Tempo di vestizione degli indumenti di lavoro e retribuibilità (Cass. n. 8063/2011)

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Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 2011, n. 8063

Massima
Quando il lavoratore ha la facoltà di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare gli indumenti da lavoro (anche a casa), la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e, come tale , non deve essere retribuita.


TEMPO DI VESTIZIONE DEGLI INDUMENTI DI LAVORO E RETRIBUIBILITA’

Con sentenza n. 8063 dell’8 aprile 2011, la Cassazione si è pronunciata in merito alla retribuibilità o meno del tempo impiegato per indossare gli indumenti di lavoro accogliendo il ricorso di un’azienda contro i dipendenti che avevano ottenuto dal giudice di primo grado la retribuzione spettante a titolo di compenso per lavoro straordinario, per i c.d. “tempi di vestizione”.
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto nulle le clausole contrattuali collettive nella parte in cui non consideravano “come orario da retribuire, i periodi di tempo minimi, ivi compresi quelli per la vestizione, necessari per arrivare dal varco di accesso dello stabilimento alle effettive posizioni di lavoro e viceversa, ivi compreso il tempo per effettuare la doccia di fine giornata”.
La Corte di Cassazione, invece, richiamata la giurisprudenza formatasi sulla retribuibilità del tempo necessario ad indossare gli indumenti di lavoro (Cass. n. 19273 del 08/09/2006) ha affermato che sono legittime le clausole dei contratti collettivi di lavoro che prevedono la mancata retribuzione per il tempo che il lavoratore dedica alla “vestizione”.
Secondo la citata giurisprudenza, infatti, “ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito”.

Conclusioni

Sono da comprendere nella nozione di lavoro “effettivo” come tale da retribuire, anche le attività preparatorie allo svolgimento dell’attività lavorativa sempre che siano etero dirette dal datore di lavoro.

Rosanna Russoniello
Funzionario ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in comando presso l’Ufficio legislativo del Ministro della gioventù
Cultore di medicina del lavoro, Università di Teramo

Rosanna Russoniello

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