Sull’inquadramento nell’area della dirigenza sanitaria non medica e indennità di risultato (Cons. Stato n. 759/2012)

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Massima

In assenza di esplicitazione al riguardo delle sentenze da ottemperare non trova accoglimento la tesi secondo cui l’indennità di risultato fa parte dell’ordinario trattamento retributivo.

Trattasi, infatti, di emolumento che, avendo riguardo al CCNL applicabile, ha carattere eventuale, poiché legato all’effettiva capacità dimostrata da ogni singolo dirigente al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

 

 

 

1.     Premessa

 

Nella decisione in oggetto il Consiglio di Stato ha deciso in merito ad alcuni  ricorsi presentati da dipendenti di una Università (1) per l’affermazione del diritto degli stessi all’inquadramento nell’area della dirigenza sanitaria non medica.

Da qui, ovviamente, si chiedeva il riconoscimento di ogni indennità, integrazione stipendiali ed emolumenti, necessari per l’equiparazione economica al corrispondente personale ospedaliero di pari  funzioni ed anzianità di servizio.

In sede di esecuzione delle sentente veniva contestato, nello specifico, il mancato pagamento della indennità di risultato, ritenuta non liquidabile dall’amministrazione, in quanto “rientrante tra i compensi e le indennità caratterizzanti la specificità delle funzioni”.

Come si legge testualmente nella sentenza di ottemperanza l’omessa liquidazione dell’indennità era ritenuta contrastante col giudicato.

 

 

 

2. Conclusioni

 

IL Consiglio di Stato, nella sentenza di cui al presente commento, ha ritenuto anzitutto di sottolineare, ricordando precedenti giurisprudenziali sul tema (2) la pacifica impugnabilità delle sentenze emesse in sede di ottemperanza, quando il gravame non investa mere questioni esecutive.

Ad avviso del Collegio, inoltre, si deve riconoscere anche l’effetto devolutivo pieno, quando, in sede di appello, debbano risolversi questioni giuridiche in rito e in merito, in relazione alla regolarità del rito instaurato, alle condizioni soggettive ed oggettive dell’azione ed alla fondatezza della pretesa azionata.  

 

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq, Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla  Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli

 

 

 

 

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(1) In servizio presso cliniche ed istituti convenzionati con il servizio sanitario nazionale.
(2) Cons. St., sez. V, 8.7.2002, n. 3789.

Sentenza collegata

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