Spetta al Giudice di Pace la valutazione dei fatti anche ai fini della decisione sulla sanzione accessoria della sospensione della patente.

Amoroso Renato 08/12/05
Scarica PDF Stampa

In presenza di verbali di contestazione per violazioni che comportino anche la sanzione accessoria della sospensione o del ritiro della patente, di regola il Giudice di Pace, investito dell?opposizione da parte del trasgressore, si trova dinanzi a misure cautelari gi? disposte dal Prefetto. E? stato proposto quindi il quesito se, una volta determinato l?esito del procedimento di opposizione, sulla sorte delle sanzioni accessorie conseguenti debba nuovamente pronunciarsi il Prefetto. In genere si era sempre ritenuto che, a seconda della decisione di merito del Giudice, l?effetto sulle sanzioni accessorie fosse conseguenziale ed automatico. In caso di accoglimento del ricorso, nessuna sanzione ? dovuta; in caso di rigetto si riteneva che restasse applicabile la sanzione gi? disposta dal Prefetto o che spettasse a quest?ultimo adottare le misure adeguate, qualora non ancora pronunciate.

Per determinare quale sia la situazione attuale, occorre richiamare l?attenzione sulle due pronunce della Cassazione, che hanno chiarito la portata della competenza del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative connesse a violazioni del Codice della Strada. Si era posto da pi? parti il problema della possibile sovrapposizione di pi? competenze, e di conseguenti provvedimenti in conflitto fra di loro, allorch? venisse proposta una impugnazione avverso la contestazione di violazioni a norme di comportamento prescritte dal Codice della Strada. Gi? con sentenza delle sezioni unite della Cassazione civile 19.2.2004 n. 3332 era stato precisato:

– che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge 30 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validit? della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal Prefetto a norma dell’art. 223, secondo comma, d.lgs. 285/92 (Cass., sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10152; Cass. 25 ottobre 1999, n. 11951; 9 febbraio 2000, n. 1446);

– che da tale orientamento non vi ? motivo di discostarsi, anche perch? un’interpretazione dell’art. 223, d.lgs. 285/92, che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23, l. 689/81 nei soli in casi contemplati dal suo secondo comma urterebbe contro l’omogeneit? del sistema sanzionatorio del c.d. codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta Costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti degli artt. 3 e 24 Cost. (C. Cost. 12 febbraio 1996, n. 31).

Sulla base di detti principi, con ordinanza 14.07.2005, n. 14932 in regolamento di competenza, la Cassazione ha deciso:

che la competenza del giudice di pace per violazione alle norme sulla circolazione stradale risulta essere stata ripristinata, in forza dell’art. 98 del DPR 30.12.1999, n 507, e, per altro verso, che trattasi di competenza funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra cui deve ritenersi compresa quella accessoria del ritiro della patente (cfr. Cass. SS. UU. 19.2.2004, n 3332);

che detta competenza funzionale del giudice di pace risulta successivamente confermata con il primo comma septies dell’art. 4 della legge 1.8.2003, n. 214, che ha introdotto l’art. 204 bis del DPR n. 285 del 1992, secondo cui l’opposizione all’ordinanza ingiunzione debba essere presentata al Giudice di pace.

A seguito dello specifico provvedimento di regolamento di competenza, dunque, il Giudice di Pace ha competenza funzionale, e quindi inderogabile, a conoscere tutta la materia connessa alle violazioni al Codice della Strada, incluse tutte le sanzioni previste, anche accessorie.

Il Giudice, pertanto, una volta giunto al proprio convincimento in ordine al fondamento della pretesa sanzionatoria, deve porsi d?ufficio il problema della sanzione accessoria sulla patente e adottare le proprie determinazioni (qualora la violazione contestata preveda anche tale sanzione, oltre a quella pecuniaria).

E? una impostazione senza dubbio preferibile a quella dell?automatismo della sospensione; va inoltre considerato che il trasgressore, al quale dopo il rigetto del ricorso veniva notificato il provvedimento di sospensione per un certo periodo, per poter rappresentare proprie esigenze personali aveva l?onere di presentare un ulteriore ricorso (questa volta al Prefetto), chiedendo di essere sentito personalmente. Con l?identificazione di un unico organo giudicante si permette una maggiore coerenza di giudizi ed un’unica sede di discussione con il trasgressore. Inoltre il Giudice di Pace, con l?accertamento della verit? dei fatti, dispone di ogni elemento utile a decidere, ivi compresa l?audizione sia del ricorrente che del verbalizzante. Egli, tuttavia, non dispone (come invece accade nel processo penale) di eventuali precedenti del trasgressore e deve trarre il proprio convincimento soltanto dal caso in discussione.

Il Giudice potr? valutare ogni elemento di giudizio a sua disposizione, inclusi il comportamento processuale del ricorrente, tutti gli elementi della sua personalit?, le circostanze del fatto e le esigenze connesse alla funzione cautelare dei provvedimenti sulla patente. Infatti la misura della sospensione della patente, come gi? osservato in Cass. Civ. 2.11.2004 n. 21048, ha natura e funzioni cautelari e si giustifica con la ?necessit? di impedire, nell?immediatezza del fatto, che il conducente ?..(omissis)?.. possa reiterare una condotta suscettibile di arrecare ulteriore pericolo?; tale misura ?trova il suo limite di legittimit? nella rispondenza alla funzione cautelare che gli ? propria?.

Il complesso degli elementi di giudizio, applicati al caso concreto e sorretti da adeguata motivazione, possono giustificare, in ipotesi, una valutazione positiva in ordine alla personalit? del reo e un giudizio prognostico favorevole su una condotta di legittimit? futura. Si pu? quindi procedere all?applicazione della sola pena pecuniaria, ritenendo nel contempo non sussistente un pericolo per la circolazione ed una probabilit? di reiterazione dell?illecito.

Venendo meno le esigenze cautelari, ed anche la attualit? dell?interesse pubblico alla misura cautelare (Cass. Civ. 6.9.2004 n. 17972 e Cass. Civ. 2.11.2004 n. 21048), il Giudice di Pace ha la competenza ed il potere di decidere di non doversi procedere ad alcuna sanzione sulla patente, da applicarsi e scontarsi per un periodo successivo alla decisione.

?

Dott. Renato Amoroso

Giudice di Pace in Monza

Amoroso Renato

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento