Si possono tutelare le ricette e i sapori?

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A cura della Dott.ssa Serena Biondi

I cuochi creano arte e in quanto artisti andrebbero tutelati, tuttavia la legge italiana non prevede norme ad hoc per proteggere le ricette e i sapori da possibili contraffazioni.

Ciò nonostante mentre – in linea teorica – le ricette possono essere tutelate, questo non accade per i sapori; vediamo perché.

La ricetta

La ricetta consiste nell’elenco di ingredienti e nel metodo che permette di unirli. Detto procedimento o il prodotto che viene realizzato potrebbero essere brevettati ma unicamente nella misura in cui siano nuovi (ovvero non presenti nello “stato della tecnica”), inventivi (quindi non banali) e produttivi di un effetto tecnico (vale a dire, capace di risolvere un problemi tecnici esistenti).

Il Tribunale di Milano nel 2013, con sentenza n. 9763, ha inoltre riconosciuto tutela autorale alla ricetta ma solo nella misura in cui la stessa assuma le caratteristiche di un elaborato creativo

La stessa tutela vale anche per il sapore?

Il sapore di un alimento, invece, non è in nessun caso tutelabile con il diritto d’autore;  di seguito si spiegano le ragioni a sostegno di quanto affermato.

La Corte d’Appello di Arnhem- Leeuwarden ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’ambito della controversia pendente tra Levola Hengelo B.V. (di seguito Levola) e Smilde Foods B.V. (di seguito Smilde) avente ad oggetto la pretesa violazione del diritto d’autore in relazione alla “Heksenkaas” (crema spalmabile con formaggio ed erbe fresche).

Ebbene, detta crema è stata creata nel 2007 da un commerciante olandese; i diritti di proprietà intellettuale sono stata ceduti da quest’ultimo alla Levola, società olandese che attualmente li detiene.

Nel 2014 la Smilde ha prodotto un formaggio dal nome “Witte Wievenkaas” nei confronti del quale la Levola ha chiesto ai Giudici olandesi di inibire la produzione in quanto il sapore dell’ “Heksenkaas” configurerebbe una creazione intellettuale e il sapore del “Witte Wievenkaas” sarebbe una riproduzione di tale opera.

Ebbene la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza causa C- 310/17, ha ritenuto che un alimento potrebbe essere tutelato dal diritto d’autore solo se fosse qualificabile come “opera”  ai sensi dell’articolo 5  della Direttiva 2001/29. Invero, le opere protette dal diritto d’autore devono essere identificabili con sufficiente precisione ed obiettività quindi devono avere un valore oggettivo. A dire della Corte, Il sapore di un alimento in generale e di un formaggio in particolare, non è oggettivo in quanto l’identificazione dello stesso dipende da troppi fattori connessi alla persona: un sapore non è identificabile se non tramite esperienze gustative soggettive.

Dunque i Giudici di Lussemburgo hanno ritenuto non esserci possibilità di indentificare con sufficiente precisione ed obiettività il sapore del formaggio “Heksenkaas”  pertanto lo stesso non beneficia della tutela autoriale.

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Dott.ssa Biondi Serena

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