TAR Campania (1.7.2008 n. 6512) in tema di illegittimità della determinazione dei sottocriteri di valutazione dell’offerta

sentenza 24/07/08
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli
Prima Sezione
composto dai Signori:
*******            Guida                          Presidente
*****               ********                   Componente
*******            Buonauro                     Componente est.
ha pronunziato la seguente
 
S E N T E N Z A
 
Visto il ricorso n. 4115/2007  proposto da:
 
***. s.r.l.,rappresentata e difesa dall’avv. *******************, con domicilio eletto in NAPOLI, via Duomo, n. 348;  
contro
– A.S.L. Napoli 2, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ****************, ************************* e **************************, con domicilio ope legis presso la Segreteria del T.A.R.;
e nei confronti di
– SOCIETA’ *** & **********, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. *** – Ionio Ecologica s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ******************* e ****************, con domicilio eletto in Napoli – Centro Direzionale – Isola G1, presso lo studio Di *****;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– della delibera del Direttore Generale dell’A.s.l. Na 2 n. 481 del 25.4.2007 di aggiudicazione della licitazione privata per l’appalto triennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi;
– della correlativa nota di comunicazione, della nota n. 37034 del 16.5.2007 di reiezione del ricorso gerarchico, della delibera n. 628 del 21.5.2007, dei verbali di gara e degli atti della procedura;
– di ogni altro atto connesso, ivi compreso il contratto di appalto.
Nonché per il risarcimento dei danni.
Visto il ricorso principale, le memorie difensive ed i relativi allegati;
letti tutti gli atti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 9 aprile 2008, il ref. ****************;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;
F A T T O
La ricorrente è insorta avverso l’aggiudicazione all’a.t.i. controinteressata della gara per l’affidamento del servizio triennale di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi speciali (materiale di consumo dei presidi ospedalieri).
La procedura di gara, da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva l’assegnazione di 70 punto per l’offerta economica e di 30 punti per l’offerta tecnica.
In relazione a quest’ultima voce, il Capitolato di gara, richiamato dalla letterta-invito, prevedeva a sua volta l’attribuzione di 20 punti per la proposta migliorativa, per la metodologia del servizio da svolgere, per gli aspetti qualitativi, per la frequenza degli interventi, per la potenzialità dei servizi a disposizione degli utenti; i restanti 10 punti dovevano essere attribuiti per il valore dei mezzi, delle attrezzature e delle dotazioni strumentali.
All’esito delle operazioni di gara la ricorrente si è classificata in seconda posizione, con il punteggio complessivo di 88,00 punti (70 per l’offerta economica e 18 per quella tecnica), alle spalle dell’a.t.i. *** – Ionio Ecologica, la quale ha totalizzato 88,63 punti complessivi (67,63 per la parte economica e 21 per quella tecnica).
Avverso gli atti di gara e l’aggiudicazione è insorta la ricorrente articolando diversi motivi, incentrati sostanzialmente sulla illegittima specificazione dei sottocriteri relativi al punteggio attribuito per l’offerta tecnica in un momento successivo o comunque concomitante con l’apertura e la valutazione delle offerte stesse, per indeterminatezza dei criteri fissati nella lex specialis di gara, per illogicità ed erroneità nella valutazione delle offerte.
Si sono costituiti l’A.s.l. intimata e l’a.t.i. controinteressata, che concludono per la reiezione del ricorso.
All’udienza di discussione del 9 aprile 2008 la causa veniva trattenuta per la decisione.
M O T I V I   D E L L A   D E C I S I O N E
Vale analizzare in primo luogo la censura sollevata dal ricorrente sulla illegittima specificazione dei sottocriteri utili alla valutazione dell’offerta tecnica.
Al riguardo giova premettere, in linea generale, che non può ritenersi precluso alla commissione aggiudicatrice il potere, da esercitarsi nei noti limiti della congruità, logicità e ragionevolezza, di specificazione dei criteri di punteggio fissati nella disciplina di gara.
Tale potere, tuttavia, al fine di evitare distorsioni del meccanismo concorrenziale sotteso all’evidenza pubblica, deve essere circondato da peculiari cautele e limiti.
In relazione alla verifica delle valutazioni tecnico-discrezionali ed alle esigenze di imparzialità e trasparenza, non vi è dubbio che alla Commissione sia precluso introdurre elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito, oppure fissare sottocriteri di adattamento di tali criteri o regole specifiche sulle modalità di valutazione, una volta che sia avvenuta l’apertura delle buste recanti le offerte stesse (cfr. tra le altre, C.d.S., sez. VI, 22 marzo 2007 , n. 1369).
In altri termini l’esercizio del potere di integrazione e specificazione dei criteri di punteggio trova un limite invalicabile costituto dal momento di apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, tenuto conto che, a partire da tale fase della gara, non può più ritenersi assicurata l’imparzialità e la trasparenza del giudizio formulato dalla Commissione, con il corollario che, a fini della valutazione sulla legittimità della procedura di gara, non rileva la circostanza che, in concreto, le offerte siano state conosciute.
Nel caso di specie dagli atti esibiti dalla ricorrente, risulta che nel corso della seduta del 2 ottobre 2006 la Commissione di gara ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche e, trovandosi in difficoltà sulla delibazione dei punteggi da attribuire, ha sospeso la seduta al fine di approfondire la questione e predisporre una griglia di valutazione specifica dei punteggi.
Tale griglia ha suddiviso i 20 punti assegnabili per le proposte migliorative, per la metodologia del servizio da svolgere, per gli aspetti qualitativi, per la frequenza degli interventi, per la potenzialità dei servizi a disposizione degli utenti in singoli punteggi relativi a ciascuna voce, attribuendo tre punti per il valore della proposta migliorativa, tre punti per metodologia del servizio e così via.
Da un lato tale operazione disvela la eccessiva genericità dei criteri di valutazione delle offerte tecniche contenute nella disciplina di gara (essendo emersa la necessità di specificare congruamente il troppo sintetico criterio di attribuzione del punteggio tecnico – operazione di per sé non necessariamente illegittima); dall’altro lato evidenzia come la Commissione sia intervenuta sui parametri di giudizio in una fase tanto avanzata da non consentire questo tipo di operazione integrativa, che sicuramente ha inciso, in termini di rilevanza causale, sulla aggiudicazione dell’appalto (al riguardo è sufficiente considerare l’esiguità dello scarto di punteggio fra la prima classificata e la ricorrente).
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e assorbite le ulteriori censure, va annullata l’intera procedura di gara, non potendosi recuperare alcuna fase della stessa, essendo oramai note sia le offerte tecniche che quelle economiche.
L’obbligo gravante sull’amministrazione appaltante di riedire la gara è suscettibile di ristorare, in forma specifica, il pregiudizio subito dalla ricorrente, con conseguente inaccoglibilità della richiesta risarcitoria per danno da chance.
Per gli ulteriori eventuali pregiudizi subiti, la richiesta risarcitoria si appalesa generica e sfornita di supporto probatorio adeguato, onde la stessa va allo stato respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli:
          accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati e la procedura di gara;
          respinge la richiesta risarcitoria.
Condanna l’amministrazione resistente alla refusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi euro duemila, nonché alla refusione del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2008.
*************                          Presidente
****************                    Estensore

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