Lilla Laperuta
Questo il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia dato in risposta al quesito inviato dal Consiglio nazionale forense (CNF) in aprile in ordine alle modalità applicative dell’art. 9 co.6, del D.L. 1/2012 (conv. con L. 27/2012), sulla durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate. Il parere datato 14 maggio e reso noto dal CNF, newsletter 22 maggio 2012, n. 82, chiarisce i numerosi dubbi interpretativi sollevati dalla mancata previsione di una disciplina transitoria. In particolare secondo l’opinione manifestata da alcuni le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio potevano essere applicate retroattivamente.
Queste le argomentazioni contrarie addotte nel parere:
a) quando il legislatore ha voluto applicare retroattivamente le nuove disposizioni in materia di pratica professionale, lo ha fatto espressamente, con apposite norme transitorie, circostanza che non si è verificata per la fattispecie in questione;
b) visto che la concreta organizzazione del tirocinio viene pianificata in funzione della sua durata complessiva, un’eventuale retroattività della norma comprometterebbe gli originari piani di tirocinio. La nuova disciplina prevista dal precitato art. 9, infatti, non si limita a ridurne la durata, ma contiene anche disposizioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio.