Sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l’amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto, provveda unilateralmente alla risol

Lazzini Sonia 13/10/05
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Per quegli atti privi di natura provvedimentale che investono posizioni di diritto soggettivo concernenti la fase paritetica di esecuzione del contratto, sicch?, ai sensi dell?art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il contenzioso sorto nella fase di esecuzione del contratto ? devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

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Il Tar per la Valle d?Aosta, sezione di Aosta, con la sentenza numero 69 del 20 maggio? 2005 dichiara il proprio difetto di giurisdizione, a favore del giudice civile, in una controversia relativa ad una deliberazione di una Stazione appaltante con la quale ha approvato la risoluzione del contratto stipulato con la societ? ricorrente a seguito dell?aggiudicazione, disponendo l? esclusione della ricorrente medesima dai futuri appalti regionali di lavori pubblici.

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Giusto a titolo di precisazione merita quindi ricordare che le controversie nelle fasi di affidamento e di aggiudicazione sono di competenza dei Tar o del Consiglio di stato come anche l?eventuale escussione della garanzia provvisoria, mentre, dopo la sottoscrizione del contratto e quindi relativamente ai ricorsi avverso l?eventuale escussione della polizza definitiva (a garanzia di tutti gli oneri e obblighi contrattuali),? sar? il giudice civile a dover decidere

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A cura di *************

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REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d?Aosta

ha pronunciato la seguente

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S E N T E N Z A

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sul ricorso n. 5/2003 proposto dalla societ?

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Impresa ***** ******* & *********, in persona del legale rappresentante pro tempore ***************, rappresentata e difesa dagli avvocati **************** e **************, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest?ultimo, in Aosta, via Festaz, n. 79;

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contro

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la Regione Autonoma Valle d?Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati ****************** e **************, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest?ultima, in Aosta, via Festaz, n. 66;

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per l?annullamento

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della deliberazione n. 476 resa in data 18 febbraio 2002, con cui l’Amministrazione regionale ha disposto la esclusione della ricorrente dagli appalti di lavori pubblici indetti dalla medesima Amministrazione, per grave negligenza e contravvenzione ai patti, ai sensi dell’art. 75, comma 1, lett. F) del D.P.R. 21dicembre 1999 n. 554, cos? come introdotto dall’art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412, con contestuale declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F;

della medesima deliberazione n. 476 nella parte in cui la Giunta regionale della Valle d’Aosta dispone che il competente ufficio della Presidenza avvii le procedure per l’escussione della polizza fideiussoria n. 3310985 relativamente alla cauzione definitiva;

della nota n. 5630/50.P del 22/02/02 di trasmissione della delibera sopramenzionata;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o coordinato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

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Visti gli atti tutti della causa;

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Visto l?atto di costituzione in giudizio della Regione;

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Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2005, relatore il Consigliere *****************, l?****************************** su delega e per conto dell?avv. ************** per la societ? ricorrente, e l?avv. ****************** per la Regione;

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Ritenuto e considerato quanto segue:

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FATTO E? DIRITTO

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1. – La? societ? ************* e & ****** ? in qualit? di impresa aggiudicataria della gara indetta dalla Regione Autonoma Valle d?Aosta per i lavori di adeguamento dei locali gi? sede della Biblioteca regionale, da destinare a sede dell?Archivio Storico regionale – impugna la deliberazione n. 476, in data 18 febbraio 2002 con cui la Regione ha approvato la risoluzione del contratto stipulato con la societ? ricorrente a seguito dell?aggiudicazione, disponendo l? esclusione della ricorrente medesima dai futuri appalti regionali di lavori pubblici.

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Con il ricorso ? gi? proposto davanti al TAR Piemonte e riassunto davanti a questo Tribunale, dichiarato competente dal Consiglio di Stato (con la decisione n. 6421/2002) ? l? impresa ***** ******* e & ****** impugna inoltre, insieme a tutti gli atti connessi, la medesima deliberazione n. 476 nella parte in cui dispone l?avvio delle procedure per l’escussione della polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva.

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2. ? Con i motivi di ricorso si lamenta la violazione di legge (in relazione all?art. 75, comma 1, lett. F) del D.P.R. 21dicembre 1999 n. 554, cos? come introdotto dall’art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412), nonch? l?eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell?ingiustizia manifesta.

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Nella specie – sostiene la societ? ricorrente – non sarebbe configurabile alcuna commissione di ?grave negligenza o malafede nell?esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara?, per cui non vi sarebbero i presupposti stabiliti dalle richiamate disposizioni per la risoluzione del contratto, per l?escussione della polizza fideiussoria e per la sanzione dell?esclusione della stessa ricorrente dai futuri appalti regionali. La stazione appaltante – lamenta ancora la societ? ricorrente – non avrebbe fornito un progetto esecutivo completo e dettagliato delle opere da realizzare, cos? incorrendo in un grave difetto di cooperazione nei confronti dell?appaltatore. Sarebbe poi illegittimo ravvisare la malafede o la negligenza dell?impresa nella sola circostanza che la societ? ricorrente ha instaurato un contenzioso con l?amministrazione diretto all?accertamento dell?inadempien- za della stazione appaltante, scaturito in un giudizio arbitrale.

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3. ? La Regione, costituitasi in giudizio, sostiene l?inammissibilit? e comunque l?infondatezza del? ricorso.

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4 ? E? fondata l?eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall?Amministrazione resistente.

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Oggetto di impugnazione, come si ? visto, ? la risoluzione del contratto d?appalto stipulato tra la Regione e l?impresa ricorrente per l?esecuzione di lavori di adeguamento della nuova sede dell?Archivio Storico regionale.

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Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l’amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di aggiudicazione ed alla stipula del contratto di appalto, provveda unilateralmente alla risoluzione del rapporto (Cons. St., Sez. V, 5 settembre 2002, n. 4458; 30 gennaio 2002, n. 515; Sez. IV, 25 settembre 2002, 4895; Cass. SS.UU., 30 marzo 2000, n. 72). Si tratta infatti di atti privi di natura provvedimentale che investono posizioni di diritto soggettivo concernenti la fase paritetica di esecuzione del contratto, sicch?, ai sensi dell?art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il contenzioso sorto ? come nella specie – nella fase di esecuzione del contratto ? devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario.

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5. ? L?accertato difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (che si estende ai profili consequenziali alla risoluzione del contratto, concernenti l?escussione della polizza fideiussoria e l?esclusione dai futuri appalti regionali) non consente di esaminare il merito del ricorso e nemmeno l?istanza con cui la societ? ricorrente chiede la sospensione del giudizio ai sensi dell?art. 295 c.p.c., in relazione alla avvenuta impugnazione davanti alla Corte d?Appello di Roma del lodo reso il 23 giugno 2003 dalla Camera Arbitrale per i lavori pubblici.

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6. ? Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

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Ricorrono giusti motivi per disporre l?integrale compensazione tra le parti delle spese e delle competenze di giudizio.

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P.Q.M.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d?Aosta??????????????????? dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.

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Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall? Autorit? amministrativa.

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Cos? deciso in Aosta nella camera di consiglio del 16 marzo 2005.

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************************ f.to

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***************************** estensore f.to

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Depositata in Segreteria in data 20 maggio 2005.

Lazzini Sonia

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