Sicurezza sul lavoro e verifica periodica delle attrezzature, chiarimenti nella circolare del Welfare

Redazione 30/05/13
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Lilla Laperuta

Nella circolare n. 18 del 23 maggio 2013 emanata dal Ministero del Lavoro sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione del D.M. 11 aprile 2011, in materia di effettuazione delle verifiche periodiche prescritte dal D.Lgs. 81/2008 con la finalità di valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa.

In particolare, viene precisato che l’indagine deve tendere ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottesi nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Oggetto della verifica supplementare sono tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni. Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili e devono includere:

a) l’esame visivo;

b) le prove non distruttive;

c) le prove funzionali;

d) le prove di funzionamento.

Deve, inoltre, essere effettuata un’accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. soggetti abilitati alle verifiche in esame, ai fini della massima trasparenza e divulgazione possibile delle informazioni, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet il relativo organigramma generale (matrice delle competenze) e mantenerlo aggiornato in occasione di ogni variazione autorizzata da questa Amministrazione.
Il tecnico verificatore, all’atto dell’accesso presso il datore di lavoro per l’effettuazione della verifica periodica, deve esibire copia della lettera di incarico e documentare la sua appartenenza all’elenco dei verificatori del soggetto abilitato.

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