Sulla corresponsione della indennità di missione (Cons. Stato n. 2420/2012)

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Massima

Il trattamento di missione (L. 417/1978) cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella stessa località.

E’ un principio generale valido per tutti i dipendenti civili dello Stato, che si estende al personale delle USL.

 

Nella decisione in commento del 24 aprile 2012, n. 2420, i giudici del Consiglio di Stato hanno avuto modo di precisare che l’articolo 1, al comma 3, della legge del 1978, n. 417 stabilisce che il trattamento di missione va a cessare dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.

Ciò costituisce un principio di carattere generale che è valido per ogni dipendente civile dello Stato, estendendosi anche al personale delle unità sanitarie locali, operando il rinvio contenuto nell’articolo 43 d.P.R. n. 761/1979.

La citata norma estende, infatti, in modo espresso, al personale delle USL il trattamento di missione così come previsto per i dipendenti dello Stato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 1992 ha, altresì, riconosciuto la legittimità della previsione di una durata massima del citato trattamento di missione.

Da quanto evidenziato nella sentenza che si commenta, l’applicazione al personale delle USL della norma di cui alla legge n. 417 del 1978 è espressamente prevista dal d.P.R. n. 761/1979 all’articolo 43; ciò in coerenza con i principi stabiliti dall’articolo 47 della legge n. 833/1978.

La citata normativa prevede che lo stato giuridico nonché economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato (1) secondo i principi generali e comuni del rapporto giuridico di pubblico impiego.

Si legge testualmente nella decisione de qua che “Non si ravvisano nella normativa e nella giurisprudenza richiamata nell’appello, con riferimento alla disciplina del personale comandato per rispondere alle esigenze di funzionamento delle regioni – nelle diverse fasi di riforma del sistema sanitario -, elementi che possono giustificare deroghe alla norma generale che limita a 240 giorni il trattamento di missione del personale statale e di conseguenza di quello delle USL, stante l’esplicito rinvio disposto dell’art. 43 del d.P.R. n. 761/1979, proprio con riferimento al trattamento di missione”.

 

 


Manuela Rinaldi 
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti; già Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”

 

 

 

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(1) Salvo quanto previsto dallo stesso articolo.

Sentenza collegata

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