Strada privata: quali sono i diritti di chi la usa?…e i doveri?

Redazione 25/11/15
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Ne esistono vari tipi, fuori dei centri abitati e utilizzate per consentire l’accesso ai proprietari o semplicemente vie di passaggio.

Qual è il confine tra strada privata e pubblica? E quali sono i limiti?

 Innanzitutto sarebbe più corretto parlare di strade vicinali, di fatto risultano essere le più diffuse: si tratta di vie che attraversano terreni di proprietà di diversi soggetti (che di fatto la utilizzano).

 Per “strada privata” si intende quella che insiste sul fondo di un solo proprietario e che serve unicamente all’utilizzo di questo.

 Precisata la distinzione è facile capire perché sia più comune la strada vicinale rispetto alla strada privata.

 Ma la strada vicinale può a sua volta essere privata o pubblica: in tutti i casi siamo in presenza di una strada al di fuori dei centri abitati e idonea a consentire l’accesso ai proprietari.

 Ma c’è differenza tra le strade vicinali esclusivamente private (dette vie agrarie) costituite per l’uso comune ed esclusivo di determinati conferenti e servono solo a costoro, e le strade vicinali gravate da servitù di pubblico passo, aperte al passaggio della collettività intera per soddisfare esigenze di pubblico interesse.

 Attenzione: l’interesse deve essere concreto.

 Ad esempio il collegamento con luoghi di interesse generale come una scuola, una chiesa, etc.

 Anche in questo caso, in quanto strada privata, non appartiene né allo Stato, né alla Regione, né alla Provincia, né al Comune.

 

Ma quali sono gli obblighi specifici?

 -Per  le strade vicinali c.d. “private”, trattandosi appunto di strada privata su cui insistono proprietà diverse, possono passarvi (e devono mantenerla, controllarla e vigilarla) tutti gli utilizzatori.

 Non solo: proprio in quanto strada privata e non soggetta al pubblico transito, i proprietari di comune accordo potranno decidere di chiuderla, impedendo così il transito dei non autorizzati.

-Se si tratta di vie che servono a raggiungere diverse proprietà, ma allo stesso tempo c’è anche uno scopo “pubblico”, queste sono  gravate da servitù di pubblico passo, cioè è concesso il transito appunto al pubblico (tale diritto può essere riconosciuto dal comune). Per la dichiarazione di “pubblica utilità” da parte del Comune, è necessario accertare la “preesistenza dell’uso pubblico della strada”.

 

Nel caso in cui il transito pubblico sia necessario (ad esempio perché venga modificata la viabilità della zona) l’autorità comunale potrà ricorrere all’esproprio del terreno (c.d. espropriazione per pubblica utilità), trasformandola da strada pubblica in “comunale”.

 Qualora al contrario il Comune iscriva annotazione con cui dichiara il pubblico passaggio sulla via, i proprietari potrebbero contestare l’esistenza di tale pubblico passo, rivolgendosi al Tribunale e dimostrando l’illegittimità del provvedimento.

Avv. Sara Mascitti

www.saramascitti.it

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