Trattenuta da operare sugli stipendi in caso di sciopero del personale docente: decurtazione commisurata all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro (Cons. Stato n. 1302/2013)

Redazione 05/03/13
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FATTO e DIRITTO

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la trattenuta da operare sugli stipendi in caso di sciopero, per personale docente che, nel caso di specie, aveva esercitato tale diritto in occasione delle operazioni collegiali di scrutinio, per il rinnovo del contratto collettivo 1985/1987. A tale riguardo, l’Amministrazione aveva provveduto a sottrarre dallo stipendio la somma corrispondente ad un’intera giornata lavorativa, anziché operare – come ritenuto corretto dai ricorrenti – una decurtazione commisurata all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro.

Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. VIII, n. 10943 del 7 novembre 2007, il ricorso n. 5447 del 1987 veniva accolto, in considerazione di quanto previsto dall’art. 171 della legge n. 312/1980, secondo cui, per gli scioperi “di durata inferiore alla giornata lavorativa”, le trattenute sono “limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro”, salvi i casi in cui risultino ‘effetti superiori o più prolungati’, per lavoro basato sulla interdipendenza funzionale dei servizi e degli uffici.

Nella situazione in esame quest’ultima fattispecie era ritenuta dal TAR non sussistente, tenuto conto delle lezioni regolarmente svoltesi al mattino e non essendo pregiudicata l’attività didattica dal rinvio degli scrutini ad una data diversa da quella stabilita.

In sede di appello (n. 8151/08, notificato il 10 ottobre 2008), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rilevava l’erronea applicazione del citato art. 171 della legge n. 312/1980, in quanto lo sciopero di cui trattasi, impedendo l’effettuazione degli scrutini, avrebbe reso impossibile anche la prestazione del personale non scioperante; nel periodo interessato, inoltre, non sarebbe stata svolta al mattino alcuna attività di docenza, essendo già le lezioni sospese per la chiusura dell’anno scolastico, con conseguente effetto paralizzante dello sciopero effettuato sull’unica attività da svolgere per l’Istituto.

In considerazione dei fatti emersi nel corso dei due gradi del giudizio, le argomentazioni interpretative dell’appellante, da ultimo sintetizzate, non sono condivise dal Collegio.

L’Amministrazione ritiene infatti corretta la trattenuta corrispondente ad un’intera giornata lavorativa, per scioperi di durata inferiore al normale orario di servizio di un gruppo dei docenti, in base ad una duplice considerazione: per avere interessato detti scioperi le operazioni di scrutinio (che non potevano pertanto essere effettuate, con ritenuta applicabilità dell’art. 171, secondo comma, della legge n. 312/1980) e per avere rappresentato detti scrutini l’unica prestazione giornaliera richiesta, non essendovi lezioni al mattino nei giorni interessati.

La norma sopra citata contiene infatti una deroga al principio generale – enunciato nel primo comma – secondo cui “per gli scioperi di durata inferiore ad una giornata lavorativa…le trattenute sulle retribuzioni “possono essere limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro”; quanto sopra, purché non si tratti di “lavoro basato sull’interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici, oppure riferito a turni o attività integrate”, in rapporto ai quali lo sciopero – benché limitato ad alcune ore lavorative soltanto – può produrre “effetti superiori o più prolungati, rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro”.

Nella sentenza appellata si riconosce che l’astensione dalle operazioni di scrutinio può concretizzare i più ampi effetti negativi sull’organizzazione scolastica, che in astratto giustificano la non commisurazione della trattenuta alla materiale durata dell’astensione stessa (cfr. in tal senso Cons. St., sez. II, pareri nn. 799 del 19 ottobre 1994, 852 del 29 agosto 1990 e 158 del 14 novembre 1990).

Correttamente tuttavia, ad avviso del Collegio, nella medesima sentenza si rileva che detta ultrattività – per uno sciopero incidente sulle venti ore mensili, previste dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. 31.5.1974, n. 417, per attività connesse al funzionamento della scuola – non possa estendersi fino a vanificare l’attività regolarmente svolta negli stessi giorni, come quota percentuale delle 78 ore mensili di insegnamento, cui pure è commisurata la retribuzione (cfr. anche, in tal senso, Cons. St., sez. VI, n. 597/2003).

Nella situazione in esame, i docenti interessati hanno aderito a scioperi, interamente gravanti sul “monte ore” previsto per attività, connesse al funzionamento della scuola, senza incidere – per quanto dai medesimi affermato – sullo svolgimento dell’attività didattica.

Secondo tale rappresentazione, essendo la retribuzione dell’orario lavorativo globale “spalmata” sull’anno solare, scioperi come quelli di cui si discute avrebbero dovuto comportare trattenute commisurate alla retribuzione oraria, nei modi di cui al primo comma del citato art. 171 della legge n. 312/1980, con particolare riguardo a situazioni, in cui i medesimi docenti avessero effettuato parte delle prestazioni lavorative previste per il giorno di riferimento.

Quest’ultima circostanza, come già in precedenza ricordato, è stata ritenuta insussistente dall’Amministrazione, che ha operato una rappresentazione dei fatti opposta rispetto a quella, illustrata dai ricorrenti in primo grado di giudizio e recepita nella sentenza appellata.

La medesima circostanza di fatto, pertanto, sembra emergere per la prima volta in appello, senza essere suffragata da documentazione – che pure dovrebbe essere in possesso dell’Amministrazione stessa – circa la data di effettivo termine delle lezioni, per l’anno scolastico e per la zona di riferimento.

In base alla documentazione presente nel fascicolo di causa, sembra desumibile che le giornate di sciopero di cui si discute abbiano interessato, in misura variabile per i singoli, la prima metà del mese di giugno 1987, ma in nessun modo viene chiarita la data di inizio degli esami di fine anno e delle vacanze estive.

Nessun quadro esaustivo delle giornate di sciopero di cui trattasi, né dell’effettiva ricadenza delle stesse nel periodo successivo alla conclusione dell’anno scolastico, pertanto, risulta fornito dall’amministrazione appellante, che si è dichiarata non in grado di fornire ulteriori delucidazioni anche nell’udienza in data odierna.

In tale contesto – tenuto conto sia di quanto previsto dall’art. 116 c.p.c., sia della presumibile difficoltà di ulteriori accertamenti, a 25 anni di distanza dalle astensioni dal lavoro di cui trattasi – il Collegio ritiene che la ricostruzione dei fatti, posta a base della sentenza impugnata, sia verosimile e che l’appello debba, pertanto, essere respinto.

Nessuna decisione è richiesta in ordine alle spese giudiziali, non essendosi costituite in giudizio le parti appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello n. 8151 del 2008, come in epigrafe proposto.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013

Redazione