Smart working e sicurezza sul lavoro: cosa cambia con la legge annuale sulle PMI

Smart working e sicurezza sul lavoro: la legge PMI 2026 aggiorna il Testo unico, introduce informativa annuale sui rischi e nuove sanzioni.

Redazione 11/03/26
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La sicurezza dei lavoratori in smart working torna al centro dell’attenzione normativa con la nuova legge annuale sulle piccole e medie imprese, approvata definitivamente dal Parlamento il 4 marzo 2026 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento introduce una modifica significativa al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), intervenendo sugli obblighi del datore di lavoro quando l’attività viene svolta fuori dai locali aziendali, come nel caso del lavoro agile.
La novità è contenuta nell’articolo 11 della legge, che inserisce nel Testo unico il nuovo comma 7-bis dell’articolo 3. La disposizione riguarda le prestazioni lavorative effettuate in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, come l’abitazione del dipendente o altri luoghi scelti dal lavoratore. Si tratta di una situazione sempre più diffusa negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, che ha accelerato l’adozione di modelli di lavoro flessibili in molte imprese
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Indice

1. Il nodo della sicurezza nel lavoro fuori sede


La diffusione dello smart working ha sollevato numerose questioni sul piano della sicurezza. Nel modello tradizionale di lavoro, infatti, il datore di lavoro ha il controllo diretto dei luoghi in cui si svolge l’attività e può adottare misure di prevenzione e protezione adeguate. Nel lavoro agile, invece, la prestazione può essere svolta in contesti molto diversi tra loro, spesso scelti dal lavoratore e non direttamente controllabili dall’azienda.
Proprio per questo motivo il legislatore ha scelto di rafforzare il ruolo dell’informazione preventiva sui rischi. La nuova norma stabilisce che l’adempimento degli obblighi di sicurezza, per quanto compatibile con questa modalità di lavoro, avviene principalmente attraverso una informativa scritta sui rischi connessi alla prestazione svolta fuori dall’azienda. Tale documento deve essere consegnato almeno una volta l’anno sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

2. L’informativa sui rischi: cosa deve contenere


Nel dettaglio, l’informativa deve individuare:

  • i rischi generali connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • i rischi specifici legati alla modalità di lavoro agile;
  • i rischi collegati all’utilizzo di strumenti tecnologici, in particolare dei videoterminali.

L’obiettivo è fornire al lavoratore indicazioni chiare sulle condizioni di sicurezza da rispettare anche quando l’attività si svolge lontano dalla sede aziendale. L’informazione diventa quindi uno strumento centrale per prevenire incidenti, malattie professionali o situazioni di rischio legate all’uso prolungato di dispositivi informatici.
Parallelamente resta fermo l’obbligo del lavoratore di collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. In altre parole, il modello di sicurezza nello smart working si basa su una responsabilità condivisa: l’azienda fornisce informazioni e indicazioni operative, mentre il dipendente deve applicarle concretamente nello svolgimento dell’attività lavorativa.

3. Le nuove sanzioni per i datori di lavoro


Una delle principali novità introdotte dalla legge riguarda l’apparato sanzionatorio. La mancata consegna dell’informativa annuale sui rischi non è più solo una violazione formale, ma comporta una specifica sanzione penale.
In caso di inadempimento, il datore di lavoro può essere punito con l’arresto da due a quattro mesi oppure con un’ammenda compresa tra 1.200 e 5.200 euro. Si tratta di una misura pensata per rafforzare l’effettività dell’obbligo informativo e garantire che le imprese aggiornino periodicamente la documentazione relativa ai rischi connessi al lavoro agile.

4. Continuità con la normativa esistente


La riforma non nasce però da zero. Il lavoro agile era già disciplinato dalla legge n. 81 del 2017, che ha introdotto questa modalità di lavoro nell’ordinamento italiano. In particolare, l’articolo 22 della legge prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore agile proprio attraverso la consegna di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici legati alla prestazione svolta fuori sede.
La novità del 2026 rafforza quindi un principio già esistente, inserendolo direttamente nel Testo unico sulla sicurezza e prevedendo sanzioni esplicite in caso di mancato rispetto degli obblighi.

5. Un adeguamento alle nuove modalità di lavoro


Negli ultimi anni lo smart working è diventato uno strumento organizzativo sempre più diffuso, utilizzato sia nel settore privato sia nella pubblica amministrazione per migliorare la conciliazione tra vita privata e lavoro e aumentare la flessibilità organizzativa.
L’intervento normativo mira proprio ad aggiornare il quadro delle tutele alla luce di questa trasformazione. Per aziende e consulenti del lavoro diventa quindi fondamentale verificare e aggiornare periodicamente le informative sui rischi, adeguandole alle modalità concrete con cui il lavoro agile viene svolto.
In questo modo il legislatore cerca di mantenere un equilibrio tra flessibilità organizzativa e tutela della salute dei lavoratori, anche quando il luogo di lavoro non coincide più con l’ufficio tradizionale.

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