Stato di ebbrezza:impossibilità di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità

Ventanni Elisa 22/01/14
Scarica PDF Stampa

Art. 186, comma 2 lettera c) del codice della strada (Cass. Pen. N. 48534/2013)

 

Cass. Pen. Sez. IV sent. n. 48534 del 24. Ottobre 2013

 

Responsabilità per la contravvenzione di cui all’art. 186,comma 2 lett. C) – Impossibilità di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità art. 186, comma 9 bis Cds

 

 

Massima

La possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 comma 9 bis, del Cds, non è prevista nel caso di semplice “ ricorrenza” di circostanza aggravante.

 

 

Il comma 9 bis dell’art. 186 del Codice della Strada

1. Premessa

Il comma 9 bis dell’art. 186 del Codice della Strada, prevede che: “ Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Il comma 2 bis dell’art. 186 del Codice della Strada, prevede che: “ Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’art. 186

 

 

2. Possibilità o meno di applicazione della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, nell’ipotesi di cui al comma 2 bis dell’art. 186.

Il caso in esame pone l’accento sulla possibilità o meno di poter procedere alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, del Codice della Strada allorquando risulti contestata l’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2 bis, del Cds, precisamente nell’ipotesi dell’aggravante di aver procurato un incidente stradale.

In primis appare doveroso ricordare come l’istituto del lavoro di pubblica utilità, previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza è stato introdotto con l’art. 33 della legge 29 luglio 2010.

L’ istituto nasce con la finalità di consentire a soggetti che si siano resi responsabili di violazioni delle regole sulla circolazione stradale, legate all’uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, di essere avviati ad un recupero sociale specifico comportante una vera e propria opera di rieducazione al rispetto delle norme stradali nell’ottica di un maggiore rispetto verso la collettività, attraverso l’espletamento di attività collegate alla normativa generale della circolazione stradale ed agli enti che operano in tale specifico settore dell’ordinamento.

Inoltre ulteriore motivo che spinge l’imputato a richiedere la conversione della pena detentiva- pecuniaria in lavori di pubblica utilità sono i significativi effetti premiali che si collegano al puntuale adempimento della prestazione lavorativa, ad esempio, la riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

Orbene, venendo al caso in esame, l’art. 186 comma 9 bis, stabilisce, che la pena detentiva e pecuniaria inflitta per i reati previsti dallo stesso art. 186 Cds, per la guida sotto l’influenza dell’alcool, nelle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 2, nonché per il rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3,4,5, può essere sostituita per non più di una volta, con il limite che non ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis del 186 Cds, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 d.lgs 274 del 2000.

Nel caso in esame il ricorrente lamentava la violazione di legge nel diniego della sostituzione della pena sul rilievo che la circostanza della determinazione dell’incidente si concretasse in una circostanza aggravante del reato di cui all’art. 186, comma 2, del Cds e come tale era soggetta al giudizio di comparazione ex art. 69, che consentirebbe di eliminare la preclusione posta dall’art. 186, comma 9 bis del Cda, per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

La Corte di Cassazione ha risolto la problematica con la sentenza in questione ritenendo che : “ Nel disposto dell’art. 7 bis dell’art. 58 quater legge n. 354/1975, è previsto che le misure alternative alla detenzione non possono essere concesse più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma 4, c.p. Applicando tali principi al caso in esame e tenuto conto della esplicita dizione normativa del comma 9 bis dell’art. 186 del cds, va affermata l’inequivoca volontà legislativa di ricollegare l’effetto ostativo non già alla “ applicazione” della circostanza aggravante, bensì alla semplice “ ricorrenza” della stessa, a prescindere dal fatto che l’aggravante non incida sul trattamento sanzionatorio.”

 

3. Rassegna giurisprudenziale

Quesito affine alla problematica sopra trattata, postosi dai giudici è se, una volta concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena , sia possibile sostituire tale beneficio con il lavoro di pubblica utilità, la giurisprudenza sul punto con sentenza della Corte di Cass. sent. 7 novembre 2012 n. 20726 ha adottato un orientamento positivo, statuendo che : “sarebbe quanto mai singolare ed irrazionale che l’eventuale lavoro sostitutivo comporti, comunque, il mantenimento della sospensione condizionale, in quanto l’effetto estintivo del reato (ma anche il dimezzamento della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida) per l’imputato derivante dall’esito positivo dell’attività lavorativa sostitutiva, in tanto può verificarsi in quanto quell’attività venga prestata effettivamente“.

Ventanni Elisa

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento