Stabilizzazione e forze armate (Cons. Stato, n. 1039/2012)

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Massima

Il solo limite all’applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione di documenti imperfetti presentati in un concorso per il conferimento di posti di pubblico impiego è costituito dall’esigenza di non vulnerare il principio della par condicio dei concorrenti, mediante l’integrazione dei documenti già prodotti con indicazioni che ne modifichino il contenuto sostanziale.

 

 

Come è noto, la L. 311/2004 (art. 1 comma 95) ha vietato alle Amministrazioni statali di assumere nel triennio 2005-2007 personale a tempo indeterminato, con l’eccezione, però, delle assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate.

Nel contempo, la citata L. 311/2004 (art. 1 comma 96) ha istituito un apposito fondo con cui finanziare le assunzioni che, in deroga al divieto e previa autorizzazione da rilasciarsi con d.P.R. ai sensi dell’art. 39, comma 3 ter, della L. 449/1997, si rendevano necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza.

Successivamente l’art. 1, comma 519, della L. 296/2006 ha destinato il 20% del fondo di cui sopra alla stabilizzazione del personale precario, in possesso dei requisiti ivi indicati, che ne facesse domanda.

Per giurisprudenza ormai consolidata il disposto del citato art. 1 comma 519 non è applicabile alle Forze Armate in quanto la stabilizzazione disciplinata da detta disposizione è solamente quella finanziabile con una quota del fondo ex art. 1, comma 96, della L. 311/2004 del quale le Forze Armate stesse non sono destinatarie.

In sostanza le Forze Armate, in quanto interessate dal processo della c.d. professionalizzazione, sono sottratte al blocco delle assunzioni e, specularmente, anche al meccanismo delle autorizzazioni all’assunzione in deroga e a quello della stabilizzazione dei precari che del primo costituisce, per così dire, una variante interna.

Al riguardo conviene infatti osservare da un lato che l’Arma, come è ovvio visto l’ordinamento storico del suo personale, non è stata toccata dal processo di professionalizzazione; dall’altro che la stessa (insieme al Corpo di finanza) costituisce per espressa previsione di legge una Forza di Polizia ad ordinamento militare, cui istituzionalmente sono affidati compiti di sicurezza pubblica e difesa nazionale. E’ questa la ragione in base alla quale da un lato gli Ufficiali dell’Arma (a differenza di quelli delle Forze Armate) sono soggetti al blocco delle assunzioni; dall’altro gli stessi possono esser assunti a tempo indeterminato (e se ausiliari eventualmente stabilizzati) in virtù di autorizzazione a carico di specifico fondo.

Nè può ritenersi che tale differenziato trattamento sia sospettabile di illegittimità costituzionale, viste le diversità che intercorrono tra il personale delle Forze Armate e quello dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare sia per quanto concerne le funzioni espletate istituzionalmente da questi ultimi in materia di sicurezza interna sia, come si è detto, perchè essi non sono stati toccati dal recente processo di professionalizzazione. In particolare, sembra impossibile equiparare i compiti di sicurezza interna istituzionalmente affidati alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e richiamati dall’art. 1 comma 519 a quelli di Difesa per così dire esterna del Paese affidati alle Forze Armate ai sensi dell’art. 1 della L. 331/2000.

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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