Super Green Pass, cosa cambia nel 2022?

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di Massimiliano Matteucci e Alberto Spano, consulente del lavoro

Ulteriore giro di vite per chi non è immunizzato, una sorta di lockdown “di fatto” per coloro che non hanno eseguito il ciclo vaccinale. Dal 10/01/2022, infatti, per poter prendere parte a tutte le attività sociali e ricreative, si dovrà necessariamente essere in possesso del c.d. “Super Green Pass”, ottenibile previa guarigione dal Covid-19 o mediante il completamento del ciclo vaccinale).

È entrato in vigore il 31-12-2021 l’ultimo D.L. (30-12-2021 n. 229), emanato al fine di porre in essere ulteriori misure urgenti finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Super Green Pass

In particolare, il Decreto prevede che a decorrere dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle Certificazioni Verdi COVID-19 “rafforzate” l’accesso ai seguenti servizi e attività:

a) alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

b) sagre e fiere, convegni e congressi;

c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.

Il Green pass sarà richiesto anche per l’utilizzo dei mezzi di trasporto e per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti servizi e attività:

a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

b) servizi di ristorazione all’aperto;

c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;

d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, sempre dal 10 gennaio 2022 è previsto che in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Capienze

Il decreto-legge prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso: la misura riguarda ovviamente anche stadi e campi sportivi.

Quarantena

Entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione (nonché dopo la somministrazione della dose Booster), a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 non si applica più la misura della quarantena precauzionale: in questi casi sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto stretto con soggetto positivo e, solo qualora vi sia comparsa di sintomi, verrà richiesto di effettuare  un test antigenico rapido o molecolare. Se ancora sintomatici, un test dovrà essere effettuato al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Il decreto-legge prevede inoltre “che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza”.

Per chi ha fatto la seconda dose da oltre 120 giorni ed è in attesa della terza dose è prevista una quarantena ridotta a 5 giorni.

Niente cambia infine per chi non è vaccinato.

Dott. Massimiliano Matteucci

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