Socio di cooperativa prevalenza del rapporto societario sul rapporto lavorativo

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Lo status del socio di cooperativa ,nella successione della normativa regolamentatrice, ha sempre comportato problemi alla dottrina e alla giurisprudenza sotto vari profili.

In primis di natura sostanziale nel senso della sussistenza o meno della dualità del rapporto.

Quindi di natura processuale sull’individuazione del Giudice competente che deve pronunciarsi sulla validità degli atti espulsivi.

Infine ,non meno grave, circa l’onere del lavoratore di impugnare gli atti espulsivi comminati in tempi diversi per fare valere l’ illegittimità dell’espulsione.

Vedasi conforme:

Tribunale di Milano, sez. lav., 29 ottobre 2012

Legge n. 142/2001 – Mancata impugnazione dell’esclusione da socio – Risoluzione del rapporto associativo e del rapporto di lavoro – Lesione di entrambi i rapporti – Consequenzialità – Sussiste

Essendo pacifico che il ricorrente non ha tempestivamente impugnato l’esclusione da socio della cooperativa entro sessanta giorni dalla comunicazione, con la risoluzione del rapporto associativo si è definitivamente risolto anche il rapporto di lavoro. L’esame della legittimità del recesso della cooperativa dal rapporto di lavoro appare pertanto preclusa in assenza di impugnazione dell’esclusione da socio della cooperativa.( In Guida al lavoro n. 7 dell’8 febbraio 2013).

Tribunale di Genova 21 dicembre 2011, n.1983

Giud.Basilico;Ric. XX;Res YY cooperativa sociale

MASSIMA

Socio lavoratore di cooperativa sociale -cessazione del rapporto lavorativo ed associativo-contemporaneità degli atti -Non necessarietà -Impugnativa della delibera di esclusione-Indispensabilità

Il dettato normativo di cui all’art. 2 L.142 2001 e successive modifiche,secondo il quale si configura <una vera e propria dipendenza del rapporto lavorativo da quello societario….[sicchè ] l’accertamentto della legittimità dell’esclusione è pregiudiziale a quella della legittimità del licenziamento>, nontollera una lettura restrittiva per la quale il divieto di operatività dell’art.18 St.lav,stabilito dall’art. 2, primo comma l.142/2001 cit. , sarebbe applicabile solo nei casi di contemporaneità degli atti di licenziamento e di esclusione del socio,per cui anche nell’ipotesi in cui il licenziamento preceda la delibera di esclusione, resta confermata la necessità della preventiva impugnazione della stessa delibera.

TESTO SENTENZA

TRIBUNALE DI GENOVA

Il giudice monocratico della sezione lavoro, dott. Marcello Basilico, ha così deciso, dando pubblica lettura della sentenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

osserva quanto segue.

La ricorrente ha chiesto dichiararsi la natura ritorsiva del licenziamento subito dalla cooperativa sociale e conseguentemente condannarsi quest’ultima a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle un’indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto od a risarcirla di tutti i danni patiti. In subordine ha chiesto — per il caso in cui il carattere di ritorsione non fosse accertato — la declaratoria dell’insussistenza del giustificato motivo addotto a ragione del licenziamento e la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennità predetta.

E’ pacifico tra le parti che la ricorrente fosse socia lavoratrice della cooperativa. Il licenziamento le è stato intimato il 10.5.2011 ; il giorno 31 successivo il consiglio di amministrazione ha deliberato la sua esclusione da socia . La ricorrente non ha impugnato quest’ultimo atto.

Ciò premesso, va ricordato che il divieto di licenziamento discriminatorio – sancito dagli artt. 4 della legge 604/66, 15 l. 300/70/ , 3 1. 108/90 – è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché l’area dei singoli motivi vietati comprende anche il recesso per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l’ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa. In tali casi, tuttavia, è necessario dimostrare che esso sia stato motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo [in tal senso cfr., tra altre, Cass., sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6282]. Conseguenza dell’accertata ritorsione è la nullità del licenziamento [Cass., sez. lav., 8 agosto 2011, n. 17087].

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato il principio secondo cui la norma dell’art. 3 L 108/90, relativa all’estensione ai licenziamenti nulli, in quanto discriminatori, delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, deve intendersi applicabile in genere ai licenziamenti nulli per motivo illecito determinante e in particolare a quelli che siano determinati in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o di rappresaglia (cfr., ad. es., Cass. 15 marzo 2006 n. 5635 e le decisioni ivi richiamate e, prima ancora, Cass. 3 maggio 1997 n. 3837 o 20 novembre 2000 n. 14982) [Cass., sez. lav. 1 dicembre 2010, n. 24347].

La nullità del proprio recesso, chiesto dalla ricorrente, comporta pertanto le conseguenze stabilite dall’art. 18 medesimo. Questa disposizione non trova però applicazione nei confronti dei soci lavoratori di cooperativa “ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo” (art. 2, primo comma, l. 142/2001 e succ. modif.).

Questo precetto, nel quadro normativo modificato dall’art. 9 1. 30/2003, va letto nel senso di una vera e propria “dipendenza del rapporto lavorativo da quello societario [sicché] l’accertamento della legittimità dell’esclusione é pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento” [Cass., sez. lav., ord. 6 dicembre 2010, n. 24692]. Si tratta di conclusione del tutto condivisibile, alla luce, in particolare, delle modifiche apportate dalla citata legge 30 del 2003 agli artt. 2, primo comma, e 5, secondo comma, l. 142/2001. Senza contraddire la soluzione dualistica adottata in origine, esse hanno rafforzato, da un lato, il carattere subalterno ed eventuale del rapporto di lavoro rispetto a quello associativo ed instaurato, dall’altro, un automatismo risolutorio per il primo col venire meno del secondo.

Il dettato normativo si esprime in tal senso senza prevedere limitazione di effetti al verificarsi della caducazione della qualità di socio. Esso non legittima, pertanto, letture restrittive, per le quali il divieto di operatività dell’art. 18, stabilito dall’art. 2 l. 142/2001, sarebbe applicabile solo nei casi di contemporaneità degli atti di licenziamento del lavoratore e di esclusione del socio. La stessa Suprema Corte non adombra tale interpretazione. Sarebbe del resto irrazionale fare dipendere gli effetti della scelta legislativa dalla coincidenza temporale o meno dei due provvedimenti, tanto più quando la titolarità dei poteri per adottarli sia in capo ad organi diversi della stessa impresa.

Queste considerazioni determinano l’impossibilità per il Tribunale di decidere sulla validità e la legittimità del licenziamento in mancanza della contestazione della delibera con cui la ricorrente, il 31.5.2011, è stata esclusa dal sodalizio cooperativo. Infatti ella, come detto, non ha chiesto la rimozione di tale provvedimento.

Il lavoratore decaduto dall’impugnativa del licenziamento illegittimo può esperire l’azione risarcitoria generale, previa allegazione dei relativi presupposti, diversi da quelli previsti dalla normativa sui licenziamenti e tali da configurare l’atto di recesso come idoneo a determinare un danno risarcibile, ma non può ottenere, neppure per equivalente, il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute a causa del licenziamento, essendogli ciò precluso dalla maturata decadenza [Cass., sez. lav., 10 marzo 2010, n. 5804].

Avv. Viceconte Massimo

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