Procedura civile: è competente il Tribunale se la domanda riconvenzionale del convenuto supera il limite di valore del Giudice di Pace (Cass. n. 17792/2012)

Redazione 17/10/12
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Svolgimento del processo

quanto segue:

p. 1. Con ordinanza del 7 aprile 2011 il Tribunale di Fermo – investito in riassunzione, a seguito di declinatoria di competenza del Giudice di Pace di Ripatransone, della controversia di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta unitamente ad una domanda riconvenzionale P.F. contro un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi riguardi dalla s.r.l. Aereo Yatch Fly Company – ha sollevato conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., adducendo che il Giudice di Pace si sarebbe dovuto spogliare della competenza soltanto sulla riconvenzionale, che eccedeva il limite della sua competenza generale per valore, commisurandosi ad Euro 20.000,00 e trattenere, invece, la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla quale aveva competenza funzionale ed inderogabile.

Il Tribunale ha disposto la separazione della domanda riconvenzionale dalla causa di opposizione al decreto ed ha chiesto a questa Corte di regolare la competenza su quest’ultima.

p. 1.1. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

p. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata inviata richiesta al Pubblico Ministero di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stata fissata l’adunanza della Corte.

Motivi della decisione

quanto segue:

p. 1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi fondata l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.

Tale conclusione va condivisa e va, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Ripatransone sulla controversia relativa alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo.

Ciò, alla stregua del seguente consolidato principio di diritto: “La competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 cod. proc. civ., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall’art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.” (Cass. (ord.) n. 20324 del 2006, seguita da numerose conformi, fra cui Cass. (ord,) n. 4751 del 2009 e n. 186 del 2012).

p. 3. L’istanza di regolamento è, conclusivamente, accolta ed è dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Ripatransone sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Ripatransone sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

Redazione