Con l’ordinanza n. 32132/2025 (ud. 25 settembre 2025, dep. 10 dicembre 2025), la Prima Sezione civile della Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul delicato tema della protezione internazionale per le vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale. La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato che qualifica la tratta come forma di persecuzione di genere e ribadisce l’obbligo per il giudice di merito di svolgere un accertamento approfondito e aggiornato sulla situazione del Paese di origine, non limitato al solo rischio di re-trafficking. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
Indice
1. Il caso: rigetto senza adeguate indagini
La ricorrente aveva censurato la decisione del Tribunale che, pur a fronte di indici di tratta emersi sia in sede amministrativa sia nel giudizio, aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
Secondo il giudice di merito, non sarebbe stato ipotizzabile un nuovo inserimento della donna nel circuito della tratta, in considerazione del tempo trascorso dall’espatrio (2016), della dichiarata volontà di denunciare alle autorità eventuali minacce in caso di rimpatrio e del trasferimento della madre, circostanza ritenuta idonea a impedire alla “madame” di rintracciare la famiglia.
La valutazione si è dunque concentrata esclusivamente sull’eventualità di un nuovo reclutamento, senza estendersi al più ampio contesto di vulnerabilità e senza acquisire informazioni specifiche e aggiornate sulla condizione delle donne vittime di tratta in Nigeria. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.
Immigrazione, asilo e cittadinanza
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2. La tratta come persecuzione di genere
Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte richiama un principio già affermato in precedenti arresti: la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
La tratta di esseri umani, come definita dall’art. 3 del Protocollo addizionale del 15 novembre 2000 alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, costituisce trattamento persecutorio di genere. Le vittime possono rientrare nel “particolare gruppo sociale” di cui all’art. 8, lett. d), del d.lgs. n. 251/2007.
Non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della persecuzione, la circostanza che il fenomeno sia diffuso o tollerato nel Paese di origine: la diffusione della pratica non ne attenua la gravità né esclude il rischio individuale.
3. L’obbligo di un accertamento completo e aggiornato
La Corte ribadisce inoltre che la valutazione del caso concreto deve fondarsi sull’acquisizione di informazioni pertinenti e aggiornate sul Paese di origine, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 25/2008.
L’indagine non può arrestarsi alla verifica del solo rischio di re-trafficking. Occorre estendere l’accertamento al pericolo di gravi discriminazioni, stigmatizzazione sociale, vessazioni e violenze di genere cui la donna potrebbe essere esposta in ragione della precedente condizione di vittima di tratta.
La vulnerabilità derivante dall’esperienza di sfruttamento sessuale, infatti, può esporre la richiedente a persecuzioni anche diverse dal reclutamento forzato, specie in contesti in cui le donne rientrate siano oggetto di emarginazione o ritorsioni.
4. Le criticità della decisione di merito
Nel caso di specie, il Tribunale non si è uniformato ai principi sopra richiamati. La motivazione si è limitata a escludere, in via astratta, la probabilità di un nuovo inserimento nella tratta, senza parametrarsi alla situazione concreta della Nigeria e senza considerare le condizioni delle donne già vittime di sfruttamento sessuale.
Mancava un accertamento specifico sul fenomeno della tratta nel Paese di origine e sulle conseguenze sociali e personali per chi ne sia stata vittima, anche una volta uscita dal circuito criminale.
Per la Cassazione, tale omissione integra un vizio di violazione di legge, imponendo la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.
5. Conclusioni
L’ordinanza n. 32132/2025 conferma l’attenzione della giurisprudenza di legittimità verso la tutela effettiva delle vittime di tratta. Il riconoscimento dello status di rifugiato non può essere negato sulla base di valutazioni generiche o limitate al solo rischio di re-trafficking.
Il giudice è chiamato a un accertamento rigoroso, individualizzato e fondato su fonti aggiornate, che consideri la tratta come persecuzione di genere e tenga conto della persistente vulnerabilità della vittima nel contesto socio-culturale di provenienza. Solo così il sistema di protezione internazionale può garantire una risposta coerente con gli obblighi internazionali e con la funzione costituzionale di tutela dei diritti fondamentali.
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