Sussiste il reato di associazione a delinquere nell’ipotesi di costituzione di società fittizia di comodo creata al fine di scaricare sulla stessa gli obblighi fiscali che poi la stessa evadeva eludendo il versamento di qualsiasi imposta (Sentenza Corte d

sentenza 16/03/06
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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Caltanissetta
I Sezione Penale
Composta dai Sigg. Magistrati:
1.      Francesco__________ Dott.Ingargiola        __________ Presidente
2.      Maria Carmela______ Dott. Giannazzo ____________ Consigliere
3.      Ignazio____________ Dott.Pardo _________________ Consigliere
Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal
Dott.Pardo _____
Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Imbergamo_________ l’appellante e i __ difensori _______
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa contro:
…omissis….
MOTIVAZIONE
Ciò posto ritiene la Corte che il gravame proposto dalle difese di entrambi gli imputati ed avente ad oggetto l’affermazione di responsabilità degli stessi in ordine al delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di cui al capo a) della rubrica sia infondato e non possa, pertanto, essere accolto.
Al proposito infatti va evidenziato come per la sussistenza del predetto reato sia sufficiente, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, un’organizzazione pur rudimentale di uomini e mezzi finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso sicchè mancando di norma un atto costitutivo, la prova dell’esistenza di un’associazione con finalita’ criminose deve essere desunta da "facta concludentia", nei quali possono assumere rilievo i delitti programmati,   le modalita’ di esecuzione dei reati   ed   altri elementi rilevatori dell’esistenza del vincolo associativo; tali indici rivelatori possono essere indicati nella sussistenza di rapporti tra i coindagati non riferibili ad attività lecite, nell’esistenza di un’organizzazione operativa, nel numero delle persone coinvolte, nei mezzi adoperati, nella sussistenza di basi logistiche.
Orbene, il Giudice di primo grado ha, ad avviso di questa Corte indicato una serie di elementi significativi dell’esistenza di detta compagine criminale nel caso in esame sufficienti per far ritenere integrata l’ipotesi di cui all’art. 416 c.p.; tali elementi, sono costituiti dalla sussistenza di rapporti in forza dei quali tutti gli imputati e non soltanto il °°° utilizzavano l’esistenza e l’operatività della fittizia società °°° srl per frodare il fisco sfruttandone così l’esistenza, nell’avvenuta frode del fisco da parte della predetta società, nell’accertato possesso di documentazione riferibile alla stessa da parte degli odierni imputati oltre che del °°°, nell’esistenza di una base logistica ove le autovetture provenienti dal mercato francese venivano fatte transitare.
In particolare infatti è emerso che il 10 aprile 2002, otto giorni dopo la cessione delle quote dell’°°° srl al falso °°°, il °°° prendeva in locazione il magazzino del °°° in Troina e contestualmente acquistava tutti i veicoli presenti nel magazzino; presso la sede dell’°°° venivano poi rinvenuti e sequestrati da parte della Guardia di Finanza fatture in bianco e timbri della °°° in data 9 maggio 2003; la °°° del °°° risultava acquirente di molte autovetture provenienti dal mercato estero e transitate per la °°° srl (74 mezzi); inoltre molte delle autovetture estere commercializzate dal °°° per conto delle società francesi venivano cedute all’°°° srl fittizia e da questi a privati o, come già detto, all’°°°.
A fronte di questi elementi segnala inoltre la Corte la rilevanza delle dichiarazioni rese in sede di indagini da parte di °°°, titolare dell’agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche “Il °°°” di Barrafranca il quale riferiva, in data 3-6-2003 (vedi verbale in atti) alla Guardia di Finanza di Enna, di avere intrapreso un rapporto di collaborazione con il °°° Santo per conto del quale curava le pratiche di immatricolazione delle autovetture commercializzate dalla °°° srl della quale il predetto si era presentato quale dipendente; aggiungeva al proposito che tutti i documenti relativi alla immatricolazione delle autovetture gli venivano presentati dallo stesso °°° oppure da °°° Filippo o da °°° Giovanni e che i suoi rapporti con la ditta °°° della °°°, di fatto gestita dal °°°, erano iniziati nel 2002 quando il °°° gli aveva presentato il predetto °°°.
Quest’ultimo poi nel corso delle sommarie informazioni rese alla stessa autorità investigativa il 4 giugno del 2003 confermava che “in realtà la documentazione necessaria alla immatricolazione delle predette autovetture (documenti di circolazione, certificato di conformità, etc.) veniva consegnata direttamente all’agenzia Il °°° di Barrafranca dallo stesso °°° Filippo fornitore della °°° srl, la quale era mia fornitrice”.
Sussistono quindi plurimi elementi per ritenere che la società fittizia °°° srl fosse sfruttata non soltanto dal °°° ma da questi di comune accordo con il °°° ed il °°° e finalizzata per il primo all’incremento delle vendite delle quali era intermediario e per il secondo all’acquisto di vetture provenienti da mercato estero e transitate da società fittizia con la possibilità successivamente di detrarre l’iva a questa versata e che la stessa °°° srl si guardava bene poi dal versare al fisco.
Attraverso il meccanismo descritto pertanto non soltanto gli imputati sfruttavano il regime c.d. iva a margine loro non spettante ma altresì scaricavano tutti gli obblighi fiscali su una società fittizia che poi evadeva completamente il versamento di qualsiasi imposta come risulta peraltro dalle contestazioni mosse all’amministratore di fatto della stessa, °°° Santo, al capo L) dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere e dalla precedente comunicazione di notizia di reato, dall’analisi delle quali risulta che l’°°° srl aveva evaso imposte sui redditi per complessivi € 84.981 ed imposte indirette per € 111.569.
Al proposito poi va ricordato come   la giurisprudenza della Suprema Corte   abbia elaborato il concetto di operazione soggettivamente inesistente; ed infatti è stato affermato che:” Con il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all’art. 50, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il legislatore ha voluto colpire ogni tipo di divergenza tra la realta’ commerciale e l’espressione documentale di essa; la fattispecie, pertanto, si riferisce non soltanto all’oggettiva inesistenza dell’operazione fatturata, ma anche alla soggettiva inesistenza dell’operazione per l’emittente delle fatture. Anche in questa ipotesi, infatti, si verifica l’esposizione a pericolo del corretto funzionamento del congegno impositivo dell’IVA, in quanto i rischio di evasione, diretta o mediante indebite detrazioni, sussiste anche se l’emittente e’ costituito da una "vuota struttura" (Cass. 6423/1991).
E nel caso di specie lo sfruttamento di una struttura soggettivamente inesistente permetteva l’imputazione alla stessa del pagamento di tributi che veniva evaso con vantaggio per tutti gli associati perché il °°° fungeva da intermediatore vendendo autovetture a prezzi vantaggiosi ed il °°° le acquistava per poi rivenderle sempre sfruttando la medesima società; tale configurazione dei fatti è stata affermata dalla stessa Guardia di Finanza procedente secondo la quale “in sostanza il carico fiscale relativo all’importazione delle auto, che a norma di legge doveva gravare sulle aziende acquirenti le autovetture, di fatto viene dirottato in capo ad una società, la srl °°°, la quale ovviamente si guarda bene dal sottoporre all’erario i redditi conseguiti” con conseguente vantaggio per tutti gli operatori coinvolti nella vicenda.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, la responsabilità degli imputati in ordine al capo a) della rubrica deve essere confermata ed il °°° conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali della presente fase di gravame.
Invero, anche i motivi di gravame proposti da entrambi gli imputati ed attinenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena devono ritenersi infondati poiché le predette attenuanti non possono essere ritenute nel caso di specie avuto riguardo al lungo periodo di operatività dell’associazione e per il °°°, anche in considerazione dei precedenti specifici sussistenti a suo carico; inoltre l’entità della sanzione inflitta in misura prossima al minimo si profila adeguata all’entità del dolo ed alla personalità degli imputati.
A differenti conclusioni ritiene invece questa Corte di dovere pervenire in ordine ai singoli reati di cui ai capi b) e c) della rubrica contestati al solo °°° Filippo; al proposito infatti occorre osservare come l’impugnata sentenza non abbia in alcun modo specificato in base a quali criteri il °°°, che ha operato pur sempre quale intermediario delle società francesi come risulta dalla stessa prima comunicazione di notizia di reato della G.d.F. sia stato ritenuto in relazione alle autovetture cedute all’°°° e provenienti dall’estero soggetto titolare di imposta quale imprenditore autonomo e non semplice collaboratore delle venditrici.
Inoltre lo stesso calcolo del valore delle autovetture cedute e quindi dell’imposta presuntivamente evasa è del tutto sfornito di motivazione e le determinazioni presuntive operate in sede di indagine non paiono a questa Corte suffragate da alcun elemento di prova certo sicchè lo stesso deve essere assolto dai predetti reati.
PQM
La Corte visto l’art. 599 cpp in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Nicosia in data 17 marzo 2005 appellata da °°° e °°° , assolve il °°° dalle imputazioni di cui ai capi b) e c) della rubrica perché il fatto non sussiste e per l’effetto riduce la pena inflitta dal primo Giudice al predetto °°° nella misura di anno uno e mesi quattro di reclusione.
Conferma nel resto l’impugnata sentenza e condanna il °°° al pagamento delle ulteriori spese processuali. 
Rigetta l’istanza di revoca della misura cautelare in atto inflitta al °°° ritenendo tutt’ora sussistente l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di delitti analoghi a quelli per cui si procede desumibili dai precedenti specifici, già richiamata nella precedente ordinanza di questa Corte in data 19-1-2006.
Fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Caltanissetta, 16-2-2006
Il Consigliere rel. 
Il Presidente

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