Sulla tutela dei lavoratori subordinai in caso di insolvenza del datore di lavoro (CGE C-247/12)

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COME GESTIRE I LAVORATORI
DALLA CRISI AL FALLIMENTO

Maggioli Editore – Novità Gennaio 2013

 

 

 

 

 

 

Massima

La Direttiva 20089/94/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, concernente la tutela dei prestatori di lavoro subordinati nella ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, deve interpretarsi nel senso che la stessa non obbliga gli Stati membri alla previsione di garanzie per i crediti dei lavoratori in ogni fase della procedura di insolvenza del loro datore di lavoro. 

 

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento del 18 aprile 2013 la Corte di Giustizia ha precisato che in caso di insolvenza del datore di lavoro, non vi è alcun obbligo per gli stati membri di offrire garanzie per i crediti dei lavoratori subordinati.

In pratica, gli stati membri non sono obbligati a prevedere delle garanzie per i crediti in ogni fase della procedura di insolvenza del datore.

 

2. La fattispecie

Nella fattispecie concreta la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sulla interpretazione dell’articolo 2, al paragrafo 1, della direttiva 80/987/CE del Consiglio del 20 ottobre 1980 (1).

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta in merito al rifiuto da parte del direttore esecutivo del fondo di garanzia per i diritti dei lavoratori, presso l’istituto di previdenza sociale di concessione del pagamento dei crediti maturati in capo alla ricorrente nel procedimento principale nei confronti del suo datore di lavoro soggetto a procedura di insolvenza.

Il Direttore ha respinto la domanda in quanto, da un lato, essa non era stata presentata entro il termine di 30 giorni dalla trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza e, dall’altro, il credito fatto valere è sorto successivamente a detta trascrizione.

Il fondo di garanzia interverrebbe, secondo quanto precisato dal direttore, solamente con riguardo alle retribuzioni e alle indennità compensatrici di ferie non pagate sorte negli ultimi sei mesi di calendario precedenti il mese in cui è avvenuta la trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza.

La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso la sentenza dinanzi all’Administrativen sad Kardzhali, anch’esso respinto in quanto i crediti erano maturati successivamente alla data di trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza del datore di lavoro.

In seguito, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto impugnazione dinanzi al Varhoven administrativen sad.

La Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (2) protegge i lavoratori dipendenti che hanno spettanze pendenti rispetto a un datore di lavoro che risulta in stato di insolvenza.

Lo stato di insolvenza fa seguito ad un’istanza di procedimento giudiziario che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro e la designazione di un curatore, nel caso in cui l’autorità giudiziaria competente:

–         ha deciso l’apertura del procedimento; oppure

–         ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile.

Gli Stati membri dell’Unione europea (UE) possono, in via eccezionale, escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, qualora esistano altre forme di garanzia che assicurino agli interessati un livello di tutela equivalente. Gli Stati membri possono escludere dalla protezione della direttiva i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica e i pescatori retribuiti a percentuale.

 

3. Conclusioni

Nella decisione in commento si precisa che la direttiva 2008/94/Ce, relativa alla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore, deve essere interpretata nel senso che essa non obbliga gli stati membri a prevedere garanzie per i crediti dei lavoratori in ogni fase della procedura.

Nello specifico, tale direttiva non osta a che gli stati membri prevedano garanzie solo per i crediti dei lavoratori che siano maturati prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della stessa procedura di insolvenza.

Ciò sebbene tale decisione non disponga la cessazione delle attività del datore di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94: «Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l’apertura di una procedura concorsuale fondata sull’insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che esplichi una funzione analoga e quando l’autorità competente, in virtù di dette disposizioni:

a) ha deciso l’apertura del procedimento; oppure

b) ha constatato la chiusura definitiva dell’impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l’insufficienza dell’attivo disponibile per giustificare l’apertura del procedimento».

Nella decisione si legge testualmente che “Per garantire un’equa tutela dei lavoratori subordinati interessati è opportuno definire lo stato d’insolvenza alla luce delle tendenze legislative in materia negli Stati membri e includere nella definizione anche le procedure d’insolvenza diverse dalla liquidazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere, per determinare l’obbligo di pagamento dell’organismo di garanzia, che, quando una situazione d’insolvenza dà luogo a varie procedure d’insolvenza, essa sia trattata come se costituisse una procedura d’insolvenza unica”.

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

 

_________ 

(1)  Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (GU L 270, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 80/987»).

(2)  Relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE). 

Rinaldi Manuela

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