Si controverte riguardo ad una procedura espropriativa che, secondo la prospettazione del ricorso, ha interessato fondi agricoli condotti dai ricorrenti, e che, come è provato, ha visto l’adozione delle necessarie dichiarazioni di pubblica utilità: tanto

Lazzini Sonia 29/10/09
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Ai ricorrenti, pertanto, andrà corrisposta anzitutto una somma pari all’indennità di cui all’art. 17 della l. 865/1971; andrà poi corrisposto il controvalore del maggior danno che essi possano documentare come dipendente dall’illegittimo esproprio, e il totale andrà infine maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del 23 giugno 2002 citata al saldo effettivo: tali criteri valgono, ai sensi dell’art. 35 d. lgs. 80/1998 per determinare il dovuto.
Giurisprudenza ormai pacifica, citandosi per tutte l’ultimo e definitivo arresto della Corte costituzionale nelle sentenze 24 ottobre 2007 n°348 e n°349, insegna che l’occupazione e illegittima trasformazione ad uso pubblico di un terreno da parte di un soggetto pubblico comporta che al proprietario vada risarcito per intero il danno prodotto, che si identifica anzitutto con il valore venale del bene trasformato.
Ricorso per la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito dai ricorrenti per l’occupazione del fondo agricolo da loro condotto nei Comuni di Cazzago San Martino e *********** (Bs)
Con ricorso notificato il 9 ottobre 2006, i ricorrente premettevano di essere coltivatori diretti, affittuari da oltre trent’anni di un fondo agricolo di circa dieci ettari sito nei Comuni di Cazzago San Martino e Travagliato, comprendente anche gli appezzamenti distinti al Catasto di Cazzago al foglio 6, mappali 143, 153, 155 e 156 e al Catasto di Travagliato al foglio 1 mappali 6 e 37; esponevano poi che tali appezzamenti, in base a due successive dichiarazioni di pubblica utilità emesse con atti del Ministero dei Lavori pubblici 7 maggio 1991 e dell’ANAS 29 gennaio 1997, erano stati occupati e irreversibilmente trasformati dall’ANAS medesima, per realizzarvi il sedime di un tratto della strada statale n°11, poi non completata; esponevano ancora che mai era stato emesso decreto di esproprio e che non era stato pagato loro alcun indennizzo, eccezione fatta per € 16.212, 60 pagati da una società presunta incaricata dell’ANAS, somma che si dichiaravano pronti ad imputare a quanto loro dovuto; concludevano quindi come in epigrafe, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
Il ricorso è fondato e va accolto, ai sensi e nei limiti di quanto segue.
Nel caso di specie, vi era l’astratta possibilità di giungere ad una conclusione diversa sulla base di due documenti prodotti dall’amministrazione intimata (cfr. doc. 2 amministrazione allegato alla relazione 13 marzo 2008) e costituiti da due dichiarazioni in fotocopia, a firma apparente di *********, nei quali in apparenza lo stesso dichiara di avere ricevuto una certa somma quale acconto per una indennità di esproprio “offerta ed accettata”. Un’indennità di esproprio offerta ed accettata può infatti in astratto implicare una procedura espropriativa portata a termine, nella quale si controverta soltanto sull’entità dell’indennizzo dovuto, controversia che com’è noto è devoluta alla giurisdizione dell’A.G.O.
3. Peraltro, da un lato i ricorrenti hanno espressamente disconosciuto, ai sensi dell’art. 2719 c.c. (cfr. memoria 23 marzo 2008 pp. 9 e 12), la conformità fra le copie e gli originali; dall’altro l’amministrazione intimata, pur a fronte di quanto prescrittole nelle ordinanze istruttorie della Sezione citate in narrativa, non ha ritenuto di produrre gli originali stessi di tali documenti: si è pertanto determinata l’inutilizzabilità dei documenti stessi, come ritenuto, per tutte, da Cass. civ. sez. I , 3 febbraio 2006 n°2419.
4. Per conseguenza, a fronte dell’affermazione di carattere negativo dei ricorrenti, secondo i quali “non risulta che mai sia stato emanato alcun decreto di esproprio, né che vi siano stati ulteriori proroghe della occupazione” (cfr. ricorso introduttivo, p. 2 in fine), la parte convenuta, che ne aveva l’onere trattandosi di fatto negativo contro di lei dedotto, non ha provato che, viceversa, la procedura espropriativa è stata completata: rimane fissata la giurisdizione di questo Giudice dovendosi decidere degli effetti di tale mancata perfezione.
Giurisprudenza ormai pacifica, citandosi per tutte l’ultimo e definitivo arresto della Corte costituzionale nelle sentenze 24 ottobre 2007 n°348 e n°349, insegna che l’occupazione e illegittima trasformazione ad uso pubblico di un terreno da parte di un soggetto pubblico comporta che al proprietario vada risarcito per intero il danno prodotto, che si identifica anzitutto con il valore venale del bene trasformato.
La questione analoga dei diritti spettanti, nel medesimo caso dell’espropriazione di fatto, all’affittuario coltivatore diretto, viceversa, non risulta in giurisprudenza affrontata in modo diretto ed esaustivo. Dai dati normativi e dalle sentenze pubblicate in materia, peraltro, il Collegio ritiene di dover desumere quanto appresso.
8. Il dato normativo applicabile <ratione temporis> è rappresentato dall’art. 17 della l. 865/1971, e prevede che ove “l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data di deposito della relazione di cui all’art. 10.” All’affittuario coltivatore diretto, quindi, spetta un’indennità pari al valore agricolo medio del terreno di che trattasi,
9. Sennonché, come correttamente osservato da Cass. civ. S.U. 27 aprile 1993 n°4919, la previsione di cui sopra non è direttamente applicabile alla fattispecie che interessa, in quanto presuppone un esproprio correttamente e legittimamente portato a termine, non già un illecito quale è l’espropriazione di fatto. In quest’ultimo caso, allora, secondo i principi, la reazione dell’ordinamento non potrà essere che quella normalmente collegata ad un illecito civile, ovvero il rimedio generalissimo del risarcimento del danno.
10. Tale affermazione di principio, tuttavia, va coordinata con l’esatto rilievo contenuto in Cass. civ. sez. I 3 marzo 1999 n°1774, secondo il quale, salva la prova del danno maggiore, la prima voce di danno subita dall’affittuario illegittimamente espropriato è data proprio dalla impossibilità di percepire l’indennità di che sopra. Il risarcimento dovuto, quindi, non potrà essere inferiore a detto valore, e ciò appare rispondere anche all’esigenza di non rendere, per l’amministrazione, più conveniente procedere in modo illegittimo piuttosto che assoggettarsi alla prevista procedura di esproprio
Di conseguenza:
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) condanna l’ANAS S.p.a. a risarcire ai ricorrenti il danno subito per l’occupazione dei fondi agricoli dagli stessi condotti nei Comuni di Travagliato e di Cazzago San Martino;
b) visto l’art. 35 d. lgs. 80/1998, fissa così come in motivazione i criteri per liquidare il risarcimento stesso, assegnando per procedervi il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
c) condanna l’ANAS S.p.a. a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida in € 3.000 (tremila) oltre contributo unificato,
 
a cura di *************
 
 
riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1732 del 2 ottobre 2009 emessa dal Tar Lombardia, Brescia
 
 
N. 01732/2009 REG.SEN.
N. 01263/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2006, proposto da:
*********, rappresentato e difeso dagli avv. ************, ***********, con domicilio eletto presso *********** in Brescia, via Solferino, 28 (Fax=030/2811153); ***********;
contro
A.N.A.S. Spa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);
per la condanna
della convenuta al risarcimento del danno patito dai ricorrenti per l’occupazione del fondo agricolo da loro condotto nei Comuni di Cazzago San Martino e *********** (Bs);
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25/06/2009 il dott. ************************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con ricorso notificato il 9 ottobre 2006, ****** e *********** premettevano di essere coltivatori diretti, affittuari da oltre trent’anni di un fondo agricolo di circa dieci ettari sito nei Comuni di Cazzago San Martino e Travagliato, comprendente anche gli appezzamenti distinti al Catasto di Cazzago al foglio 6, mappali 143, 153, 155 e 156 e al Catasto di Travagliato al foglio 1 mappali 6 e 37; esponevano poi che tali appezzamenti, in base a due successive dichiarazioni di pubblica utilità emesse con atti del Ministero dei Lavori pubblici 7 maggio 1991 e dell’ANAS 29 gennaio 1997, erano stati occupati e irreversibilmente trasformati dall’ANAS medesima, per realizzarvi il sedime di un tratto della strada statale n°11, poi non completata; esponevano ancora che mai era stato emesso decreto di esproprio e che non era stato pagato loro alcun indennizzo, eccezione fatta per € 16.212, 60 pagati da certa Rilsab S.r.l., presunta incaricata dell’ANAS, somma che si dichiaravano pronti ad imputare a quanto loro dovuto; concludevano quindi come in epigrafe, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si è costituita l’ANAS con atto 22 gennaio 2007 e relazione 13 marzo 2008, concludendo invece per la reiezione del ricorso.
La Sezione, disposta istruttoria con ordinanze 16 aprile 2008 n°75 e 10 febbraio 2009 n°26, all’udienza del giorno 25 giugno 2009 tratteneva il ricorso in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto, ai sensi e nei limiti di quanto segue.
1. Va osservato in primo luogo che si controverte riguardo ad una procedura espropriativa che, secondo la prospettazione del ricorso, ha interessato fondi agricoli condotti dai ricorrenti, e che, come è provato (cfr. doc. ti 4 e 6, ricorrenti, copie delle stesse), ha visto l’adozione delle necessarie dichiarazioni di pubblica utilità: tanto basta a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie, come la presente, relative alla asserita illegittimità della procedura stessa e agli effetti della stessa, e ciò alla luce del criterio individuato da C.d.S. a.p. 30 luglio 2007 n°9, improntato a chiarezza e garanzia per il cittadino.
2. Nel caso di specie, vi era l’astratta possibilità di giungere ad una conclusione diversa sulla base di due documenti prodotti dall’amministrazione intimata (cfr. doc. 2 amministrazione allegato alla relazione 13 marzo 2008) e costituiti da due dichiarazioni in fotocopia, a firma apparente di *********, nei quali in apparenza lo stesso dichiara di avere ricevuto una certa somma quale acconto per una indennità di esproprio “offerta ed accettata”. Un’indennità di esproprio offerta ed accettata può infatti in astratto implicare una procedura espropriativa portata a termine, nella quale si controverta soltanto sull’entità dell’indennizzo dovuto, controversia che com’è noto è devoluta alla giurisdizione dell’A.G.O.
3. Peraltro, da un lato i ricorrenti hanno espressamente disconosciuto, ai sensi dell’art. 2719 c.c. (cfr. memoria 23 marzo 2008 pp. 9 e 12), la conformità fra le copie e gli originali; dall’altro l’amministrazione intimata, pur a fronte di quanto prescrittole nelle ordinanze istruttorie della Sezione citate in narrativa, non ha ritenuto di produrre gli originali stessi di tali documenti: si è pertanto determinata l’inutilizzabilità dei documenti stessi, come ritenuto, per tutte, da Cass. civ. sez. I , 3 febbraio 2006 n°2419.
4. Per conseguenza, a fronte dell’affermazione di carattere negativo dei ricorrenti, secondo i quali “non risulta che mai sia stato emanato alcun decreto di esproprio, né che vi siano stati ulteriori proroghe della occupazione” (cfr. ricorso introduttivo, p. 2 in fine), la parte convenuta, che ne aveva l’onere trattandosi di fatto negativo contro di lei dedotto, non ha provato che, viceversa, la procedura espropriativa è stata completata: rimane fissata la giurisdizione di questo Giudice dovendosi decidere degli effetti di tale mancata perfezione.
5. In proposito, sempre nel ricorso introduttivo, i ricorrenti hanno svolto le affermazioni di cui in narrativa: hanno affermato di essere affittuari coltivatori diretti degli appezzamenti di terreno distinti al Catasto di Cazzago al foglio 6, mappali 143, 153, 155 e 156 e al Catasto di Travagliato al foglio 1 mappali 6 e 37 e di aver subito la occupazione e irreversibile trasformazione ad uso pubblico degli stessi da parte della convenuta ANAS, che vi ha realizzato, pur senza portare a termine l’opera complessiva, il sedime di una strada (cfr. ricorso introduttivo, pp. 1-2).
6. Tali affermazioni si devono ritenere provate, sia per effetto della documentazione prodotta dai ricorrenti medesimi (cfr. doc. ti 1, 2 e 3 ricorrenti, copie contratti di affitto e iscrizione al servizio dei contributi agricoli quali coltivatori), sia, con effetto comunque assorbente, per effetto della non contestazione delle stesse da parte dell’ANAS, che non solo non ha preso in proposito alcuna posizione definita negli atti di causa, ma anche, come già detto più volte, ha omesso di rispondere alle richieste istruttorie di chiarimenti formulatele in modo esplicito dal Giudice nelle più volte citate ordinanze istruttorie.
7. Giurisprudenza ormai pacifica, citandosi per tutte l’ultimo e definitivo arresto della Corte costituzionale nelle sentenze 24 ottobre 2007 n°348 e n°349, insegna che l’occupazione e illegittima trasformazione ad uso pubblico di un terreno da parte di un soggetto pubblico comporta che al proprietario vada risarcito per intero il danno prodotto, che si identifica anzitutto con il valore venale del bene trasformato. La questione analoga dei diritti spettanti, nel medesimo caso dell’espropriazione di fatto, all’affittuario coltivatore diretto, viceversa, non risulta in giurisprudenza affrontata in modo diretto ed esaustivo. Dai dati normativi e dalle sentenze pubblicate in materia, peraltro, il Collegio ritiene di dover desumere quanto appresso.
8. Il dato normativo applicabile <ratione temporis> è rappresentato dall’art. 17 della l. 865/1971, e prevede che ove “l’espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l’indennità di espropriazione determinata ai sensi dell’articolo 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno da un anno prima della data di deposito della relazione di cui all’art. 10.” All’affittuario coltivatore diretto, quindi, spetta un’indennità pari al valore agricolo medio del terreno di che trattasi,
9. Sennonché, come correttamente osservato da Cass. civ. S.U. 27 aprile 1993 n°4919, la previsione di cui sopra non è direttamente applicabile alla fattispecie che interessa, in quanto presuppone un esproprio correttamente e legittimamente portato a termine, non già un illecito quale è l’espropriazione di fatto. In quest’ultimo caso, allora, secondo i principi, la reazione dell’ordinamento non potrà essere che quella normalmente collegata ad un illecito civile, ovvero il rimedio generalissimo del risarcimento del danno.
10. Tale affermazione di principio, tuttavia, va coordinata con l’esatto rilievo contenuto in Cass. civ. sez. I 3 marzo 1999 n°1774, secondo il quale, salva la prova del danno maggiore, la prima voce di danno subita dall’affittuario illegittimamente espropriato è data proprio dalla impossibilità di percepire l’indennità di che sopra. Il risarcimento dovuto, quindi, non potrà essere inferiore a detto valore, e ciò appare rispondere anche all’esigenza di non rendere, per l’amministrazione, più conveniente procedere in modo illegittimo piuttosto che assoggettarsi alla prevista procedura di esproprio
11. Ai ricorrenti, pertanto, andrà corrisposta anzitutto una somma pari all’indennità di cui all’art. 17 della l. 865/1971; andrà poi corrisposto il controvalore del maggior danno che essi possano documentare come dipendente dall’illegittimo esproprio, e il totale andrà infine maggiorato di interessi e rivalutazione dalla data del 23 giugno 2002 citata al saldo effettivo: tali criteri valgono, ai sensi dell’art. 35 d. lgs. 80/1998 per determinare il dovuto.
12. Sempre ai sensi dell’art. 35 d. lgs. 80/1998, precisa da ultimo questo Tribunale che dall’importo come sopra determinato andrà sottratta la somma di € 16.212, 60 pagata dalla Rilsab S.r.l., di cui si è detto in narrativa, solo nel caso in cui l’ANAS dimostri, con opportuna documentazione, che essa è stata effettivamente pagata come acconto per indennizzare l’esproprio dei fondi per i quali è causa.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) condanna l’ANAS S.p.a. a risarcire a ********* e a *********** il danno subito per l’occupazione dei fondi agricoli dagli stessi condotti nei Comuni di Travagliato e di Cazzago San Martino;
b) visto l’art. 35 d. lgs. 80/1998, fissa così come in motivazione i criteri per liquidare il risarcimento stesso, assegnando per procedervi il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
c) condanna l’ANAS S.p.a. a rifondere a ********* e a *********** le spese del giudizio, spese che liquida in € 3.000 (tremila) oltre contributo unificato, rimborso spese forfetario, IVA e CPA di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:
*****************, Presidente
*************, Primo Referendario
*************************, Primo Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE             IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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