La tardività della querela può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
1. La questione: tardività della querela
La Corte di Appello di Venezia confermava una sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l’imputato responsabile dei reati di truffa aggravata (art. 640 co.2 n. 2-bis in relazione all’art. 61 n. 5 cod. pen.) di cui ai capi 1), 3), 7), 11), 13) e di truffa di cui ai capi 2), 4), 14), 15) e 16).
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la tardività della querela per quanto riguarda alcuni dei capi di accusa. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui “la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio” (Sez.2, n. 8653 del 23/11/2022).
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3. Conclusioni: la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la tardività della querela può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Si fornisce difatti in questa pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la tardività della querela non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, poiché si tratta di una eccezione la quale richiede accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e, se non sollevata tempestivamente, è preclusa nei gradi successivi di giudizio.
È sconsigliabile quindi, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sollevare codesta eccezione la prima volta in sede di legittimità.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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