Sottrazione di file contenenti l’archivio informatico. Cass. Civ. , Sez. I, Ordinanza 19 giugno 2008, n. 16744

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Cassazione Civile- Sezione I
Ordinanza 19 giugno 2008 n. 16744
Presidente Amato- Relatore Cultrera
 
A.P. e P.R. in proprio e nella qualità di soci della Soc. Invidiosa s.n.c. nonché della …S.p.A., avevano dedotto atti di concorrenza sleale consumati a loro danno ad opera del P., ex dipendente, rappresentati dalla sottrazione di alcuni file contenenti archivio informatico, costituito dall’elenco clienti e dal successivo utilizzo dello stesso da parte degli altri convenuti, ed avevano chiesto il ristoro del conseguente pregiudizio patito.
Per tali fatti, la società …S.p.A. aveva contestato la competenza a favore della Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, istituita a mente del D. Lgs. n. 168 del 2003, presso il Tribunale di Firenze o in alternativa presso quello di Bologna, deducendo che la questione controversa, rientrava tra quelle riservate in forza del combinato disposto del D. Lgs. 10 febbraio 2005 n.30 art. 98, 99 e 134, in ragione del carattere di segretezza delle informazioni assertivamente sottratte, e in subordine che l’asserita attività illecita interferiva con le fattispecie ivi previste, e ad ogni buon conto che la mailing list rappresentava vera e propria banca dati, protetta dalla L. 22 aprile 1941 n. 633 art.1 comma 2 e 9.
Con sentenza depositata il 25 maggio 2007 il Tribunale adito aveva dichiarato la propria competenza per materia a pronunciare sulla controversia.
La soc. S. p. A aveva quindi chiesto l’intervento regolatore della Corte di Cassazione, insistendo per la declatoria di competenza dell’organo da essa indicato, ascrivendo al Giudice del merito di essersi addentrato in una valutazione non consentitagli e di aver erroneamente omesso di rilevare, sia che l’archivio controverso aveva carattere di segretezza e valore economico, costituendo elemento del patrimonio aziendale delle società attrici, sia l’interferenza degli atti d’asserita concorrenza sleale con le fattispecie relative all’esercizio dei diritti di proprietà industriale, emergente dalla stessa prospettazione della domanda che attribuiva suddetti caratteri ai dati aziendali oggetto della denuncia di sottrazione e relativo utilizzo.
In altra chiave la Soc. deduceva omessa pronuncia in relazione all’eccepita qualificabilità delle informazioni controverse quale “banca dati” protetta dalla norma summenzionata sul diritto d’autore, trattandosi di archivio contenente dati personali di clienti, quali nomi, cognomi, recapiti di posta ordinaria ed elettronica nonché telefonici, organizzati in maniera sistematica ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici.
La Corte, investita della questione, con ordinanza n. 16744/2008, sulla base delle osservazioni delle attrici riteneva comunque che il ricorso non fosse meritevole di accoglimento.
In particolare la Corte escludeva che gli atti ascritti alla convenuta, concretanti la concorrenza sleale, (sottrazione di dati dagli archivi informatici contenenti elenco dei clienti e rilevazione a terzi ed utilizzo) potessero collegarsi, sulla scorta della prospettazione della domanda, con la tutela della proprietà industriale, in ragione del fatto che, con essi, non si lamentava in causa la diffusione di dati aventi carattere di segretezza, nel senso richiesto dal D. Lgs. 30/2005, art. 98, in quanto le notizie sottratte erano note e facilmente accessibili agli esperti ed operatori di settore, ed in ragione di tanto non avrebbero carattere economico.
A dire della Corte, nella fattispecie in esame, l’archivio informatico controverso non sarebbe potuto essere qualificabile in termini di esperienza aziendale, per il fatto che si trattava unicamente di una rubrica normativa corredata da estremi identificativi e perciò stesso non meritevole della tutela accordata dall’art. 134 codice della Proprietà intellettuale.
L’elenco in discussione non rappresentava quindi opera di ingegno poiché non rivestiva la caratterizzazione soggettiva tipica del diritto d’autore sull’opera.
In esso non vi era alcun elemento creativo[1] dotato di novità soggettiva che potesse legittimare il ricorso al C.P.I.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, ritenuto che l’azione posta in essere dalle ricorrenti non interferiva con i diritti di proprietà industriale, affidava la cognizione della causa al Tribunale Ordinario cui spetta altresì valutare se nell’ipotesi in esame sia o meno contemplato un caso di concorrenza sleale.
NOTA
1.      Il caso deciso
La sottrazione di alcuni file contenenti l’archivio informatico dei clienti illegittimamente sottratto da un ex dipendente e messo a disposizione delle imprese concorrenti non è di per sé illecito, dal momento che le informazioni in questione, seppur riservate non sono da considerarsi segrete e non soggiacciono, pertanto, alla tutela prestata dall’art. 98 del D.Lgs. 30/2005, in quanto le notizie che si assumono sottratte e quindi indebitamente utilizzate, sono note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, ed in ragione di tanto non hanno valore economico.
 
2.      La questione
Rientra nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale art. 134 la richiesta di ristoro del danno patito da parte di un’azienda per la sottrazione, ad opera di un ex dipendente, di alcuni file contenenti un elenco di clienti e patners corredato da indirizzi postali e telefonici?
 
3.      La risposta della Cassazione Civile, Sezione I, Ordinanza del 19 giugno 2008 n.16744.
A parere della Suprema Corte l’assenza di elementi quali il reddito, le condizioni patrimoniali dei soggetti indicati e ogni altra notizia relativa all’attività economica dell’azienda impedisce di qualificare l’ elenco in questione come informazione aziendale, tutelata ai sensi dell’art. 98 del Codice della Proprietà industriale, in quanto le notizie, che si assumono sottratte e quindi indebitamente utilizzate, sono note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, ed in ragione di tanto non hanno valore economico.
Per la Cassazione i fatti di causa, sulla scorta della prospettazione della domanda non possono collegarsi con la tutela apprestata dalla proprietà industriale, per il fatto che la mailing list, indebitamente sottratta, in quanto priva di elementi di creatività non rappresenterebbe un’opera di ingegno
 
4.      Nota Esplicativa.
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche rende di estrema attualità il problema della tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze teorico industriali riservate.
Il Know how, protetto finora soltanto dalle norme sulla concorrenza sleale, viene finalmente a trovare tutela in forma più ampia, al pari di quella accordata al diritto d’autore.
Con il Codice della Proprietà industriale il patrimonio conoscitivo aziendale,viene invero tutelato anche quando non è coperto da diritti di privativa.
Tali informazioni, rappresentano un grande valore economico e un indubbio vantaggio competitivo per i concorrenti.
Con l ’introduzione del C.P.I., il nostro legislatore ha, difatti, fortemente avvertito l’esigenza di riordinare la materia e fornire una disciplina giuridica per tali fattispecie, tanto da garantire, al pari del marchio e del brevetto, quelle informazioni aziendali e quelle esperienze tecnico industriali che rientrano nel c.d. Know how .
La legge, infatti, riconoscendo l’importanza delle singole informazioni segrete, concede al titolare delle stesse, forme di protezione che si concretizzano sostanzialmente nella previsione di una serie di fattispecie in cui è posto a carico di determinati soggetti un obbligo di segretezza.
L’abuso del segreto aziendale non è più solo un semplice fatto lesivo della concorrenza, ma costituisce la lesione di un diritto ed è , come tale, sanzionabile erga omnes.
In particolare, formano oggetto di tutela tutte quelle informazioni, contenenti l’elenco di clienti e patners corredate da indirizzi postali e telegrafici [2].
L’art. 98 C.P.I., prevede, infatti, al primo comma che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico – industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali affermazioni :
a)      Siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli altri operatori di settore.
b)      Abbiano valore in quanto segrete.
Rientrano nel primo gruppo le informazioni tecniche, tecnologiche, di marketing, sottoforma di relazioni, comunicazioni, elenchi, dati, tabelle idonee a costituire un patrimonio di utilità aziendale.
Tali informazioni devono poi essere segrete in quanto difficilmente accessibili e sufficientemente protette da chi ne è il legittimo titolare .
Senza dubbio, l’art. 98 del C.P.I. è lo specchio per fornire , quindi, agli operatori del settore la cartina di tornasole onde valutare se un determinato comportamento possa essere ascritto alla fattispecie per cui si invoca tutela[3].
Quanto ai soggetti tenuti all’adozione di misure di garanzia della segretezza, l’art. 98 c.p.i. fa si che rientrino in tale categoria, oltre ai titolari, anche coloro i quali ricevono le informazioni dal titolare dell’impresa e che vengono dallo stesso autorizzati a comunicarle a terzi.
Tali soggetti, ai quali vengono comunicate legittimamente le informazioni segrete, sono, infatti, tenuti all’adozione di adeguate misure di garanzia nei rapporti con i terzi.
Il caso in esame vede però un’accesa diatriba da parte della Giurisprudenza della Suprema Corte e della Dottrina maggioritaria.
La Cassazione esclude, invero, che gli atti ascritti alla convenuta possano collegarsi con la tutela della proprietà industriale, per il fatto che non si lamenta , in causa, la diffusione di dati aventi carattere di segretezza nel senso richiesto dal D.Lgs. 30/2005 art. 98, in quanto le notizie, che si assumono sottratte, e quindi indebitamente utilizzate, sono prive di qualsiasi riferimento a posizioni individuanti reddito e condizioni patrimoniali dei soggetti indicati, ovvero di ogni altra notizia utile all’esercizio dell’attività economica espleta dalle società attrici.
A dire della Corte, nella fattispecie in esame, l’archivio informatico controverso non è qualificabile in termini di esperienza aziendale, per il fatto che si tratta unicamente di una rubrica normativa corredata da estremi identificativi e perciò stesso non meritevole della tutela accordata dall’art. 134 codice della Proprietà intellettuale.
Al contrario, la Dottrina maggioritaria, ritiene, che il fatto contestato costituisce di per sé violazione dell’art. 134C.P.I, in quanto la fattispecie de quo rientra in quelle contemplate dall’art. 98 C.P.I[4].
E’ difatti evidente come la mailing list rivesta il carattere di originalità, frutto dell’esperienza aziendale.
***** sottolineare a riguardo che, l’art. 98 C.P.I., tutela tutte quelle informazioni che hanno una particolare importanza all’interno dell’azienda che nel loro insieme e nella configurazione dei loro elementi hanno un valore economico.
Mentre la singola informazione può, di per sé, non avere valore economico, essa lo acquisisce per il fatto che è il frutto di elaborazione all’interno dell’azienda.
Per la dottrina,il valore delle singole informazioni, rivestono un quid aggiuntivo per il fatto che contengono nel loro essere una particolare combinazione, tale da formare un patrimonio di per sé unico.
Tali informazioni, assurgerebbero invero, a patrimonio conoscitivo dell’azienda, anche quando non coperte dal diritto di privativa, per il solo fatto che vanno ad integrare ed a migliorare lo sfruttamento delle capacità produttive e di business all’interno dell’impresa, per ciò stesso costituendo un asset, suscettibile di considerevole valutazione economica, che permette al titolare di poter disporre di un vero e proprio vantaggio competitivo nel proprio settore di riferimento.
L’elaborazione delle informazioni garantisce, infatti, l’acquisizione di un valore aggiuntivo, rispetto ai singoli elementi che la compongono[5].
Orbene, nel caso di specie, i singoli elementi di una mailing list possono essere facilmente accessibili agli operatori di settore, ma di certo non il loro insieme che è il frutto di un lavoro certosino, ideato in modo tale da rappresentare un qualcosa di nuovo e di originale, e come tale un vero e proprio hatù dal punto di vista concorrenziale per l’ideatore.
Nel caso di specie rientra, altresì, la componente segretezza[6], vera e propria leva attraverso cui proteggere i valori organizzativi e di avviamento di un’azienda, che trovano proprio nel segreto il loro punto di forza.
In altri termini, la protezione del segreto è legittimata in quanto mira alla protezione di valori organizzativi e di avviamento che trovano, nel segreto stesso, il loro punto di forza[7].
Lo sfruttamento dell’insieme di informazioni rende infatti il titolare in una posizione privilegiata rispetto ai competitors, posizione questa che si concretizza nella possibilità di mantenere e di implementare quote di mercato che altrimenti potrebbero essere acquisite dai concorrenti.
 
1.       Sul punto la Giurisprudenza non ha tenuto conto di quella che è la prassi commerciale attuale, con ciò negando una forma di tutela ad imprese che subiscono un grave pregiudizio da parte di ex dipendenti infedeli.
I dati sottratti non solo costituiscono per l’impresa concorrente un enorme vantaggio competitivo, nel senso che viene loro fornito non solo il recapito postale dell’azienda cliente o patner, che rappresenterebbe, a detta della Cassazione un dato facilmente accessibile, ma altresì l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono dei decision markers dell’azienda stessa.
Tali informazioni non sono, infatti, facilmente accessibili, né si può valutarli alla stessa stregua di un Elenco di Pagine Gialle, dal momento che contengono informazioni particolarmente sensibili, frutto di anni di lavoro, che il concorrente acquisisce quando ne viene in possesso.
La Cassazione, nella sua motivazione, pecca altresì di leggerezza laddove omette di considerare POI che l’ex dipendente infedele, potrebbe in qualsiasi momento fornire alla nuova impresa le informazioni riservate, di cui è a conoscenza, quali il reddito, le condizioni patrimoniali del cliente, le sue propensioni all’acquisto che andrebbero così ad arricchire quello che la Suprema Corte definisce un “mero elenco”[8].
A sostegno delle argomentazioni di cui sopra è opportuno rilevare, altresì l’assoluta novità introdotta dalla nuova normativa, , la quale garantirebbe al know how una protezione di tipo reale erga omes tanto da consentire al titolare di inibire a chiunque la relativa acquisizione ed utilizzazione di dati ritenuti (per i motivi di cui all’art. 98 c.p.i) segreti[9].
È evidente quindi che dall’ordinanza degli Ermellini, non solo, il comportamento posto in essere dall ’ex dipendente non sarà sanzionato ex se,ai sensi dell’art. 98 C.P.I., quanto, con il rinvio al Tribunale Ordinario dovranno accertare l’esistenza della sua condotta sleale, cosa questa estremamente difficile, per il fatto che si dovrà provare il danno sotto molteplici voci.
Se, quindi, ictu oculi, sembra del tutto evidente che il comportamento posto in essere dall’ex dipendente rappresenti un atto di concorrenza sleale[10], per la Giurisprudenza della Cassazione invece, tale prova richiederebbe una condotta continuata nel tempo, non essendo sufficiente per configurare la stessa, il ricorso a sporadici episodi[11].
La giurisprudenza sostiene a riguardo che, l’illiceità della condotta concorrenziale non può essere ricercata episodicamente[12], ma va desunta da un comportamento continuato[13] nel tempo, dalla qualificazione tendenziale dell’insieme, nonché dalle manovre poste in essere dall’ex dipendente per danneggiare il concorrente o per approfittare del suo avviamento.
Oltre alla componente temporale, il Tribunale dovrà quindi provare il discredito dell’attività imprenditoriale della società concorrente, l’elemento psicologico dell’agente[14], l’asserito illecito concorrenziale, al di là dell’effettiva causazione dei danni in capo alla società, cosa questa estremamente difficile[15].
Sulla base di tali considerazioni è evidente il pericolo a cui molte aziende vanno incontro a seguito dell’ordinanza 16744/2008 della Suprema Corte.
Precedenti conformi.
Cass. Civ. n. 24594/05 ; Cass. Civ. 15496/04.
Cass. Civ. 19 giugno 2008, n. 16744.
Cass. Pen. 37322/2008.
Cass. Civ. 15496/2004.
Cass. Pen. 3067/1999.
Cass. Pen. 9002/2000.
Cass. Civ. 8561/2006.
Cass. Civ. 24594/05.
Cass. Civ. 12681/2008.
Cass. Civ. 6316/1983.
Cass. Civ. n. 3011/1991.
 
Spunti bibliografici.
[1]*******, Della concorrenza sleale, in Commentario Scialja – ******, 1991; *********, Le scriminanti nella qualificazione dei comportamenti concorrenziali, in Riv. **************, 1988; Nivarra, Contributo all’esegesi dell’art. 2597 c.c., in Riv. **************., 1988; Ravà, Diritto industriale, Torino, 1986; ******, La concorrenza sleale, in ******** (a cura di), trattato di diritto privato, 1984; *******, La concorrenza sleale, Torino, 1982; Di *******, La tutela giurisdizionale, in Il Dir. Ind., 2005, 51 e ss.; ********, Provvedimenti cautelari nel diritto industriale e nel diritto d’autore e nella concorrenza, Padova, 1988; *******, La tutela giudiziale, in AA. VV., Brevetti, marchio, ditta, insegna. Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, II, 1213, Utet, Torino, 2003; *********, Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova, 2004; ******** – Di *******, Manuale di diritto industriale, Milano, 2003; AA. VV., Proprietà industriale e concorrenza, Torino, 2005; Del Giudice, Compendio di diritto industriale, Napoli, 2005.
[2] A tenore dell’art. 99 Cod. Propr. Ind., infatti, “Costituiscono oggetto di protezione le informazioni aziendali e le esperienze tecnico – industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione dei loro elementi, note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure ragionevolmente adeguate a tenerle segrete. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione della immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche”. Per l’art. 100, poi, ancora più specificamente, “Costituisce atto illecito fonte di responsabilità extracontrattuale ed atto non conforme ai principi della correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c., rivelare a terzi, oppure acquisire o utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all’art. 99”.  
[3]    Per Trib. Monza, 25 gennaio 2005, Giur. Merito, 2005, 11, 2241, “A differenza della tutela generale accordata all’invenzione per mezzo del brevetto, il quale conferisce il monopolio temporaneo di sfruttamento della stessa al suo autore a fronte di un obbligo di pubblicità, l’ordinamento riconosce una tutela giuridica solo parziale al c.d. know-how, e cioè al patrimonio conoscitivo aziendale, consistente in una protezione limitata ad una serie di fattispecie in cui è posto a carico non già della generalità, bensì di determinate categorie di persone un obbligo di segretezza. Così gli artt. 2105 c.c., e 6-bis L. Brev., nonché l’art. 623 c.p., che sanziona penalmente il comportamento lesivo del segreto industriale
[4]    Floridia, Violazione di norme pubblicistiche e concorrenza sleale, in Il Dir. Ind., 1995, 257; *******, Slealtà della concorrenza e costituzione economica, Padova, 1978;; *********, Il paradigma della correttezza professionale nella giurisprudenza di un ventennio, in Riv. ********., 1966, II, 181; ********, Concorrenza sleale e violazione di norme pubblicistiche, in Archivio DOGI, 2007. Cass., 27 aprile 2004, n. 8012; ******, Concorrenza sleale, violazione di norme pubblicistiche e responsabilità, Milano, 1997.
[5]    Così Floridia, in AA. VV., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, op. cit., 309. L’opinione è più che condivisibile. Essa, inoltre, costituisce spunto interpretativo per giungere poi ad una tesi suggestiva concernente la plausibile illiceità della c.d. delocalizzazione dell’impresa con effetti slealmente concorrenziali. Riportiamo, peraltro con piacere, l’opinione dell’A., per il quale “il recente fenomeno della globalizzazione dell’economia comporta l’invocazione della fattispecie in esame per una sua applicazione in un senso molto più ampio, in modo cioè da considerare scorretto il comportamento dell’imprenditore che persegua l’obiettivo della riduzione dei costi localizzando in tutto o in parte la sua attività in territori nei quali sia consentito organizzare l’attività di impresa, oppure segmenti di tale attività, senza l’osservanza di quelle regole che nei paesi più sviluppati garantiscono condizioni di civiltà e di superiore qualità della vita per la collettività oppure per i lavoratori, ancorché tali norme si traducano in costi superiori di non lieve entità. Superfluo aggiungere che se la tutela del diritto alla lealtà della concorrenza nella direzione testè segnalata dovesse accreditarsi presso la ns. giurisprudenza, un ruolo particolarmente significativo dovrebbe essere attribuito al rilievo dei principi costituzionali, e non solo di quello di uguaglianza, ma anche di quelli in funzione dei quali non deve essere consentito uno svolgimento dell’attività di impresa che sia in contrasto con l’utilità sociale o che possa mettere in pericolo libertà, dignità, e sicurezza degli individui”.
 
L’AUTRICE
************************************** è Avvocato del Foro di Potenza, specializzata in diritto comunitario presso l’Università degli Studi di Roma Tre e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.A.I.).
Ha frequentato un master in Diritto e Impresa presso la Business School de “Il Sole 24 Ore”.
Si occupa di diritto amministrativo e diritto societario.
Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Basilicata.
 


[1]              Cass. Civ. n. 24594/05 ; Cass. Civ. 15496/04.
[2]              Cass. Civ. 19 giugno 2008, n. 16744
[3]              Cass. Pen. 37322/2008.
[4]              Trib. Monza, 25 gennaio 2005, in Giur. Merito 2005, 11,2241, “A differenza della tutela generale accordata all’invenzione per mezzo del brevetto, il quale conferisce il monopolio temporaneo di sfruttamento della stessa al suo autore a fronte di un obbligo di pubblicità, l’ordinamento riconosce una tutela giuridica, solo parziale al c.d. Know how, e cioè al patrimonio conoscitivo aziendale consistente in una protezione limitata ad una serie di fattispecie in cui è posto a carico non già della generalità. Bensì di determinate categorie di persone un obbligo di segretezza”. Così gli art.li 2105 c.c. e 6 L. Brev., nonché l’art. 623 c.p., che sanziona penalmente il comportamento lesivo del segreto industriale.
[5]              Cass. Civ. 15496/2004.
[6]              Cass. Pen. 3067/1999.
[7]              Cass. Pen. 9002/2000.
[8]              Cass. Civ. 8561/2006.
[9]              Cass. Civ. 24594/05.
[10]             Cass. Civ. 12681/2008.
[11]             Sotto tale specifico profilo si è avuto modo di rilevare che l’art. 99 ****** tutela il segreto aziendale in quanto tale. Ogni illecita sottrazione di informazioni segrete, pertanto, costituisce illecito concorrenziale.
[12]             Cass. Civ. 6316/1983.
[13]             Cass. Civ. n. 3011/1991.
[14]             Cass. Civ. 4405/2006; Cass. Civ. 14973/2006; Cass. Civ. 19305/2006.
[15]             Cass. Civ. 3039/2005 ; Cass. Civ. 1259/1999.

Maioli Castriota Scanderbech Francesca

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