Con una recente ordinanza, depositata in cancelleria il 21.02.07, il TAR Lecce ha fatto applicazione del c.d. “Decreto Amato”, respingendo l’istanza cautelare connessa al ricorso proposto da un tifoso talentino, avverso il decreto con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha fatto divieto al ricorrente di accedere, per un periodo di tre anni, a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio.
In particolare, ha osservato il TAR salentino "……la sola permanenza, all’interno di un gruppo di tifosi evidentemente attivo nel realizzare comportamenti violenti, da un lato, realizza di per sé un rafforzamento del proposito delinquenziale nei soggetti che, all’interno del gruppo stesso, pongono in essere tali comportamenti; dall’altro, rafforza la pericolosità, l’efficacia e la determinazione delinquenziale propria dell’agire “in branco”.
Ha inoltre osservato il TAR come “tale mera presenza, all’interno del gruppo, ostacola comunque il riconoscimento dei soggetti attivi ed intralcia le operazioni di contrasto della polizia; che, pertanto, la previsione di tali specifiche misure di polizia (divieto di accesso agli stadi) implica l’esistenza di un preciso onere di allontanarsi immediatamente da gruppi di tifosi che compiono atti di violenza o comunque pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica;….".
Si tratta del primo caso in Italia in cui un tifoso si vede costretto a seguire le prescrizioni imposte dopo l’entrata in vigore del c.d. “decreto Amato” che sanziona “la sola permanenza di un tifoso all’interno di un gruppo di tifosi evidentemente attivo nel realizzare condotto violente, e che tale permanenza ostacola il riconoscimento di soggetti attivi ed intralcia le operazioni di contrasto della polizia”.
Avv. Alfredo Matranga
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento