Reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato per chi sottoscrive documentazione fiscale falsa per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket (Cass. pen. n. 17300/2013)

Redazione 16/04/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19 ottobre 2010 la corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari confermava la sentenza del tribunale di Nuoro che il 4 giugno 2009 aveva condannato C.G. per i reati di truffa aggravata e falsità ideologica.

I giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento sugli esiti del dibattimento dal quale era emerso che l’imputato il (omissis) nel richiedere presso il laboratorio LAB sas una prestazione sanitaria aveva compilato e sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di certificazione su modulo prestampato, predisposto dalla medesima società e sottoscritto oltre che dall’imputato anche dall’operatore, attestando di essere disoccupato e che il proprio nucleo familiare, composto anche da *****, C.S. e C.M. aveva un reddito complessivo annuo inferiore ad Euro 8263,31 incrementato fino ad Euro 11.362,05 per il coniuge a carico e di ulteriori Euro 516,46 per ciascun figlio a carico. Dichiarazione che aveva dato all’imputato il diritto di ricevere gratuitamente la prestazione sanitaria esentandolo dal pagamento del ticket pari ad Euro 26. Accertamenti successivi della Guardia di Finanza di Nuoro avevano consentito di appurare che, contrariamente a quanto dichiarato, il reddito complessivo del nucleo familiare dell’imputato ammontava ad Euro 15.889,75 e quindi era superiore ai limiti previsti dalla legge per l’esenzione del ticket.

Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo violazione di legge in particolare inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 316 ter c.p., in relazione agli articoli 640 e 483 codice penale nonchè vizio della motivazione per mancanza di motivazione sul punto.

Sostiene che la sentenza impugnata si discosta dai principi enunciati dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza del 16 dicembre 2010.

Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7537 del 16.12.2010 hanno affermato che integra il delitto di cui all’art. 316 ter c.p., anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una “erogazione” da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di “contribuzione” ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perchè anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità”. Deve aggiungersi che come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e ribadito dalle Sezioni unite nella sentenza indicata il reato di cui all’art. 316 ter c.p., assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 dello stesso codice in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione. La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex art. 84 c.p., che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico. Nè può attribuirsi rilievo alla diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, considerato che in ogni reato complesso si ha, per definizione, pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice.

L’assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui all’art. 316 ter c.p., si realizza anche quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima dell’erogazione (Euro 3.999,96), integri la mera violazione amministrativa di cui al secondo comma dello stesso art. 316 ter.

Rientra, infatti, nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l’assoggettabilità dell’autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato. Nella vicenda in esame.

I fatti contestati vanno perciò ricompresi nello schema descrittivo dell’art. 316 ter c.p., ivi assorbiti i reati di falso e di truffa, ed a ciò consegue la declaratoria di non previsione del fatto come reato, in quanto non risulta superata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di Euro 3.999,96, indicata nel comma 2, della richiamata previsione legislativa.

Per l’applicazione della prevista sanzione amministrativa, gli atti devono essere trasmessi al Prefetto di Sassari.

P.Q.M.

Qualificati i fatti come fattispecie ex art. 316 ter c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Sassari per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dallo stesso art. 316 ter, comma 2.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Redazione