Sulla gestione delle farmacie comunali per mezzo di società mista

Barbara Fenni 21/11/14
Scarica PDF Stampa

Nella sentenza il Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5389 del 31 ottobre 2014, afferma che il comune per l’esercizio del servizio farmaceutico può costituire una società mista, senza alcun vincolo in ordine alla scelta del socio privato.

Il d.lgs. n. 267 del 2000, nel disciplinare le diverse forme giuridiche di prestazione dei servizi pubblici locali, non prevede preclusioni, né un regime specifico per la vendita dei prodotti farmaceutici. Poiché tale Testo Unico costituisce una norma di carattere generale, prevalente in caso di contrasto sulle singole discipline di settore, deve ritenersi implicitamente abrogato il disposto dell’art. 9 della l. n. 475 del 1968 che riservava la partecipazione alla società di capitali unicamente ai farmacisti già impiegati presso farmacie di cui il comune era titolare.

 

FATTO E DIRITTO

1-Il provvedimento dirigenziale della Regione, con cui si comunicava la non eseguibilità della deliberazione del comune relativa alla costituzione di una società mista per la gestione della farmacia comunale, veniva impugnato davanti al Tar.

2-A difesa la Regione sosteneva che le uniche forme di gestione delle farmacie comunali sono quelle previste dall’art. 10 della l. n. 362 del 1991 che indica, tra le diverse fattispecie, anche la forma società di capitali costituita tra il comune ed i farmacisti che al momento della costituzione della medesima siano già impiegati presso altre farmacie di cui il comune è titolare.

3-Il giudice di primo grado, dopo attenta ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di gestione di farmacie comunali, ha accolto il ricorso.

4-La sentenza veniva quindi appellata al Consiglio di Stato. Si contestava, innanzitutto, l’ammissibilità del ricorso presentato in primo grado per difetto di interesse a ricorrere, in quanto avente ad oggetto atti endoprocedimentali e, secondariamente, l’impossibilità di costituire una società mista per la gestione della farmacia comunale mancando farmacisti già gestori di altre farmacie comunali da inserire nella compagine sociale.

In risposta, il Comune, oltre a sostenere che la Regione avrebbe posto in essere atti incompatibili con la volontà di coltivare l’impugnativa e non avanzato precise contestazioni in relazione alla sentenza emanata dal Tar, insisteva sul fatto che l’art. 116 del T.U. sugli enti locali, il d.lgs. 267/2000, prevede la possibilità di costituire società di capitali per l’erogazione di un servizio pubblico locale senza alcun vincolo in ordine alla scelta del socio privato e “anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche”.

5-Il Collegio non condivide tali censure e conferma la sentenza appellata.

6-Evidenzia il Consiglio di Stato come la disciplina di settore in materia di farmacie, la l. n. 475 del 1968, che all’art. 9 prevede la possibilità di gestione della farmacia comunale “a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia titolarità”, deve necessariamente raccordarsi con il d.lgs. 267/2000 che ha disciplinato l’intera materia dei servizi pubblici locali.

7-Rispetto alle forme di gestione dei servizi pubblici locali, tra cui rientra quello farmaceutico, il d.lgs. 267/2000 prevede anche la società per azioni, senza indicare limiti in ordine alla scelta del socio privato.

8-Poiché le disposizioni contenute nel d.lgs. 267/2000 hanno carattere inderogabile e sono integrative delle rispettive discipline di settore deve ritenersi implicitamente abrogato l’art. 9 della l. n. 475 del 1968 perché con esse incompatibile.

9-Nella materia in esame non hanno inciso le riforme introdotte dapprima dall’art. 23-bis del d.l. 112 del 2008 e successivamente dal d.l. n. 138 del 2011, che pure escludevano dal loro ambito di applicazione le farmacie comunali, in quanto la prima norma è stata abrogata in via referendaria e la seconda a seguito della sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale.

10-In conseguenza di tali censure trovava di nuovo piena applicazione la disciplina contenuta nel d.lgs. 267/2000, attuativa della disciplina comunitaria sui servizi pubblici locali aventi rilevanza economica.

Barbara Fenni

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento