Silenzio rifiuto Il Tar trasmette la sentenza alla Corte dei Conti (TAR Sent. N. 00298/2012)

Lazzini Sonia 15/06/12
Scarica PDF Stampa

Va disposta la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana per l’eventuale accertamento di ipotesi di danno erariale derivante dalle spese processuali e da quelle per l’intervento sostitutivo del pari poste a carico del Comune

RICORDIAMO LA NORMA ATTUALE

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

Titolo I – Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo I  – Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Art. 1. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi

1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”
.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Considerato che la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, partendo dal principio generale della doverosità dell’azione amministrativa, ed integrandolo con le regole di ragionevolezza e buona fede, tendono ad ampliare l’ambito delle situazioni in cui vi è obbligo di provvedere, al di là di quelle espressamente riconosciute dalla legge;

Considerato che si afferma, cosi, che esiste l’obbligo di provvedere indipendentemente dall’esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, e che non possa dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussista ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un’esplicita pronuncia (Cons. St., VI, 11 maggio 2007, n. 2318);

Ritenuto che l’Amministrazione sia tenuta a definire il procedimento attivato con l’istanza per cui è causa mediante provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso, poiché fondato debba essere accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione e dell’obbligo del Comune di Mazara del Vallo di adottare – nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza – un provvedimento consiliare espresso di definizione del procedimento attivato dalla ricorrente;

Ritenuto che ai sensi dell’art. 117, comma, 3, debba farsi luogo, sin d’ora, alla nomina del Commissario ad acta, così come richiesto dalla ricorrente, individuato nella persona del Segretario Generale pro tempore del Comune di Sciacca, il quale, su istanza di parte, provvederà all’espletamento dei medesimi adempimenti nel successivo termine di giorni 60 (sessanta);

Ritenuto che quanto alle spese processuali, le stesse, liquidate come da dispositivo devono seguire la regola della soccombenza di cui all’art. 26, comma 1, cod. proc. amm.;

– che vada disposta la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana per l’eventuale accertamento di ipotesi di danno erariale derivante dalle spese processuali e da quelle per l’intervento sostitutivo del pari poste a carico del Comune;

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 298 del 3 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo.

Sentenza collegata

37015-1.pdf 149kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento