ed elenca i casi tassativi di annullabilità dello stesso ad opera del giudice competente (art. 808 – ter).
         L’arbitrato è limitato ai casi relativi a diritti indisponibili senza ulteriori chiarimenti (art. 806), rimane pertanto il problema della definizione di quali diritti siano indisponibili tuttavia tale difficoltà era presente anche prima.
         E’ stato sottolineato che questi interventi se da una parte mirano a salvaguardare l’autonomia dell’arbitrato rispetto al codice di procedura civile, dall’altro tendono a dare degli indirizzi che inducono a considerare questo istituto come un procedimento a tutti gli effetti.
         Si è inoltre osservato che se da un lato l’aiuto dell’autorità statale rafforza l’operato dell’arbitrato dando rilevanza all’istituto, all’opposto gli interventi anche se eventuali del giudice ordinario sembrano volere riaffermare il primato della giustizia statuale con un mancato spirito di collaborazione su un piano di eguaglianza.
         Si può senz’altro osservare che si stanno delineando tre livelli di giustizia civile:
·        una bassa onoraria deputata prevalentemente ai rapporti economicamente minori e ripetitivi, adatti alla massa sociale;
 
·        una media – alta di carriera per questioni economicamente e socialmente più rilevanti;
 
·        la terza l’arbitrato privata adatta ad interessi economici molto rilevanti o a ceti sociali – alti, ma potenzialmente estensibile per altre esigenze.
 
         Si ottengono vari risultati, anche se non correlati immediatamente tra loro:
 
·        Si permette ad una determinata fascia sociale, riconoscendo di fatto l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà per contrasto di interessi o costi di un miglioramento dell’efficienza della giustizia, di sganciarsi dalla giustizia statuale;
 
·        si migliora l’efficienza per le attività economiche più rilevanti abbattendone i costi di transazione giudiziaria, con un eventuale uso strumentale del penale al fine di creare il blocco necessario all’arbitrato. Ne sono casi lampanti le ultime scalate bancarie con relativi conflitti in sede giudiziaria su BNL e Antonveneta;
 
·        la possibilità in futuro di aggredire il problema dell’inefficienza giudiziaria civile dirottando parte del contenzioso dai tribunali ad una giustizia privata, pagata dalle parti e sorvegliata nonché garantita dal potere statale. Si riduce per questa via parte del carico di contenzioso esistente o quantomeno se ne contiene l’incremento, senza che lo Stato impegni direttamente le proprie già scarse risorse, o comunque le dirotti da fronti politicamente più premianti; ottenendo al contempo la piena soddisfazione di coloro che sono sganciati dal ferraginoso meccanismo giudiziario.
 

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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