Solidarietà passiva e abuso del cumulo di mezzi di espropriazione forzata

Redazione 28/07/20
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di Viola Depau

Sommario

1. La vicenda

2. Solidarietà passiva e risvolti processuali

3. Dall’obbligazione solidale all’abuso del processo

4. La decisione della Cassazione

5. Conclusioni

ESECUZIONE FORZATA – TITOLO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DI DEBITORI IN SOLIDO – SUCCESSIVA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SUL CONDEBITORE – CONDIZIONI E LIMITI – ABUSO

Cassazione civile, Sez. VI, 24 Aprile 2020, n. 8151

Presidente: Dott. Raffaele Frasca

Relatore: Dott. Cosimo D’Arrigo

Con l’ordinanza che ci si accinge ad esaminare, la Cassazione esprime il seguente principio di diritto:

“In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali l’iniziativa del creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un’azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un’ordinanza di assegnazione ex art 553 cod. proc. civ., fintanto che la stessa non sia stata interamente eseguita dal terzo pignorato sino all’integrale concorrenza del credito per cui si agisce, fermo restando il divieto di ottenere più dell’ammontare del credito medesimo, la cui violazione deve essere fatta eventualmente valere in sede esecutiva mediante apposita opposizione”.

Ciò premesso, è opportuno richiamare i fatti di causa al fine di analizzare gli istituti giuridici che, secondo la Corte di legittimità, assumono rilievo alla luce del principio di buona fede e correttezza.

1. La vicenda

Preliminare alla causa de qua è il rapporto di solidarietà passiva esistente tra i coniugi V. e G., condebitori nei confronti della banca G., la quale agiva in via esecutiva mediante pignoramento presso terzi.

La creditrice sottopone a pignoramento la pensione dovuta dall’I.N.P.S. al signor V.; solo successivamente, notifica analogo atto di pignoramento nei confronti della signora G.

Nelle more, segue la dichiarazione positiva del terzo, che consente al giudice dell’esecuzione di emettere un’ordinanza di assegnazione in pagamento a carico del V.; tuttavia, pur percependo le somme dovute sulla pensione del condebitore, la banca prosegue la procedura esecutiva nei confronti della signora G., riuscendo ad ottenere una seconda ordinanza di assegnazione sulla pensione corrisposta dall’I.N.P.S. a suo favore.

Ritenuto eccessivo l’utilizzo dei mezzi di esecuzione da parte dell’accipiens, la condebitrice agisce in sede di reclamo cautelare per la sospensione della procedura esecutiva e propone opposizione ex art 615 c.p.c.: respinto il primo, segue il processo di merito per la seconda, con esito sfavorevole alla ricorrente.

A seguito del decesso della G., è il suo erede a ricorrere in cassazione, per i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame, da parte della corte territoriale, del motivo d’impugnazione relativo all’inapplicabilità dell’art 483 c.p.c. ai condebitori solidali;

b) violazione dell’art 111 Cost., in ragione del cumulo dei mezzi di esecuzione forzata promossi dalla creditrice nei confronti dei debitori, andando così in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.

2. Solidarietà passiva e risvolti processuali

L’obbligazione solidale dal lato passivo trova la sua collocazione topografica all’art 1292 c.c.; essa si caratterizza per la presenza di una pluralità di condebitori per una eadem res debita.

Quest’ultima assume una rilevanza tale da determinare una stretta connessione tra i singoli debitori, tale per cui, sebbene ciascuno di essi risponda per la propria quota di debito, è consentito al creditore rivolgersi a ciascuno per l’adempimento dell’intera prestazione.

Qualora, dunque, il debitore ottemperi a tale richiesta, soddisfacendo integralmente l’interesse dell’accipiens, l’intera obbligazione potrà considerarsi estinta, con efficacia estesa a tutti i condebitori, secondo quanto espressamente disposto dalla norma poc’anzi citata.

Emerge chiaramente la ratio dell’obbligazione solidale, che consiste nel garantire maggiormente il creditore, al quale sarà sufficiente rivolgere la propria pretesa nei confronti di uno solo dei condebitori, realizzando immediatamente l’intento satisfattivo.

Al contrario, l’obbligazione solidale dal lato passivo si rivela svantaggiosa per la pluralità di debitori, in quanto, a seguito di richiesta avanzata dal creditore, il solvens sarà necessariamente costretto ad eseguire l’integrale prestazione, potendo godere della mera azione di regresso nei confronti dei condebitori soltanto in un momento successivo e per la quota di relativa spettanza.

Il descritto svantaggio può trovare un limite, eventualmente, nella diversa volontà delle parti coinvolte che, a seconda degli interessi perseguiti, possono stabilire un beneficium ordinis, in forza del quale il creditore avrà l’onere di rivolgersi preliminarmente al debitore principale e solo successivamente agli altri debitori; ovvero un beneficium excussionis, che impone al creditore di intraprendere l’esecuzione forzata sui beni del debitore principale e, solo in caso di insoddisfazione del credito, nei confronti dei debitori secondari (fenomeno talvolta previsto in tema di fideiussione, anch’essa idonea a determinare un’obbligazione solidale dal lato passivo).

Dalla disciplina codicistica emerge che l’effetto estintivo derivante dall’adempimento dell’intera prestazione da parte di un debitore si verifica sul c.d. rapporto esterno, ossia tra la pluralità dei debitori e il creditore procedente; esso non incide, invece, sul c.d. rapporto interno esistente tra i condebitori, che potrà risolversi solo quando, a seguito dell’azione exart 1299 c.c., il debitore escusso avrà recuperato le singole quote da ciascun coobbligato.

Tutto ciò premesso, occorre rilevare che l’estinzione ipso iure del debito, “rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità[1], esplica i suoi effetti anche nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio.

Preliminarmente, si richiama la norma di cui all’art 2740 c.c. che, nel trattare della responsabilità patrimoniale del debitore, individua i beni presenti e futuri di quest’ultimo quale patrimonio destinato a garantire il creditore dall’eventuale inadempimento.

La norma, da applicarsi ad ogni rapporto obbligatorio, trova una sua particolare esplicazione nella solidarietà passiva: infatti, sebbene – come sopra anticipato – il pagamento effettuato da uno dei debitori produca un effetto liberatorio nei confronti degli altri, deve constatarsi che, in ogni caso, ad ogni singolo rapporto debitore-creditore resta connessa una singola garanzia patrimoniale, che si aggiunge a quelle costituite dal patrimonio di ogni coobbligato. In altri termini, il creditore può soddisfarsi sui beni presenti e futuri di ciascun soggetto, fermo restando il limite costituito dal divieto di ottenere più dell’ammontare del credito.

Secondo la giurisprudenza di legittimità: “nell’ambito di ogni singolo rapporto, il creditore ha interesse, giuridicamente tutelato, alla consistenza del patrimonio del debitore in misura sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito”[2].

Ogni patrimonio costituisce una garanzia a sé, rilevando, all’uopo, il comportamento del singolo debitore che si riveli pregiudizievole.

Sul punto, si afferma infatti che “qualora uno solo tra più coobligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere, ricorrendone i presupposti, l’azione revocatoria nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento”[3].

Deve dunque concludersi che l’obbligazione solidale dal lato passivo non costituisce un rapporto unico e inscindibile, bensì l’insieme di rapporti giuridici distinti, anche se fra loro strettamente collegati: infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale[4], siffatta obbligazione non dà luogo ad un litisconsorzio necessario, potendo il creditore rivolgersi a ciascuno, anche mediante scissione delle singole posizioni processuali.

[1] Cass. civ., Sez. VI – 1, 2 luglio 2012, ordinanza n. 11051

[2] Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 1987, sentenza n. 2623

[3] Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 2011, sentenza n. 6486

[4] Ex multis: Cass. civ., Sez. I, 14 febbraio 2011, sentenza n. 3573, Cass. civ., Sez. I, 19 febbraio 2003, sentenza n. 2469

3. Dall’obbligazione solidale all’abuso del processo

Quanto esposto al paragrafo precedente rappresenta una premessa per l’analisi della quaestio iuris sottoposta al vaglio della Cassazione: “se, in base alla disciplina generale delle obbligazioni solidali, sia possibile per il creditore proseguire l’azione esecutiva intrapresa nei confronti di uno dei due debitori, dopo aver ottenuto un’ordinanza di assegnazione, potenzialmente satisfattiva, nei confronti dell’altro[5].

Nella fattispecie, infatti, la banca G. ha proseguito l’espropriazione forzata nei confronti della signora G. nonostante avesse già ottenuto innanzi al giudice dell’esecuzione un’ordinanza di assegnazione sulle pensioni del debitore V., potenzialmente idonea a soddisfare pienamente il proprio credito. Il comportamento così tenuto, quindi, a parere del ricorrente, si pone in contrasto con il generale divieto di abuso degli strumenti processuali, rinvenibile dal principio del giusto processo sancito all’art 111 Cost., che impone al creditore di agire in giudizio nei confronti del debitore secondo buona fede e correttezza.

Invero, siffatti canoni di buona fede e correttezza, sanciti in tema di obbligazioni e pacificamente applicabili anche nell’eventuale fase patologica del rapporto obbligatorio, rendono “illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento e non deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario[6].

Diviene rilevante, nel caso in esame, il principio di cumulabilità dei mezzi di espropriazione, opportunamente sancito all’art 483 c.p.c.: ai sensi di tale disposizione, è legittima la scelta del creditore di avvalersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge; tuttavia, in presenza di un’opposizione da parte del debitore, è fatta salva l’eventuale emanazione da parte del giudice dell’esecuzione di un’ordinanza non impugnabile volta a limitare le pretese creditorie.

Tale norma vieta dunque l’utilizzo distorto degli strumenti del processo esecutivo, che deve certamente tutelare il creditore, ma non deve esplicarsi con modalità tali da arrecare uno sproporzionato pregiudizio alla condizione patrimoniale del debitore.

La tematica dell’abuso del processo – oggetto di plurime pronunce giurisprudenziali, specie in tema di crediti pecuniari – è stata recentemente affrontata dalla Cassazione a sezioni unite in riferimento al frazionamento del credito, per tale intendendosi la fattispecie in cui il creditore, a fronte di un unico titolo e nei confronti di un medesimo debitore, agisca mediante esperimento di una pluralità di azioni processuali. Nella decisione, i giudici di legittimità individuano un punto di equilibrio tra la sempre garantita tutela delle ragioni creditorie e il divieto dell’illimitata proliferazione delle domande processuali: il creditore mantiene la facoltà di promuovere in separati giudizi “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti“; tuttavia, al fine di evitare una “duplicazione dell’attività istruttoria ed una dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, a condizione che sussista un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata[7].

Tale pronuncia determina un definitivo ed uniforme orientamento della giurisprudenza, la quale ritiene che si è in presenza di un abuso degli strumenti processuali al ricorrere dei seguenti presupposti: l’unicità del titolo in base al quale si agisce; l’esperimento delle domande nei confronti di un medesimo creditore; l’assenza di un oggettivo interesse del creditore ad agire in separati giudizi.

Il delineato quadro fattuale resta pur sempre illuminato dai principi di buona fede e correttezza, pregnanti tanto nella fase dell’insorgenza ed esecuzione del rapporto contrattuale, quanto nella successiva fase in sede processuale: il creditore vanta il diritto di agire in giudizio per tutelare il proprio interesse ma, in ogni caso, deve evitare di promuovere azioni con modalità tali da arrecare uno sproporzionato pregiudizio al debitore.

In particolare, si rammenta che l’abuso del processo costituisce una species della generale figura sostanziale dell’abuso del diritto, inteso quale esercizio di un diritto soggettivo, “in assenza di divieti formali, con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede“, tale da causare “uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale“, accompagnato dallo scopo di “conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali i poteri o facoltà vengono attribuiti[8].

In presenza di tali circostanze, il giudice deve avviare una puntuale analisi dell’interesse del creditore, valutandone non solo la sua oggettiva sussistenza ma, altresì, la sua concreta rilevanza rispetto alla pretesa avanzata nei confronti del debitore, al fine di scongiurare lo sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della posizione di quest’ultimo. Occorre, quindi, individuare un limite oltrepassato il quale la pretesa creditoria diventa abuso.

[5] Pag. 3 dell’ordinanza in commento

[6] Cass. civ., Sez. III, 9 aprile 2015, sentenza n. 7078, opportunamente richiamata a pag. 4 dell’ordinanza in commento

[7] Cass. civ., Sez. Unite, 16 febbraio 2018, sentenza n. 4090

[8] Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2009, sentenza n. 20106

4. La decisione della Cassazione

Secondo la Corte, l’azione esecutiva promossa dal creditore non integra gli estremi dell’abuso processuale, così come delineato dalla giurisprudenza sopra esaminata; invero, essa si riferisce “al caso in cui il creditore intraprenda una seconda azione espropriativa nei confronti del medesimo debitore e (per) lo stesso titolo, allorquando abbia già conseguito un provvedimento potenzialmente satisfattivo del credito[9]: caratteristiche, queste, che non sussistono nella fattispecie de qua, la quale, infatti, presenta l’unicità del titolo, ma non contempla l’identità soggettiva dell’esecutato. In merito, giova rammentare che l’obbligazione solidale dal lato passivo presenta una pluralità di debitori in cui ognuno vanta una distinta ed autonoma posizione nei confronti del creditore; diviene quindi legittimo, per quest’ultimo, agire in via esecutiva (anche) nei confronti del coobbligato, poiché – come rilevato dal collegio giudicante – l’emissione di un’ordinanza di assegnazione non preclude la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito.

Peraltro, anche dal punto di vista soggettivo, tenuto conto delle circostanze del caso, può effettivamente riscontrarsi la sussistenza di un interesse, concreto e oggettivo, della banca G. all’emissione di una seconda ordinanza di assegnazione: infatti, il pignoramento effettuato sulle pensioni I.N.P.S. del debitore V. non assicura alla creditrice un immediato soddisfacimento delle ragioni creditorie, poiché l’accantonamento delle somme dovute avviene nel rispetto dei termini temporali previsti dall’ente previdenziale; ne consegue che, ai fini dell’integrale e definitivo incameramento della somma dovuta, la banca è costretta ad attendere un lasso di tempo sufficientemente lungo, tale da giustificare la promozione di un secondo procedimento di esecuzione forzata nei confronti della condebitrice G.

Invero, la Cassazione osserva come, seguendo la tesi prospettata dal ricorrente, si introdurrebbe arbitrariamente un beneficium excussionis in favore del condebitore, in contrasto con quanto previsto dalla legge in tema di obbligazioni solidali. Tale effetto limitativo – si legge nell’ordinanza – “non può essere attribuito all’assegnazione dei crediti pignorati presso terzi, in quanto la stessa non è immediatamente satisfattiva[10], essendo, al contrario, pronunciata “salvo esazione”.

Alla luce di siffatte considerazioni, la condotta della banca G. non può essere qualificata in termini di abuso processuale poiché si ritiene che, in presenza di una solidarietà passiva, il creditore mantiene il diritto di agire nei confronti di qualunque condebitore sino all’integrale concorrenza del proprio credito, purché non ottenga più dell’ammontare dello stesso.

Quanto affermato trova, peraltro, adeguato riscontro nella stessa disposizione dell’art. 1292 c.c., che dichiara l’avvenuta estinzione dell’obbligazione solidale, con effetto liberatorio nei confronti della pluralità dei debitori, soltanto quando il solvens abbia provveduto all’adempimento dell’intera prestazione dovuta.

La Cassazione, quindi, ritiene non condivisibili i motivi di ricorso esposti dal ricorrente: nella fattispecie non è applicabile la regula iuris di cui all’art 483 c.p.c. poiché, come peraltro già affermato da precedenti pronunce giurisprudenziali, “la scelta del creditore di avvalersi cumulativamente di differenti mezzi di impugnazione presuppone l’identità del debitore esecutato“, per cui “non è ammissibile allorché le differenti procedure esecutive riguardino debitori solidali[11].

Per ragioni di completezza, giova precisare che, in ogni caso, la Cassazione ritiene inammissibili entrambi i motivi di ricorso per eccessiva genericità delle censure, ricordando come “il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali[12], con particolare riferimento al disposto di cui all’art 156 c.p.c.

[9] Pag. 5 dell’ordinanza in commento

[10] Pag. 6 dell’ordinanza in commento

[11] Trib. Ivrea 10-12-01, in G. mer., 2003, I, 17

[12] Pag. 4 dell’ordinanza in commento

5. Conclusioni

A parere di chi scrive, l’ordinanza esaminata presenta una motivazione giuridicamente inattaccabile ma non necessariamente condivisibile, tenuto conto delle peculiari caratteristiche della vicenda.

Sotto il primo profilo, si è avuto modo di discorrere sulla disciplina delle obbligazioni solidali, che non lascia spazio a interpretazioni: l’effetto estintivo dell’intera obbligazione, valido per tutti i condebitori, si verifica solo ed esclusivamente con l’integrale adempimento della prestazione a favore del creditore, il quale è legittimato ad esperire ogni mezzo giuridico idoneo a perseguire tale scopo, purché in conformità alle norme dell’ordinamento.

Peraltro, quanto accaduto si verifica sovente nella prassi giudiziaria, tanto che quasi sorprende la necessità di una pronuncia della Cassazione volta a legittimare una consuetudine ormai pacifica.

Cionondimeno, nella motivazione non emerge un esame analitico del significato dei canoni di buona fede e correttezza che, invece, costituiscono veri e propri elementi sintomatici ai fini della valutazione dell’eventuale sussistenza di un abuso da parte dall’avente diritto.

Dalla Relazione al Codice Civile, emerge che il legislatore, sebbene attribuisca una posizione preminente al creditore, “ha ritenuto, nell’art. 1175, di imporgli un dovere di correttezza”, inteso quale “stile morale della persona, che indica spirito di lealtà, abito virile di fermezza, di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto di quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati”[13].

Autorevole dottrina[14] decide di riempire ulteriormente il contenuto dell’art. 1175 c.c., affermando che il dovere di buona fede vieta al creditore di abusare del suo diritto, con l’impegno ad attivarsi nell’interesse del debitore al fine di evitare o contenere le conseguenze dell’inadempimento.

Rilevato che i doveri di buona fede e correttezza risultano pacificamente applicabili all’intero esplicarsi del rapporto obbligatorio, nella fattispecie l’utilizzo degli strumenti di esecuzione da parte della creditrice non appare così pacificamente conforme al principio di solidarietà sociale.

È vero che, dal punto di vista giuridico, le ragioni della banca G. si rivelano fondate ed esercitate secundum ius ma, da un punto di vista sociale, esse si mostrano prive di quel contenuto morale cui fanno riferimento i doveri sanciti dal codice civile, così come concepiti nell’ordinamento.

La vicenda in esame, infatti, ha ad oggetto un credito vantato da una banca nei confronti di due coniugi pensionati (probabilmente anche di età avanzata, considerato peraltro che la coobbligata G. decede nelle more del processo); non si sta parlando di un rapporto tra privati, in cui diviene difficile qualificare come “forte” o “debole” una delle parti: in questo caso, è evidente che la parte più esposta ad un grave pregiudizio, anche solo in termini morali, fosse il debitore (rectius i debitori solidali).

Peraltro, il fatto stesso che il pignoramento avesse ad oggetto le pensioni I.N.P.S. dei due debitori, nonostante tutte le relative conseguenze in termini di tempo per l’accantonamento delle somme, lascia intendere che la creditrice non avesse grande facoltà di scelta e che, quindi, i debitori fossero di condizioni patrimoniali modeste.

Ciò premesso, in ragione dei principi costituzionali che governano il nostro ordinamento, non solo con riferimento alla solidarietà sociale, ma anche rispetto alla tutela del decoro e dignità della persona, la scelta di procedere anche nei confronti della condebitrice G. non appare “moralmente” condivisibile, tenuto conto che, dalla stessa ordinanza, emerge che già la prima ordinanza di assegnazione sulle pensioni del V. era per la creditrice potenzialmente satisfattiva.

In sostanza, non si vuole discutere la scelta di un creditore di intraprendere un procedimento d’esecuzione anche nei confronti del coobbligato all’interno di un rapporto di solidarietà passiva; tuttavia, nel caso in esame, essendo il condebitore proprio il coniuge, appare forse eccessivo, proprio con riferimento ai canoni di buona fede e correttezza ed all’impegno di solidarietà sociale costituzionalmente previsto, imporre un sacrificio patrimoniale così ingente, specie quando si è di fronte ad un creditore “forte”.

Solo analizzando la situazione da questo particolare punto di vista, concependo i coniugi V. e G. come nucleo familiare e non soltanto come coobbligati in solido, si sarebbe rivelato opportuno l’intervento del giudice ai sensi dell’art 483 c.p.c.

In ogni caso, trattasi di considerazioni di merito ed opportunità che non vengono considerate nelle norme processuali, né dalla giurisprudenza, e sulle quali la Corte di legittimità non è certo tenuta ad esprimersi.

[13] Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al codice civile del 1942, Libro IV delle Obbligazioni, Delle obbligazioni in generale, Disposizioni preliminari, Par. 558

[14] BIANCA, Massimo C., Diritto civile, L’obbligazione, Giuffrè editore, Ristampa 2015, pag. 87

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