Sulle reciproche connessioni tra cittadinanza e reddito a partire da uno studio di Antonino Campennì

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La gran parte dei lavori e delle ricerche compiuti in ambiti affini al diritto sindacale e alla sociologia delle relazioni industriali ha sovente rischiato, quando specificamente incentrata sull’analisi di dinamiche microterritoriali, di perdere -da un lato- la capacità di usare l’exemplum per descrivere il presente e -dall’altro- di visualizzare monodimensionalmente i propri spazi di ricerca, senza aprirsi alle dinamiche complesse che si producono quando fattori economici e sociali insistono e interagiscono in regioni spesso culturalmente ed economicamente depresse.
Questa osservazione introduttiva, pur volendo dare atto di una difficoltà reale nel genere monografico, almeno nel relazionarsi con le istanze “dal basso”, e perciò non comprimibili sempre e comunque nelle categorie accademiche, tuttavia non può riferirsi allo studio realizzato da Campennì[1], il quale, del genere, riesce ad estrapolare i concreti punti di forza: lo svolgimento di un’indagine su un territorio delimitato, sostanziale e identificabile, la capacità di discernere i dati raccolti per elaborarne i risultati in vere e proprie critiche di sistema.
La tentazione, propria di ogni Autore, del resto, è quella di trasformare l’ambiente entro cui si svolge e concentra il proprio lavoro in una sorta di ideal-tipo permanente, deputato al disvelamento di fenomeni solo lì osservabili e solo lì effettivamente verificabili: ma Campennì si sottrae anche a questo rischio e dimostra che la realtà della quale discute (l’esperienza crotonese) non è meritevole d’attenzione in quanto unicum ma perché territorio di una particolare regione, contraddistinta da investimenti e spinte economiche cicliche che non hanno diffuso alla stessa maniera benessere e sviluppo, e frequentemente aggredita da interventi sul territorio giustificati con la pretesa di soddisfare attese occupazionali puntualmente disilluse e puntualmente sorpassate dallo scempio ecologico e ambientale.
Le problematiche sul piatto sono efficacemente desumibili dal titolo dello studio al quale ci si riferiva: la provvisorietà dell’investimento che non diffonde benessere radicato e prosperità stabile, la natura curvilinea delle rivendicazioni operaie sulla cui sconfitta si riformano le politiche legislative, la fabbrica intesa più ampiamente come locus produttivo che lega ad essa il prestatore di lavoro consentendogli (e concedendogli) un salario.
L’intuizione è particolarmente felice anche perché lo scritto di Campennì risale al 2002 e fotografa stanze di agitazione operaia alle prese con un tessuto normativo molto diverso da quello attuale: nel frattempo è intervenuta la legge Biagi[2] e, ancor più incisivamente, tutta la decretazione attuativa che ha radicalizzato la trasformazione del contratto di lavoro in un rapporto flessibile[3] soprattutto dal lato del datore (che ha più opportunità contrattuali, più alternative nella gestione delle risorse), ma che dal lato del singolo lavoratore ha ulteriormente alimentato quel divide[4] tra addetto e padrone che la dottrina marxiana identificava nel “dominio” dei mezzi di produzione[5].
E, per quel che riguarda il contesto specificamente giuridico, ciò che Campennì intuisce, ovvero lo slittamento delle politiche sociali verso l’amministrazione della finanza pubblica, si è dimostrato vero nel progressivo deterioramento dei meccanismi d’approvazione della Finanziaria. La critica è sia redazionale che contenutistica: nell’ottica redazionale, fornire testi poco leggibili di provvedimenti così significativi è solo in parte necessitato dal tecnicismo che essi richiedono nella loro stesura, essendo molto più spesso fondamentale soprattutto al fine di rendere le trasformazioni più impopolari meno visibili e quelle più urgenti meno applicabili; dal punto di vista contenutistico, l’estenuante trattativa “compensativa” che precede ciascun emendamento produce aumenti di spesa che, peraltro, non hanno neanche il merito di ridisegnare positivamente le strategie della politica economica[6]. Sempre sul fronte metodologico, anche a sette anni di distanza, il lavoro di Campennì dimostra di non incorrere in enfasi retoriche che molto spesso rischiano di trasformare l’attività di ricerca in un esercizio di verifica del risaputo: “L’egemonia breve. La parabola del salariato di fabbrica a Crotone” sfata con la cruda pacatezza dei fatti due giudizi di valore di cui invece abbonda la dottrina politologica (iper)moderna.
Campennì si distacca da una critica routinaria sulla penetrazione mafiosa nei contesti economici e sociali: difatti, come è verosimile che in una società politica organizzata il fenomeno mafioso si presenti come corporativo, violento e frenante, è altrettanto indispensabile porsi il problema del contesto che ne nutre l’esistenza, che lo rende persino appetibile e preferibile a taluni strati della popolazione, non sempre quelli più svantaggiati, almeno non nei termini del potere d’acquisto conseguito attraverso il salario.
Tutti i fenomeni predatori, in definitiva, costituiscono una reazione manipolata, gerarchica e militare contro uno stato di cose che rende il ricorso alla dimensione extra-legale preferibile a quella secundum ius.
È un problema del soggetto agente, ma non per questo lo ius di cui è destinatario può ritenersi immune da una valutazione di responsabilità[7]. Alla stessa maniera, questo saggio sulle condizioni salariali osservabili più generalmente nella realtà italiana meridionale non vuol fornire una nozione di “devianza” né moralistica né allarmistica: anzi, affronta con schiettezza il retroterra di vagabondaggio, accattonaggio e piccola ruberia che contraddistingue(va) una quota della forza lavoro in ingresso verso l’esperienza di fabbrica[8].
Altro tema che rischia d’essere circostanziale e che questa monografia sulla realtà crotonese evita accuratamente di percorrere è la retorica della “riconversione”, il meccanismo in base al quale alla dismissione degli impianti (specie a seguito di crisi produttive; se il discorso riguarda interi quartieri esso è normalmente associato a una “rifunzionalizzazione dei servizi”) s’assume di poterli riutilizzare come scheletro per l’innesto di un nuovo sistema industriale. Le sirene della “riconversione” non hanno tentato solo piccoli centri, come fondamentalmente quello crotonese, ma si sono drammaticamente affermate in agglomerati molto più grandi, come insegna l’area napoletana della ex-Italsider: la “riconversione” non è risposta economica convincente -e nemmeno urbanistica ed amministrativa[9]– quando essa procede senza un sondaggio incessante con le realtà locali e popolari alle quali dovrebbe riferirsi. Questa situazione è particolarmente avvertita a Crotone e sembra appartenere quasi endemicamente ai suoi processi giuridico-economici: come negli anni Venti e Trenta del XX secolo, la città ionica poteva vantare un’industrializzazione significativamente più avanzata di quella calabrese e a larghi tratti -specie in termini di unità di produzione- comparabile alle regioni che avevano già vissuto per intero la parabola industriale primo-novecentesca, alla fine degli anni Ottanta la speranza del settore secondario, rappresentata da Montedison[10] prima e da Enichem[11] poi, andava esaurendosi alla prima crisi del settore.
Il ridisegnarsi della disciplina degli ammortizzatori sociali a cui aveva dato impulso la strategia delle relazioni sindacali non poteva che produrre i suoi effetti[12]. Effetti a ricaduta evidente in una realtà economica che allo sviluppo industriale aveva legato più generazioni di salariati e, conseguentemente, la sopravvivenza di più famiglie. Il non corretto funzionamento delle dinamiche di redistribuzione del rischio d’impresa non poteva che lasciare cicatrici significative in una realtà presto dissestata[13].
 
 
Domenico Bilotti


[1] Il riferimento è ad A. CAMPENNÌ, L’egemonia breve. La parabola del salariato di fabbrica a Crotone, Soveria Mannelli, 2002.  
[2] La questione della “subordinazione” è ovviamente di più vasta scala rispetto al singolo intervento legislativo, che tuttavia è parso insoddisfacente. Cfr. sul punto N. DE MARINIS, Impresa e lavoro oltre la legge Biagi. Vecchi e nuovi problemi della subordinazione, Torino, 2008.
[3] Disattendendo in ciò alcune indicazioni utili provenienti dalla Corte Costituzionale, ancor prima delle proposte modifiche della contrattazione e delle novelle normative cui si accennava nel testo. In ordine al primo profilo tuttavia giungono anche indicazioni contraddittorie: “[…] l’autonomia collettiva, se non è priva di limiti legali –potendo sempre il legislatore stabilire criteri direttivi o vincoli di compatibilità con obiettivi generali-, non può tuttavia essere annullata o compressa nei suoi esiti concreti, tra i quali, ad esempio, la determinazione della misura delle retribuzioni o, appunto, la disciplina sanzionatoria in caso di licenziamento illegittimo; compressione ed annullamento che possono verificarsi solo quando detta autonomia introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ovvero, nell’ipotesi opposta, esclusivamente a salvaguardia di superiori interessi generali […]” (sottolineato mio). Cfr. C. Cost. n. 143/1998.
[4] Su questo elemento Campennì aggiunge alcune note di criticità rispetto alla teoria marxiana, in special modo nel percorso di formazione del ceto proletario e sulla tematica, dominante nella seconda metà dell’Ottocento in Inghilterra ma in Calabria persino oggi avvertibile, dell’espropriazione di terre ai contadini. Cfr. A. CAMPENNÌ, L’egemonia breve, cit., 34-36.  
[5] Mi sembra più utile adoperare la nozione di “dominio”, anche se essa forza i termini originari della dottrina. Ma è innegabile che attraverso questa nozione si può intendere tanto il controllo sui mezzi di produzione che si esercita tramite la “proprietà” (formale, privata e garantita) quanto tramite il “possesso” (cioè, una situazione di fatto idonea a discriminare i rapporti di forza tra gruppi sociali: chi è “possidente” e chi non lo è).
[6] Sul piano della metodologia giuridica, ovviamente, la dialettica è tra il modello Westminster (tempi rapidi, ammontare di spesa certi) e una procedura iper-parlamentarizzata come quella italiana. Se un certo schematismo è percepibile nella riduzione delle strategie -diverse, ma che possono produrre disfunzioni omologhe- in L. VERZICHELLI, La legge finanziaria, Bologna, 1999, vanno valutate anche problematiche connesse (la Finanziaria nel sistema delle fonti, l’esclusione del vaglio referendario, limiti e modi dell’emendabilità) come in A. MUSUMECI, La legge finanziaria, Torino, 2001. Difatti, anche in una prospettiva di teoria del diritto più vicina agli anni da cui trae le mosse la ricerca di Campennì, cfr. già E. PACE, La legge finanziaria, Napoli, 1983.
[7] Si è cercato di dar conto delle diverse interpretazioni socio-economiche del fenomeno mafioso già in D. BILOTTI, Simbologia religiosa e crimine organizzato: uno storico equivoco in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (http://www.statoechiese.it), settembre 2008 e specie in ordine alla antitetica prospettazione veicolata da Arlacchi e Fiandaca, ibidem, 6.
[8] La consonanza con i destinatari delle misure di prevenzione della legislazione sardo-piemontese (ex lege n. 1339/1852) è quasi perfetta: forestieri che esercitavano il commercio ambulante senza licenza, oziosi e vagabondi, i sospettati per furto in campagna o pascolo abusivo. I corsi e ricorsi storico-giuridici sono più violenti di quanto prima facie intuibile. Le Costituzioni di Carlo Emanuele del 1770 punivano (ancora una volta) oziosi, vagabondi e… zingari.
[9] Della particolare delicatezza del settore risultava del resto avveduto il Legislatore medesimo. Si consideri ancora una volta che, in sede di riforma della Legge Urbanistica Statale (l. n. 1150/1942), il Ministro proponente, Giacomo Mancini, Lavori Pubblici della Repubblica Italiana, optò per una prima novella, auspicata come propedeutica per l’abrogazione del testo del 1942, a vantaggio di una nuova legislazione generale (cfr. l. n. 765/1967, non a caso “legge ponte”). L’ambizioso programma non si tradusse comunque in una nuova (e sostitutiva) normativa quadro.
[10] Tuttavia potrebbero intravedersi le ragioni della crisi anche nella evidente diversificazione della piattaforma di investimenti del gruppo (dall’attività assicurativa a quella chimico-farmaceutica, passando per le partecipazioni editoriali), che finiva per minare gli stabilimenti non immediatamente più redditizi.
[11] Si tratta di gruppi industriali che furono, per il vero, interessati a fenomeni di ristrutturazione su tutto il territorio nazionale (il riassetto di Enichem proseguì dal 1991 al 1999).
[12] Strategie di flessibilizzazione erano in atto già due decenni prima di dati e fatti esposti nella ricerca di CAMPENNÌ, e possono forse esser collocate nel d.l. n. 70/1984, conv. in l. n. 219/1984 (taglio di quattro punti di scala mobile, per il contenimento delle dinamiche inflazionistiche).  
[13] All’interno di una evidente anomalia rispetto agli scenari altrimenti propri dell’Europa Occidentale, cfr. del resto A. CAMPENNÌ, L’egemonia breve, cit., 5-6.

Dott. Bilotti Domenico

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