Regolamento di competenza (Cass. n. 26258/2011)

Redazione 06/12/11
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Svolgimento del processo M.A. e G. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Milano Assicurazioni s.p.a., L.R. e V.L. chiedendo il ristoro dei danni subiti nell’incidente stradale verificatosi in (omissis).

Con ordinanza del 13 luglio 2010, depositata il successivo 3 agosto, il giudice adito ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere la controversia, per essere competente il Tribunale di Torre Annunziata, innanzi al quale ha rimesso le parti.

Gli attori hanno proposto regolamento di competenza, illustrato anche da memoria.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Il Procuratore Generale, nella sue conclusioni scritte, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

1 Con un unico motivo gli impugnanti lamentano violazione delle norme in materia di competenza e, segnatamente, dell’art. 38 c.p.c., per avere il Tribunale pronunciato d’ufficio sulla sua competenza per territorio, declinandola, laddove alcuna specifica eccezione di incompetenza era mai stata sollevata da Milano Assicurazioni s.p.a., unica convenuta costituita.

2 Il motivo è fondato.

L’art. 38 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4, e poi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 2, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28, deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente.

3 Nella fattispecie l’incompetenza per territorio non è mai stata eccepita dall’unico convenuto costituito.

Essa non poteva pertanto essere rilevata d’ufficio.

Il ricorso deve, conseguentemente essere accolto, con ogni conseguente pronuncia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Napoli; fissa il termine di giorni sessanta per la riassunzione;

spese rimesse.

Redazione