Sanzionato il legale che offende il giudice, anche se interviene la remissione della querela (Cass. n. 30170/2011)

Redazione 30/12/11
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Svolgimento del processo

A seguito della ricezione del verbale trasmessogli dal giudice dell’udienza dibattimentale della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, tenutasi il 18.10.05, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in sede, all’esito di una preliminare istruttoria, nel corso della quale aveva sentito quali testi gli avv.ti F. B., P.G. e A.M., procedeva disciplinarmente a carico dell’avvocato C.L., per la ravvisata violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 12 e 38 per avere, quale difensore di parte civile in un procedimento penale,pronunziato espressioni ingiuriose, “non perimenti nè direttamente finalizzate alla difesa”, nei confronti delle persone di due magistrati, il P.M. titolare delle indagini preliminari ed il Giudice del Lavoro che si era occupato in diversa sede e sotto altro profilo della stessa vicenda, affermando che la prima era “nota in Procura per la sua inoperosità” e che la seconda “era passata dal suo incarico di Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Prato a quello di Giudice del Lavoro di Firenze in conseguenza della sua gestione disinvolta dei collaboratori di giustizia”, persistendo “nell’uso di espressioni dal contenuto improprio ed inconferente nonostante i ripetuti solleciti del Giudice del dibattimento e del Pubblico Ministero di udienza…” L’incolpato affidò le sue difese ad una memoria,tra l’altro deducendo di aver accettato la remissione della querela contro di lui già sporta dal giudice del lavoro, chiese ed ottenne l’esame dibattimentale di tre testi ed aderì all’acquisizione delle deposizioni rese da quelli sentiti in fase istruttoria.

Con decisione del 5.11.08depositata il 3.6.09 il C.O.A suddetto dichiarò l’avv. C. colpevole dell’addebito ascrittogli e gli irrogò la sanzione della censura. All’esito ed in parziale accoglimento del gravame proposto dall’incolpato,con decisione del 9.12.10,il Consiglio Nazionale Forense applicò la minore sanzione dell’avvertimento, osservando che “fermo il precetto generale contenuto nell’art. 53 del c.d. che impone all’avvocato di improntare i rapporti con i magistrati alla dignità ed al rispetto quali si convengono nelle reciproche funzioni”, che nella specie era stato comunque violato,”sia la lettura delle testimonianze rese in istruttoria sia gli eventi successivi” (segnatamente le intervenute remissioni delle querele da parte di entrambi i magistrati offesi ed una comunicazione epistolare diretta ad uno dei due dall’avv. C.) comportassero un ridimensionamento della gravità, essenzialmente sotto il profilo psicologico, dell’addebito.

Questo era rimasto tuttavia comprovato,in punto di fatto, dalle acquisite risultanze, segnatamente dalla deposizione del “teste fondamentale” avv. B., che aveva confermato la corrispondenza delle frasi offensive pronunciate dal collega incolpato, rispettivamente, “nel senso ” quanto a quelle rivolte al P.M., e letteralmente quanto alle rimanenti, mentre gli altri due testi avevano riferito, l’uno,di “aver assistito ad una forte discussione”, l’altro “di ricordare un riferimento, da parte dell’avv. C., ai pentiti”. Avverso la suddetta decisione l’avv. C. ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite, deducendo due motivi d’impugnazione.

L’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze non ha svolto attività in questa sede.

 

Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta “inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all’art. 2700 c.c. e all’art. 134 c.p.p. e segg.”, censurandosi l’accertamento dell’illecito sulla scorta delle acquisite testimonianze e della solo postuma menzione a verbale (successiva alla ripresa del dibattimento,dopo una sospensione) a richiesta del P.M., sulla base essenzialmente della duplice considerazione che solo un’ immediata e diretta verbalizzazione dell’accaduto avrebbe potuto spiegare efficacia probatoria al riguardo e che, d’altra parte, le risultanze del verbale, in quanto unico atto destinato a far fede delle attività processuali compiute dalle parti nell’ambito delle quali sarebbero state pronunziate le frasi incriminate, non avrebbero potuto essere integrate dalle assunte prove orali. p. 1.1. Il motivo è inammissibile, poichè contiene censure nuove per violazione di norme di diritto, di cui non è menzione nella sentenza impugnata e che, comunque, non si precisa in ricorso di aver anche sollevato, in sede di gravame, avverso la decisione affermativa di responsabilità pronunziata in primo grado. p.2. Con il secondo motivo si deduce ” inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione al R.D.L. n. 1578 del 1922, art. 38″, censurandosi in particolare l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la condotta dell’incolpato esorbitante dai limiti della difesa,avrebbe suscitato ” clamore, disagi e disappunto nei colleghi…”. In realtà – si obietta – il teste avv. P. aveva riferito soltanto che l’incolpato ed il P.M. “battibeccarono abbastanza durante la discussione”, l’avv. A. che “i toni si fecero molto accesi”, precisando che “l’aula di udienza era particolarmente piena”, mentre l’avv. B. aveva riferito che, durante la sospensione, il P.M. di udienza, su assunte istruzioni della Procura, avrebbe preso “il nominativo di molti presenti”; ma di questi ultimi – si soggiunge – nessuno era stato sentito quale teste. Su tali premesse si lamenta che l’affermazione di colpevolezza, in relazione allo “sconcerto provocato negli astanti” sarebbe rimasta priva di oggettivo riscontro ed essenzialmente, basata su generiche affermazioni dei soli tre avvocati presenti, in particolare di quelle del tutto soggettive dell’avv. B.. p. 2.1. Il motivo non merita accogli mento, anzitutto perchè, nella parte in cui contesta la sufficienza delle risultanze testimoniali a comprovare l’addebito, si risolve in una palese censura in fatto avverso l’accertamento compiuto dai giudici di merito, sulla scorta di adeguata ricostruzione della vicenda, immune da vizi logici, operata non solo sulla base della testimonianza dell’avv. B., confermativa della testuale pronunzia di una delle espressioni diffamatorie rivolte ai magistrati, il che sarebbe stato già sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità R.D.L. n. 33 del 1578, ex artt. 12 e 38 e, nel suo complessivo tenore, quella dell’altra infelice espressione, ma anche di quelle rese dai rimanenti professionisti, utilizzati quali elementi oggettivi di riscontro dell’increscioso episodio. Trattandosi di insindacabile e adeguato apprezzamento delle risultanze processuali riservato ai giudici di merito, che neppure viene censurato sotto il profilo del vizio di motivazione, inconferente risulta la denunziata violazione della citata norma di diritto. p. 2.2. Quanto poi alla sussistenza o meno dello “sconcerto negli astanti” che particolarmente si contesta nel mezzo d’impugnazione la censura difetta di rilevanza, attenendo ad una circostanza non integrante alcun elemento dell’illecito deontologico, la cui condotta tipica, nella specie contestata, consiste nel compimento di atti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, non essendo anche richiesto, quale evento lesivo, lo strepitus fori, e neppure previsto quest’ultimo quale eventuale aggravante dell’illecito.

Sotto diverso profilo deve osservarsi che detta circostanza nemmeno ha assunto concreto rilievo, quale parametro valutativo della oggettiva gravità dell’illecito (in analogica applicazione dell’art. 133 c.p.) ai fini del trattamento sanzionatorio, posto che il giudice di appello ha ritenuto di dover applicare all’incolpato la sanzione minima prevista dall’ordinamento professionale, quella dell’avvertimento; sicchè la censura difetta di concreto interesse. p. 3. Il ricorso va, conclusivamente, respinto. p. 4. Non vi è luogo, infine, a regolamento delle spese, in assenza di controparti resistenti.

 

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso.

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