Tardivo deposito di un ricorso avverso, anche, l’incameramento della cauzione provvisoria : ritenersi intempestivo il deposito del presente ricorso, notificato all’ultimo destinatario il 25 giugno 2009 e depositato il successivo 23 luglio

Lazzini Sonia 06/04/10
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I provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

Orbene, fra i termini processuali soggetti a dimezzamento va certamente ricompreso anche il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso notificato, previsto dall’art. 21 della stessa legge n. 1034/71, sicchè tale termine – previsto a pena di decadenza – è ridotto a quindici giorni (cfr. Ap, 31.5.2002 n.5 e, da ultimo, CdS, IV, 24.4.2009 n. 2638, secondo cui in caso di tardivo deposito del ricorso in violazione dell’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, relativo alla dimidiazione dei termini processuali, l’errore commesso non è giustificabile dopo che in argomento è intervenuta l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non sussistendo più alcuna difficoltà interpretativa od oscillazione giurisprudenziale)

Ricorso per l’annullamento 1) del provvedimento con cui Ricorrente spa è stata esclusa dalla gara;

2) della nota 20.5.2008 n. P8264964/41.04 con cui la Regione Veneto ha inoltrato richiesta di escussione della cauzione provvisoria protestata dalla ricorrente;

3) della nota 6.6.2008 n. 8296423/41.06 con cui la Regione Veneto ha rigettato le richieste della ricorrente;

4) del bando di gara nella parte in cui rinvia all’art. 7 del capitolato per la definizione dei requisiti di partecipazione alla gara stessa;

5) dell’art. 7 del capitolato d’oneri, “in parte qua”;

6) di ogni altro atto comunque connesso;

Con ricorso notificato il 25 giugno 2008 Ricorrente spa ha adito l’intestato Tribunale per ottenere l’annullamento della propria esclusione dalla procedura concorsuale indetta dalla Regione Veneto con decreto dirigenziale 21.12.2007 n. 184 per la “realizzazione della rete radio professionale PMR della Protezione civile della Regione del Veneto”, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del DLgs n. 163/06.

Secondo la ricorrente, l’esclusione dalla gara – disposta per non aver asseritamente fornito, in sede di verifica amministrativa ex art. 48 del DLgs n. 163/06, la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando e dal capitolato – sarebbe illegittima per violazione dell’art. 42, I comma, lett. a) e II comma e dell’art. 48 del DLgs n. 163/06.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto e la controinteressata Controinteressata Communications spa eccependo, preliminarmente, l’irricevibilità del gravame per tardività del deposito, e comunque rilevando, nel merito, la sua infondatezza, donde la richiesta di reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 4 marzo 2010.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Il collegio deve farsi carico, preliminarmente, dell’esame dell’eccezione di irricevibilità del ricorso, formulata da entrambe le resistenti, per tardivo deposito dello stesso.

L’eccezione è fondata.

Al riguardo, occorre fare riferimento alla più recente rielaborazione della materia attuata dal Consiglio di Stato – alla quale il collegio, che la condivide, ritiene di doversi uniformare – con la sentenza 29 novembre 2005 n. 6774 della V sezione, successivamente ribadita dalle decisioni 19 aprile 2007 n. 1790 della stessa sezione, 27 giugno 2007 n. 3749 della IV sezione e, da ultimo, 16 giugno 2009 n. 3846 e 9 marzo 2009 n. 1365 della V sezione.

Secondo la prima pronuncia richiamata (V, n. 6774/05), la cui motivazione sul punto giova riportare testualmente, in caso di notificazione del ricorso a mezzo posta è errato far decorrere il termine per il suo deposito “muovendo dalla data di spedizione, da parte dell’Ufficiale giudiziario, tramite il servizio postale e non, invece, da quella in cui si è perfezionata la consegna del piego (o l’ultima consegna, trattandosi di pluralità di intimati), da parte dell’addetto al servizio postale, all’indirizzo del destinatario. A quanto pare, l’errore è stato indotto, oltre che da un lettura forzata della sentenza della Corte costituzionale 28 novembre 2002, n. 477, anche dall’orientamento espresso, in argomento, da questa stessa Sezione, con la decisione 6 ottobre 2003 n. 5897, la quale è però, allo stato, abbondantemente superata da riflessioni ulteriori della giurisprudenza su tale specifico aspetto della questione, a seguito degli approfondimenti conseguenti alla applicazione che, dell’istituto (dopo l’intervento della Corte costituzionale), è stata fatta dalla Corte Suprema di Cassazione e degli insegnamenti desumibili da successive pronunce della stessa Corte costituzionale (n. 28 del 23 gennaio 2004 e n. 107 del 2 aprile 2004). La lettura corretta della prima pronuncia del giudice delle leggi sulla illegittimità delle norme che, in materia di notificazione, ne facevano decorrere gli effetti, nei confronti dell’istante, dal suo perfezionamento, deve essere effettuata tenendo nel debito conto ciò in cui è stata fatta risiedere l’illegittimità costituzionale, ovvero il far ricadere, sul soggetto che richiede (o nell’interesse del quale è richiesta) la notificazione, gli oneri di attività materiali sottratte alla sua disponibilità. Ovviamente ciò non implica anche che tali oneri debbano ricadere sul destinatario dell’atto, né che la declaratoria d’incostituzionalità si sia pure riflessa sulle modalità di computo dei termini per il deposito dell’atto o per l’iscrizione della causa a ruolo. Per il destinatario, l’atto produce i suoi effetti secondo le regole ordinarie, desunte da quelle che disciplinano il perfezionamento della notificazione (a mezzo Ufficiale giudiziario o mediante recapito a mezzo posta); quanto al deposito dell’atto, ai fini dell’incardinamento del giudizio, o per tutte le altre finalità connesse al deposito degli atti notificati, le norme che ne fissano i termini hanno sempre riguardo al perfezionamento, reale o legale, per il destinatario, della notificazione. In questo senso sono le numerose pronunce della Corte Suprema di Cassazione, che specificamente affrontano il problema del deposito del ricorso per cassazione, che è l’istituto che maggiormente si avvicina, analogicamente, al deposito dell’atto introduttivo del giudizio amministrativo (…). In definitiva deve essere affermato che, nel caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato notificato a mezzo del servizio postale, mentre ai fini del rispetto del termine per proporre l’impugnazione è sufficiente che il ricorso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro detto termine, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario ed è da tale data che devono farsi decorrere i termini per il deposito del ricorso, unitamente agli ulteriori atti prescritti dall’art. 21 L. n. 1034 del 1971 (salvo il ritardo nella restituzione dell’avviso di ricevimento, che, mentre da un lato non giustifica il tardivo deposito del ricorso, dall’altro consente di ritardare il deposito della prova dell’avvenuta notificazione).”

Alla luce di tale orientamento – e, in particolare, della circostanza che la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, nelle notifiche a mezzo posta, è richiesta esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, talchè l’avviso stesso può essere prodotto fino all’udienza di discussione (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. trib. 26.6.2009 n. 15122; CdS, V, 12.6.2009 n. 3747) – deve ritenersi intempestivo il deposito del presente ricorso, notificato all’ultimo destinatario il 25 giugno 2009 e depositato il successivo 23 luglio: ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034/71, infatti, i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 863 del 19 marzo 2010 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

 

N. 00863/2010 REG.SEN.

N. 01440/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1440 del 2008, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

1) del provvedimento con cui Ricorrente spa è stata esclusa dalla gara;

2) della nota 20.5.2008 n. P8264964/41.04 con cui la Regione Veneto ha inoltrato richiesta di escussione della cauzione provvisoria protestata dalla ricorrente;

3) della nota 6.6.2008 n. 8296423/41.06 con cui la Regione Veneto ha rigettato le richieste della ricorrente;

4) del bando di gara nella parte in cui rinvia all’art. 7 del capitolato per la definizione dei requisiti di partecipazione alla gara stessa;

5) dell’art. 7 del capitolato d’oneri, “in parte qua”;

6) di ogni altro atto comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto – (Ve) e di Controinteressata Communications Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2010 il dott. ************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 25 giugno 2008 Ricorrente spa ha adito l’intestato Tribunale per ottenere l’annullamento della propria esclusione dalla procedura concorsuale indetta dalla Regione Veneto con decreto dirigenziale 21.12.2007 n. 184 per la “realizzazione della rete radio professionale PMR della Protezione civile della Regione del Veneto”, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del DLgs n. 163/06.

Secondo la ricorrente, l’esclusione dalla gara – disposta per non aver asseritamente fornito, in sede di verifica amministrativa ex art. 48 del DLgs n. 163/06, la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal bando e dal capitolato – sarebbe illegittima per violazione dell’art. 42, I comma, lett. a) e II comma e dell’art. 48 del DLgs n. 163/06.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto e la controinteressata Controinteressata Communications spa eccependo, preliminarmente, l’irricevibilità del gravame per tardività del deposito, e comunque rilevando, nel merito, la sua infondatezza, donde la richiesta di reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 4 marzo 2010.

DIRITTO

Il collegio deve farsi carico, preliminarmente, dell’esame dell’eccezione di irricevibilità del ricorso, formulata da entrambe le resistenti, per tardivo deposito dello stesso.

L’eccezione è fondata.

Al riguardo, occorre fare riferimento alla più recente rielaborazione della materia attuata dal Consiglio di Stato – alla quale il collegio, che la condivide, ritiene di doversi uniformare – con la sentenza 29 novembre 2005 n. 6774 della V sezione, successivamente ribadita dalle decisioni 19 aprile 2007 n. 1790 della stessa sezione, 27 giugno 2007 n. 3749 della IV sezione e, da ultimo, 16 giugno 2009 n. 3846 e 9 marzo 2009 n. 1365 della V sezione.

Secondo la prima pronuncia richiamata (V, n. 6774/05), la cui motivazione sul punto giova riportare testualmente, in caso di notificazione del ricorso a mezzo posta è errato far decorrere il termine per il suo deposito “muovendo dalla data di spedizione, da parte dell’Ufficiale giudiziario, tramite il servizio postale e non, invece, da quella in cui si è perfezionata la consegna del piego (o l’ultima consegna, trattandosi di pluralità di intimati), da parte dell’addetto al servizio postale, all’indirizzo del destinatario. A quanto pare, l’errore è stato indotto, oltre che da un lettura forzata della sentenza della Corte costituzionale 28 novembre 2002, n. 477, anche dall’orientamento espresso, in argomento, da questa stessa Sezione, con la decisione 6 ottobre 2003 n. 5897, la quale è però, allo stato, abbondantemente superata da riflessioni ulteriori della giurisprudenza su tale specifico aspetto della questione, a seguito degli approfondimenti conseguenti alla applicazione che, dell’istituto (dopo l’intervento della Corte costituzionale), è stata fatta dalla Corte Suprema di Cassazione e degli insegnamenti desumibili da successive pronunce della stessa Corte costituzionale (n. 28 del 23 gennaio 2004 e n. 107 del 2 aprile 2004). La lettura corretta della prima pronuncia del giudice delle leggi sulla illegittimità delle norme che, in materia di notificazione, ne facevano decorrere gli effetti, nei confronti dell’istante, dal suo perfezionamento, deve essere effettuata tenendo nel debito conto ciò in cui è stata fatta risiedere l’illegittimità costituzionale, ovvero il far ricadere, sul soggetto che richiede (o nell’interesse del quale è richiesta) la notificazione, gli oneri di attività materiali sottratte alla sua disponibilità. Ovviamente ciò non implica anche che tali oneri debbano ricadere sul destinatario dell’atto, né che la declaratoria d’incostituzionalità si sia pure riflessa sulle modalità di computo dei termini per il deposito dell’atto o per l’iscrizione della causa a ruolo. Per il destinatario, l’atto produce i suoi effetti secondo le regole ordinarie, desunte da quelle che disciplinano il perfezionamento della notificazione (a mezzo Ufficiale giudiziario o mediante recapito a mezzo posta); quanto al deposito dell’atto, ai fini dell’incardinamento del giudizio, o per tutte le altre finalità connesse al deposito degli atti notificati, le norme che ne fissano i termini hanno sempre riguardo al perfezionamento, reale o legale, per il destinatario, della notificazione. In questo senso sono le numerose pronunce della Corte Suprema di Cassazione, che specificamente affrontano il problema del deposito del ricorso per cassazione, che è l’istituto che maggiormente si avvicina, analogicamente, al deposito dell’atto introduttivo del giudizio amministrativo (…). In definitiva deve essere affermato che, nel caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato notificato a mezzo del servizio postale, mentre ai fini del rispetto del termine per proporre l’impugnazione è sufficiente che il ricorso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro detto termine, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario ed è da tale data che devono farsi decorrere i termini per il deposito del ricorso, unitamente agli ulteriori atti prescritti dall’art. 21 L. n. 1034 del 1971 (salvo il ritardo nella restituzione dell’avviso di ricevimento, che, mentre da un lato non giustifica il tardivo deposito del ricorso, dall’altro consente di ritardare il deposito della prova dell’avvenuta notificazione).”

Alla luce di tale orientamento – e, in particolare, della circostanza che la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, nelle notifiche a mezzo posta, è richiesta esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, talchè l’avviso stesso può essere prodotto fino all’udienza di discussione (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. trib. 26.6.2009 n. 15122; CdS, V, 12.6.2009 n. 3747) – deve ritenersi intempestivo il deposito del presente ricorso, notificato all’ultimo destinatario il 25 giugno 2009 e depositato il successivo 23 luglio: ai sensi dell’art. 23 bis della legge n. 1034/71, infatti, i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

Orbene, fra i termini processuali soggetti a dimezzamento va certamente ricompreso anche il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso notificato, previsto dall’art. 21 della stessa legge n. 1034/71, sicchè tale termine – previsto a pena di decadenza – è ridotto a quindici giorni (cfr. Ap, 31.5.2002 n.5 e, da ultimo, CdS, IV, 24.4.2009 n. 2638, secondo cui in caso di tardivo deposito del ricorso in violazione dell’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, relativo alla dimidiazione dei termini processuali, l’errore commesso non è giustificabile dopo che in argomento è intervenuta l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, non sussistendo più alcuna difficoltà interpretativa od oscillazione giurisprudenziale)

Donde l’irricevibilità del presente gravame, in quanto avrebbe dovuto essere depositato entro il 10 luglio 2009.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

**********************, Presidente

*************, ***********, Estensore

***************, Consigliere

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Allegato

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Lazzini Sonia

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