EDILIZIA E URBANISTICA – 114T.A.R. Lombardia, Brescia, 16 maggio 2007, n. 423
Sull’edificabilità delle aree residue dopo la decadenza della convenzione urbanistica di un piano di lottizzazione.
(in termini si veda: T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II-bis, 18 maggio 2005, n. 3921)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – Sezione staccata di BRESCIA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 598 del 1996, proposto da: Soc. **************, rappresentata e difesa dagli avv. G.P. e ****, con domicilio eletto presso G…
contro
Comune di Rivolta D’ Adda, rappresentato e difeso dagli avv. M.B. e M.V., con domicilio eletto presso …
per l’annullamento
DEL DINIEGO DI CONCESSIONE EDILIZIA DI CUI AL PROVV. SINDACALE PROT. 3201 DELL’11.3.1996.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivolta D’ Adda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 05/04/2007 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente propone ricorso contro il provvedimento di diniego di concessione edilizia per la costruzione di tre villette a schiera nella lottizzazione Cà *****.
Tale diniego reca la seguente motivazione: “Considerato che il termine di validità della convenzione per attuare il piano di lottizzazione denominato Cà *****, stipulata dal Notaio ************* di Pandino in data 13 settembre 1984 – n. 44321 di Rep. e n. 6185 di Racc. –, ai sensi dei punti 2) e 10) della stessa, risulta scaduto in data 12 settembre 1994, si ritiene preclusa alla richiedente la possibilità di presentare domanda di concessione edilizia per nuovi progetti”.
Al riguardo vengono dedotte le seguenti censure:
1. Violazione dell’art. 17 della Legge n. 1150/1942 nonché eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto il piano attuativo sarebbe stato completamente realizzato per quanto concerne le opere di urbanizzazione, per cui la semplice decorrenza del termine di validità della relativa convenzione non sarebbe ostativo al rilascio di concessioni edilizie per la costruzione di nuovi edifici;
2. Violazione dell’art. 4 della Legge n. 241/90 nonché dell’art. 4 della Legge n. 493/93, in quanto non sarebbe stato comunicato il nome del responsabile del procedimento ed inoltre perché quest’ultimo non avrebbe formulato una proposta di provvedimento conclusivo al relativo responsabile (censura dedotta in subordine e condizionatamente alla eventuale reiezione della prima).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale che eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, poiché l’impugnato diniego sarebbe motivato negli stessi termini di un precedente diniego in data 20.7.1995 non oggetto di impugnazione. Viene inoltre eccepita l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto medio tempore la destinazione urbanistica dell’area in oggetto sarebbe stata trasformata in “verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive”, precludendo così il rilascio del titolo chiesto dalla ricorrente. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente chiedendone la reiezione poiché ritenute infondate.
All’udienza del 5 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. È necessario esaminare preliminarmente le eccezioni processuali dedotte dall’Amministrazione resistente.
1.1 Viene eccepita, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, poiché l’impugnato diniego sarebbe motivato negli stessi termini di un precedente diniego in data 20.7.1995 non oggetto di impugnazione.
L’eccezione non può essere condivisa.
Il provvedimento impugnato, benché contenga una motivazione simile a quella contenuta nel diniego del 20.7.1995, risulta essere stato adottato sulla base di una rinnovata attività istruttoria, mediante l’acquisizione di un nuovo parere della Commissione edilizia comunale (in data 7.3.1996). Non può quindi essere considerato mera conferma del precedente ai fini della ricevibilità del ricorso.
1.2 Viene inoltre dedotta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto medio tempore la destinazione urbanistica dell’area in oggetto sarebbe stata trasformata in “verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive”, precludendo così il rilascio del titolo chiesto dalla ricorrente.
Anche questa eccezione deve considerarsi infondata.
Il Collegio osserva, al riguardo, che se la nuova destinazione urbanistica potrebbe risultare preclusiva per la realizzazione dell’intervento edilizio progettato dalla ricorrente, non per questo l’eventuale accoglimento del ricorso escluderebbe la soddisfazione di qualsiasi interesse, anche strumentale, della ricorrente medesima, se non altro eventualmente a fini risarcitori, come del resto evidenziato dalla stessa nella memoria depositata in data 23.3.2007.
2. Nel merito il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3. Deve essere condiviso il primo motivo di doglianza con cui si deduce violazione dell’art. 17 della Legge n. 1150/1942 nonché eccesso di potere sotto diversi profili.
Il primo comma del citato art. 17 recita: “Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso”.
Non vi è dubbio che tale norma, ancorché riferita espressamente ai piani particolareggiati, possa ritenersi applicabile anche ai piani di lottizzazione che ne condividono ratio e natura.
Il Collegio non ha motivo, nel caso in esame, per scostarsi dall’ormai costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale nelle zone in cui il piano particolareggiato è decaduto è comunque consentita la costruzione di nuovi fabbricati nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di zona che resta automaticamente ultrattiva a tempo indeterminato per la parte che disciplina l’edificazione nelle sue linee fondamentali ed essenziali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7.4.2004, n. 1968; idem 9.12.1996 n. 1491 e, da ultimo, T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 20.7.2006, n. 1108; T.A.R. Lazio Latina, 10.6.2006, n. 367; T.A.R. Liguria, Sez. II, 20.1.2006, n. 40).
Le aree all’interno del piano particolareggiato attuato ma decaduto, infatti, in forza del suddetto art. 17 della Legge n. 1150/1942, non restano prive di regolamentazione urbanistica, in quanto permane la disciplina di pianificazione generale e quella di linea fondamentale ed essenziale di pianificazione attuativa fino a quando non subentri una nuova disciplina.
Nel caso in esame, pertanto, l’Amministrazione non avrebbe potuto negare la concessione edilizia sul semplice rilievo dell’avvenuta scadenza della convenzione, ma avrebbe dovuto verificare se il piano di lottizzazione fosse stato effettivamente attuato nella parte che qui interessa attraverso la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste dallo stesso (cfr. T.A.R. Marche, 14.4.2004, n. 158), atteso che il citato art. 17, consentendo anche la costruzione di nuovi edifici, implicitamente non include gli stessi nel concetto di attuazione.
Poiché la completa realizzazione di tali opere è stata allegata dalla ricorrente e non contestata dal Comune di Rivolta d’Adda, deve presumersi che sussistessero allora detti presupposti per il rilascio del titolo qualora conforme alle prescrizioni edilizie applicabili alla fattispecie.
Al riguardo non può essere condivisa la difesa dell’Amministrazione nella parte in cui sostiene che la motivazione del diniego avrebbe dovuto essere interpretata, in conformità con l’art. 69 del Regolamento edilizio, quale necessità di un nuovo piano particolareggiato relativamente al lotto in esame, anche in presenza di tutte le opere di urbanizzazione realizzate in forza del precedente piano decaduto.
Tale conclusione, oltre a non emergere dalla motivazione del diniego, deve ritenersi anch’essa in contrasto con il richiamato art. 17 della Legge n. 1150/42, atteso che la presenza di tutte le opere di urbanizzazione rende irrilevante un nuovo piano attuativo, anche in ragione del fatto che si trattava di un modesto intervento edilizio su un piccolo lotto residuo in ordine al quale la redazione di un formale piano particolareggiato avrebbe rappresentato un inutile aggravio procedimentale.
4. La fondatezza del ricorso sotto tale profilo esime il Collegio dall’esaminare il secondo motivo di doglianza, essendo stato espressamente proposto in subordine e condizionatamente all’eventuale reiezione del primo.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della ricorrente nella misura di € 2.700 (duemilasettecento), a titolo di spese, onorari di difesa e competenze, oltre ad IVA e CPA.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Rivolta d’Adda al pagamento delle spese processuali liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 05/04/2007 con l’intervento dei signori:
********************, Presidente
**************, Primo Referendario, Estensore
**************, Referendario
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