Spetta la retribuzione giornaliera se è impossibile raggiungere il posto di lavoro a causa della neve? La risposta del Ministero del Lavoro

Redazione 11/06/12
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Biancamaria Consales

L’Unione Generale del Lavoro – Federazione Nazionale Sanità – ha presentato istanza di interpello al Ministero del Lavoro per conoscerne il parere in merito alla problematica concernente l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro a causa della neve nell’ambito territoriale di Roma Capitale e delle altre province del Lazio. Ciò a seguito delle nevicate avvenute nelle giornate del 3, 4, 6, 10 e 11 febbraio 2012, allorquando le autorità pubbliche dei territori interessati hanno provveduto ad emanare specifiche ordinanze, disponendo la chiusura di tutti gli uffici pubblici, nonché il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene e/o gomme termiche.

Il Ministero ha fornito la sua risposta, con interpello n. 15 del 7 giugno 2012, operando in merito una distinzione tra settore pubblico e settore privato:

1. per il settore pubblico, la mancata effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di cui sopra può considerarsi ascrivibile alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore. Nello specifico, la fattispecie prospettata sembrerebbe afferire al c.d. factum principis, inteso quale provvedimento autoritativo – ordinanza di chiusura degli uffici pubblici causa neve – che impedisce in modo oggettivo ed assoluto l’adempimento della prestazione, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa, fermo restando l’obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione nelle giornate indicate. Tale interpretazione, peraltro, trova fondamento nella contrattazione collettiva comparto Ministeri, laddove viene indicata tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi retribuiti, anche l’ipotesi di assenza motivata da gravi calamità naturali che rendano oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio;

2. nel settore privato, invece, il provvedimento autoritativo concernente il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene non costituisce impedimento di carattere assoluto all’effettuazione della prestazione lavorativa, in quanto non preclude la libera scelta datoriale di continuare a svolgere le attività connesse al settore di appartenenza.

Il Ministero ha, altresì, precisato, tuttavia, che in tali eventualità il mancato raggiungimento del posto di lavoro potrebbe risultare, comunque, estraneo alla volontà del lavoratore, pertanto la mancata esecuzione delle prestazione contrattuale, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all’azienda, supportata da idonea motivazione (cfr. artt. 1218 e 2104 c.c.), non sembrerebbe qualificabile in termini di inadempimento a lui imputabile.

Alla luce di tali osservazioni ed in coerenza con i principi codicistici che presiedono le obbligazioni contrattuali, si ritiene che in tali fattispecie l’impossibilità sopravvenuta liberi entrambi i contraenti: il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall’obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme, tuttavia, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che, generalmente, contemplano la possibilità per il lavoratore di fruire di titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali.

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