Sussiste la giurisdizione di questo giudice in quanto a seguito delle sentenze della Corte cost. 204/2004 e 192/2006, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia ex art. 34 d.lgs. 80/1998, la domand

Lazzini Sonia 24/12/09
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La ricostruzione degli atti e dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda di cui è causa, come rappresentata dalla ricorrente e riepilogata in fatto, è rimasta incontestata in giudizio, e da questa si evince l’avvenuta commissione di un illecito da parte dell’amministrazione che non ha portato a buon fine, per mancata osservanza dei termini certi e predeterminati dalla legge, la procedura espropriativa.
Pertanto, ai fini della quantificazione dell’obbligazione risarcitoria, trattandosi di terreno a destinazione puramente agricola, devono trovare applicazione, le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamate dall’art. 5 bis, comma 4 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359 (il necessario riferimento al criterio dell’effettivo valore venale dell’area reintrodotto da Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349 trova, infatti, applicazione con riferimento ai suoli forniti di suscettibilità edificatoria e non ai suoli a destinazione puramente agricola, come nel caso di specie)._Sulla somma così determinata andranno corrisposti la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti sino alla data di deposito della sentenza, inoltre sulla somma totale sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo.
L’Anas, con provvedimento del 19 novembre 1997, ha approvato il progetto n. 6861 del 31 luglio 1997 per l’esecuzione dei “lavori di adeguamento delle sede stradale, lungo la S.S. n. 7 – tratto Grottaglie-Brindisi”.
Con decreto n. 6248 del 13 dicembre 1007 il Prefetto della provincia di Brindisi ha disposto in favore dell’Ente richiedente l’occupazione temporanea d’urgenza dei fondi e degli immobili siti in Mesagne di proprietà della ricorrente “per un quinquennio” dall’esecuzione dei lavori.
I termini per il compimento dei lavori e le espropriazioni sono stati fissati rispettivamente in giorni 2160 e in giorni 2520 decorrenti dal 19 novembre 1997.
L’Anas con nota del 22 maggio 2002 ha dichiarato di non aver dato esecuzione al decreto prefettizio n. 6248 e ha chiesto al Prefetto un nuovo decreto di occupazione d’urgenza.
Con decreto n. 3122 del 24 maggio 2002 il Prefetto ha disposto l’occupazione temporanea d’urgenza degli immobili di proprietà della ricorrente.
L’Anas, il 15 luglio 2002, si è immessa nel possesso dell’immobile, predisponendo contestualmente lo stato di redazione.
Ad oggi non sono state ultimate le opere e non è stato adottato il decreto di esproprio.
La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità/illiceità dell’occupazione temporanea d’urgenza nonché per la condanna dell’Anas al risarcimento dei danni.
Cosa ne pensano i giudici dell’adito tribunale amministrativo?
Si premette che nel caso in esame, pur non essendo stato emanato un provvedimento da parte dell’amministrazione di acquisizione del bene di cui è causa ex art. 43 d.p.r. 327/2001, la domanda di risarcimento per equivalente proposta dal ricorrente deve essere accolta.
Infatti, dalla riforma introdotta dall’art. 43 citato “non deriva alcuna preclusione per il proprietario, al quale l’Amministrazione abbia sottratto un suolo in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace, di chiedere, in luogo della restituzione del bene, il risarcimento per equivalente, atteso che l’obiettivo perseguito da detta norma non è di comprimere la facoltà di scelta del privato, ma di attribuire all’Amministrazione, quando ne ricorrano le condizioni di interesse pubblico, il potere di paralizzare la domanda di reintegrazione in forma specifica e di convertire la domanda nella forma del risarcimento per equivalente; ma da ciò non può farsi discendere che il privato deve necessariamente limitarsi a chiedere la restituzione del bene o il risarcimento del danno in forma specifica, essendogli preclusa la strada del risarcimento per equivalente, trattandosi di conclusione che, oltre a non trovare alcun fondamento nel testo della legge, sarebbe aberrante sotto il profilo del rispetto del principio di legalità, in quanto da un comportamento illecito o illegittimo dell’Amministrazione pubblica scaturirebbe non solo la perdita di un diritto sostanziale ma anche una limitazione al diritto di azione sul piano processuale, e ciò senza alcuna apparente ragione di interesse pubblico.”
La giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che “i termini ex art. 13, l. n. 2359/1865 hanno la natura di termini acceleratori, con riferimento a quelli iniziali, e perentori, con riferimento a quelli finali” (Cons. St., Sez. IV, 28 aprile 2008, n. 1880). “Ciò significa che l’atto conclusivo del procedimento deve essere posto in essere dall’amministrazione procedente entro il termine perentorio indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, in modo tale da concretarsi come conclusione cronologicamente definita e certa della sequenza procedimentale”
Per quello che riguarda la quantificazione dell’obbligazione risarcitoria conseguente all’intervenuta occupazione acquisitiva dell’area, deve sicuramente essere riconosciuta la spettanza ai ricorrenti del risarcimento per i circa 1.711,00 mq occupati e ormai irreversibilmente trasformati dopo essere stati destinati per i “lavori di adeguamento delle sede stradale, lungo la S.S. n. 7 – tratto Grottaglie-Brindisi
L’art. 5 bis l. 359/1992, ha introdotto una rigida dicotomia, che non lascia spazi per un tertium genus, tra aree edificabili, indennizzabili sulla base del loro valore venale, ed aree agricole (a cui ha equiparato quelle “non classificabili come edificabili”) e ha subordinato l’attribuzione dell’una o dell’altra qualità ad una verifica oggettiva fondata su una classificazione urbanistica dell’area. Ne segue che l’attribuzione che l’attribuzione della natura edificabile ad un’area presuppone che essa risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici al momento dell’apposizione del vincolo espropriativo (criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale), senza che rilevi il criterio dell’edificabilità di fatto, dato che questa, nel sistema delineato dall’art. 5 bis, rileva esclusivamente in via suppletiva (nei casi di carenza urbanistica) ovvero complementare ed integrativa, ai fini della determinazione del concreto valore di mercato dell’area espropriata ai fini indennitari (cfr. Cass. Sez. I; 14 giugno 2007, n. 131917).
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 2786 del 19 novembre 2009, emessa dal Tar Puglia, Lecce
 
 
N. 02786/2009 REG.SEN.
N. 01479/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2008, proposto da:
RICORRENTE Srl, rappresentato e difeso dall’avv. ********************, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma Strade, Prefetto di Brindisi, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Ati controinteressata;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità/illiceità dell’occupazione temporanea d’urgenza da parte di ANAS Spa (già Ente Nazionale per le strade – ANAS) delle aree di proprietà della società ricorrente, site in Mesagne (BR) al Km. 708+800 della S.S. n.7 Taranto-Brindisi – lotto V – foglio 32 particella 94(400) del comune di Mesagne (BR); nonché per la condanna di ANAS Spa (già Ente Nazionale per le Strade-ANAS), in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei relativi danni subiti e subendi;.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. – Azienda Nazionale Autonoma Strade;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il ref. **************** e uditi l’avv. *********, per la ricorrente, e l’avv. ************’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
L’Anas, con provvedimento del 19 novembre 1997, ha approvato il progetto n. 6861 del 31 luglio 1997 per l’esecuzione dei “lavori di adeguamento delle sede stradale, lungo la S.S. n. 7 – tratto Grottaglie-Brindisi”.
Con decreto n. 6248 del 13 dicembre 1007 il Prefetto della provincia di Brindisi ha disposto in favore dell’Ente richiedente l’occupazione temporanea d’urgenza dei fondi e degli immobili siti in Mesagne di proprietà della ricorrente “per un quinquennio” dall’esecuzione dei lavori.
I termini per il compimento dei lavori e le espropriazioni sono stati fissati rispettivamente in giorni 2160 e in giorni 2520 decorrenti dal 19 novembre 1997.
L’Anas con nota del 22 maggio 2002 ha dichiarato di non aver dato esecuzione al decreto prefettizio n. 6248 e ha chiesto al Prefetto un nuovo decreto di occupazione d’urgenza.
Con decreto n. 3122 del 24 maggio 2002 il Prefetto ha disposto l’occupazione temporanea d’urgenza degli immobili di proprietà della ricorrente.
L’Anas, il 15 luglio 2002, si è immessa nel possesso dell’immobile, predisponendo contestualmente lo stato di redazione.
Ad oggi non sono state ultimate le opere e non è stato adottato il decreto di esproprio.
La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità/illiceità dell’occupazione temporanea d’urgenza nonché per la condanna dell’Anas al risarcimento dei danni.
Il Prefetto di Brindisi e l’Anas si sono costituite con atti rispettivamente del 21 ottobre 2008 e del 30 ottobre 2008.
Nella pubblica udienza del 4 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare è da rilevare che, nel caso in esame, sussiste la giurisdizione di questo giudice in quanto a seguito delle sentenze della Corte cost. 204/2004 e 192/2006, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia urbanistica ed edilizia ex art. 34 d.lgs. 80/1998, la domanda di risarcimento del danno sopportato dalla parte privata in conseguenza dello spossessamento dell’area di sua proprietà, sulla quale sia stata realizzata l’opera pubblica durante il periodo nel quale il provvedimento di occupazione ha esplicato i suoi effetti, senza però l’emanazione nel termine prescritto del decreto di espropriazione o di altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà.
2. Si premette che nel caso in esame, pur non essendo stato emanato un provvedimento da parte dell’amministrazione di acquisizione del bene di cui è causa ex art. 43 d.p.r. 327/2001, la domanda di risarcimento per equivalente proposta dal ricorrente deve essere accolta.
Infatti, dalla riforma introdotta dall’art. 43 citato “non deriva alcuna preclusione per il proprietario, al quale l’Amministrazione abbia sottratto un suolo in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace, di chiedere, in luogo della restituzione del bene, il risarcimento per equivalente, atteso che l’obiettivo perseguito da detta norma non è di comprimere la facoltà di scelta del privato, ma di attribuire all’Amministrazione, quando ne ricorrano le condizioni di interesse pubblico, il potere di paralizzare la domanda di reintegrazione in forma specifica e di convertire la domanda nella forma del risarcimento per equivalente; ma da ciò non può farsi discendere che il privato deve necessariamente limitarsi a chiedere la restituzione del bene o il risarcimento del danno in forma specifica, essendogli preclusa la strada del risarcimento per equivalente, trattandosi di conclusione che, oltre a non trovare alcun fondamento nel testo della legge, sarebbe aberrante sotto il profilo del rispetto del principio di legalità, in quanto da un comportamento illecito o illegittimo dell’Amministrazione pubblica scaturirebbe non solo la perdita di un diritto sostanziale ma anche una limitazione al diritto di azione sul piano processuale, e ciò senza alcuna apparente ragione di interesse pubblico.” (Cons. St., Sez. V, 7 aprile 2009, n. 2144).
3. Fatte queste premesse, la ricostruzione degli atti e dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda di cui è causa, come rappresentata dalla ricorrente e riepilogata in fatto, è rimasta incontestata in giudizio, e da questa si evince l’avvenuta commissione di un illecito da parte dell’amministrazione che non ha portato a buon fine, per mancata osservanza dei termini certi e predeterminati dalla legge, la procedura espropriativa.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che “i termini ex art. 13, l. n. 2359/1865 hanno la natura di termini acceleratori, con riferimento a quelli iniziali, e perentori, con riferimento a quelli finali” (Cons. St., Sez. IV, 28 aprile 2008, n. 1880). “Ciò significa che l’atto conclusivo del procedimento deve essere posto in essere dall’amministrazione procedente entro il termine perentorio indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, in modo tale da concretarsi come conclusione cronologicamente definita e certa della sequenza procedimentale” (TAR Sardegna- Cagliari, Sez. II, 9 giugno 2009, n. 919).
Nel caso in esame, come esposto in narrativa, con provvedimento del 19 novembre 1997 l’Anas ha approvato il progetto dei “lavori di adeguamento delle sede stradale, lungo la S.S. n. 7 – tratto Grottaglie-Brindisi”, dichiarando l’intervento di pubblica utilità, e ha fissato in giorni 2160 e in giorni 2520 i termini, rispettivamente, per il compimento dei lavori e delle espropriazioni.
Con decreto del 24 maggio 2002 il Prefetto di Brindisi ha disposto l’occupazione temporanea di urgenza fissando in un quinquennio dalla sua esecuzione la validità dell’occupazione, e, il 15 luglio 2002, l’Anas si è immessa nel possesso dell’immobile, con contestuale redazione dello stato di consistenza.
Pertanto, non essendo intervenuto alcun decreto di esproprio nei termini, è alla data di scadenza dell’occupazione legittima (16 luglio 2007) che deve essere riportato il momento dell’intervenuta occupazione acquisitiva dell’area irreversibilmente trasformata.
4. Per quello che riguarda la quantificazione dell’obbligazione risarcitoria conseguente all’intervenuta occupazione acquisitiva dell’area, deve sicuramente essere riconosciuta la spettanza ai ricorrenti del risarcimento per i circa 1.711,00 mq occupati e ormai irreversibilmente trasformati dopo essere stati destinati per i “lavori di adeguamento delle sede stradale, lungo la S.S. n. 7 – tratto Grottaglie-Brindisi
L’art. 5 bis l. 359/1992, ha introdotto una rigida dicotomia, che non lascia spazi per un tertium genus, tra aree edificabili, indennizzabili sulla base del loro valore venale, ed aree agricole (a cui ha equiparato quelle “non classificabili come edificabili”) e ha subordinato l’attribuzione dell’una o dell’altra qualità ad una verifica oggettiva fondata su una classificazione urbanistica dell’area. Ne segue che l’attribuzione che l’attribuzione della natura edificabile ad un’area presuppone che essa risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici al momento dell’apposizione del vincolo espropriativo (criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale), senza che rilevi il criterio dell’edificabilità di fatto, dato che questa, nel sistema delineato dall’art. 5 bis, rileva esclusivamente in via suppletiva (nei casi di carenza urbanistica) ovvero complementare ed integrativa, ai fini della determinazione del concreto valore di mercato dell’area espropriata ai fini indennitari (cfr. Cass. Sez. I; 14 giugno 2007, n. 131917).
Pertanto, ai fini della quantificazione dell’obbligazione risarcitoria, trattandosi di terreno a destinazione puramente agricola, devono trovare applicazione, le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamate dall’art. 5 bis, comma 4 del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359 (il necessario riferimento al criterio dell’effettivo valore venale dell’area reintrodotto da Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349 trova, infatti, applicazione con riferimento ai suoli forniti di suscettibilità edificatoria e non ai suoli a destinazione puramente agricola, come nel caso di specie).
Sulla somma così determinata andranno corrisposti la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei relativi crediti sino alla data di deposito della sentenza, inoltre sulla somma totale sono dovuti gli interessi nella misura legale dalla data di deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo.
4. Accertata, dunque, in capo al ricorrente la sussistenza del diritto soggettivo al risarcimento, e precisato quanto sopra ai fini della liquidazione del danno, il Collegio ritiene di non poter aderire alla perizia depositata dal ricorrente e si avvale della facoltà accordata dall’art. 35, d.lgs. 80/1998, nel testo di cui all’art. 7 della legge n. 205/2000, fissando i seguenti criteri ai quali le parti dovranno attenersi per la determinazione in concreto della misura risarcitoria, secondo la seguente scansione temporale:
1) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, il Prefetto di Brindisi dovrà proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma calcolata secondo i criteri enunciati in sentenza;
2) entro i successivi 30 (trenta) giorni, i ricorrenti dovranno comunicare l’eventuale accettazione della somma offerta dal Prefetto di Brindisi;
3) in ipotesi di accettazione della somma da parte dei ricorrenti, il pagamento sarà effettuato nei successivi 30 (trenta) giorni;
4) l’effettuazione delle operazioni sopra evidenziate e comunque tutte le attività di esecuzione della sentenza, saranno documentate in una relazione da trasmettere alla Segreteria della Sezione a cura del Prefetto di Brindisi.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico del Prefetto di Brindisi e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso 1479/08 lo accoglie, come da motivazione.
Condanna il Prefetto di Brindisi, alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre IVA e CAP.
Compensa le spese di giudizio nei confronti dell’Anas.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
************, Presidente
*************, Referendario
****************, Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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