Condominio e spese anticipate dal singolo condomino: l’art. 2041 c.c. non sostituisce l’urgenza. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
riferimenti normativi: art. 1134 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 9743 del 23/04/2010
Indice
1. La vicenda: i lavori anticipati dal condomino
La vicenda prendeva forma quando due condomini decidevano di realizzare autonomamente opere di manutenzione della copertura comune, sostenendo che i lavori erano non solo necessari ma anche urgenti. Del resto, gli altri partecipanti al condominio si erano rifiutati di deliberare gli interventi richiesti. In questo clima di inerzia, i due proprietari avevano deciso di anticipare le spese, chiedendone poi il rimborso pro quota agli altri condomini. La loro richiesta, tuttavia, non trovava alcun riscontro. Solo in giudizio il Tribunale riconosceva la fondatezza della pretesa, accogliendo la domanda di rimborso.
La Corte d’appello però riformava parzialmente la decisione, ritenendo che i lavori, pur necessari, non presentassero il carattere dell’urgenza richiesto dall’art. 1134 c.c. per ottenere il rimborso. La Corte territoriale osservava che gli attori avrebbero potuto attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento per superare l’inerzia degli altri condomini, come il ricorso al giudice ex art. 1105 c.c., e che la lunga distanza temporale tra l’emersione dei problemi e l’esecuzione dei lavori deponeva contro l’indifferibilità degli interventi.
I soccombenti ricorrevano in cassazione, insistendo soprattutto sull’urgenza dei lavori e sulla pretesa tardività della contestazione sollevata dalla controparte. In particolare, i ricorrenti sostenevano che la Corte d’appello aveva travisato la consulenza tecnica, la quale aveva evidenziato la presenza di eternit e il rischio di distacco degli elementi della copertura. A loro dire, tali elementi avrebbero imposto un intervento immediato, senza possibilità di attendere le decisioni assembleari. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Guida pratica al condominio dalla A alla Z”, con oltre 230 quesiti e soluzioni, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La questione: quando i lavori sono urgenti?
Quando un intervento eseguito dal singolo può qualificarsi come “urgente” ai sensi dell’art. 1134 c.c., e dunque legittimare il rimborso delle spese anticipate senza preventiva autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea?
3. La soluzione
La Cassazione ha dato torto ai ricorrenti. I giudici supremi hanno osservato che la valutazione del consulente tecnico, pur rilevante, non è vincolante. Secondo la Suprema Corte, i giudici di secondo grado hanno motivato in modo logico e coerente, sottolineando come il lungo intervallo temporale tra l’emersione dei problemi e l’esecuzione dei lavori sia incompatibile con l’indifferibilità degli interventi.
Quanto all’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., la Cassazione ha ribadito la sua natura sussidiaria: essa non può essere utilizzata per aggirare i limiti dell’art. 1134 c.c. I giudici supremi hanno affermato che riconoscere un indennizzo in assenza dell’urgenza significherebbe porre nel nulla la finalità dell’art. 1134 c.c., che mira a evitare indebite interferenze dei singoli nella gestione condominiale.
4. Le riflessioni conclusive
Secondo l’art. 1134 c.c., il rimborso delle spese anticipate dal singolo è ammesso solo quando l’intervento presenti carattere d’urgenza, vale a dire quando debba essere eseguito “senza ritardo” per evitare un danno imminente alla cosa comune o a terzi. L’urgenza è un concetto distinto dalla mera necessità: un lavoro può essere necessario, ma non per questo urgente. L’urgenza ricorre solo quando il condomino non abbia materialmente il tempo di avvertire gli altri partecipanti o l’amministratore.
Sono considerate urgenti quelle opere che, per evitare un danno possibile, anche solo potenziale, alla cosa comune, ai singoli condomini o a terzi, devono essere eseguite immediatamente, senza che vi sia il tempo materiale per avvertire l’amministratore o convocare gli altri partecipanti. L’urgenza, dunque, coincide con la necessità di intervenire senza alcun ritardo, perché ogni differimento renderebbe concreto il rischio di un pregiudizio (Trib. Nola 2 marzo 2026, n. 834).
Si può quindi affermare che sono urgenti solo quelle spese che si realizzano alla presenza di una situazione tale da non consentire neppure quella minima dilazione necessaria per consentire al condominio di deliberarli o per ottenere l’autorizzazione dell’amministratore (Trib. Patti 26 febbraio 2025, n. 196).
Al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per mancanza del requisito dell’urgenza richiesto dall’art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. Ciò perché, da un lato, tale azione non può essere utilizzata quando la legge esclude l’esercizio delle azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti; dall’altro, il carattere sussidiario dell’art. 2041 c.c. viene meno, poiché, se la spesa è necessaria ma non urgente, il condomino dispone comunque di strumenti per ottenerne la copertura, rivolgendosi all’assemblea ai sensi dell’art. 1133 c.c. o, in caso di inerzia, all’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 1137 e 1105 c.c. (App. Roma 16 aprile 2024, n. 2672). L’art. 1134 c.c. secondo cui il condomino non ha diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell’amministratore e dell’assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si riferiscono alla riparazione di cose comuni e non pure allorché afferiscono ad opere dallo stesso effettuate nell’ambito della sua proprietà singola senza alcuna utilità per la conservazione dei beni condominiali (Cass. civ., sez. II, 28/03/2025, n. 8252).
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