Licenziamento e successiva reintegrazione del lavoratore: nel caso il dipendente non riprenda servizio non ha diritto alla retribuzione maturata nei mesi di assenza (Cass. n. 2760/2013)

Redazione 06/02/13
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Svolgimento del processo

Con sentenza del 12 giugno 2009 pubblicata il 14 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 19 agosto 2003, ha dichiarato che il rapporto di lavoro fra I.G. e ********** è cessato per licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 25 gennaio 2000, ed ha condannato la ALI al pagamento in favore dello I. delle retribuzioni maturate per i mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000, fino al 25 gennaio 2000, del T.F.R. maturato sino a tale data, nonchè della somma di Euro 42.519,38 a titolo di premio di produzione. La Corte territoriale ha ritenuto che, pur nell’equivoca situazione creatasi fra le parti, la soc. ***, con la comunicazione del 22 dicembre 1999 ha invitato formalmente il lavoratore a riprendere servizio e, non avendo pacificamente lo I. aderito a tale invito non presentandosi più a lavorare, lo ha legittimamente licenziato per assenza prolungata e, quindi, per giusta causa. La corte romana ha poi riconosciuto il premio di produzione in favore del lavoratore sulla base dell’espletata CTU contabile commisurato alla percentuale dello 0,40% sul fatturato netto relativo all’anno 1999 nel caso fosse stato raggiunto il fatturato netto aziendale di L. 20.000.000.000, circostanza realmente verificatasi.

La ALI s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.

Resiste con controricorso lo I. che svolge ricorso incidentale affidato ad un unico motivo articolato su due profili.

La *** resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario.

La ALI ha presentato memoria.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2099 e 2697 cod. civ.. In particolare si deduce che sarebbe ingiustificata la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal dicembre 1999 essendo pacifico che lo I. non si è più presentato al lavoro da tale epoca non svolgendo quindi alcuna attività lavorativa per la società.

Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento al riconoscimento del raggiungimento del fatturato aziendale di L. 20.000.000.000 nel 1999 senza considerare la composizione di tale fatturato che doveva essere considerato al netto dell’I.V.A. e dei rimborsi ricevuti per i pagamenti anticipati secondo quanto previsto dalla L. n. 196 del 1997.

Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento al calcolo del fatturato netto per il quale dovevano escludersi le poste attive dei rimborsi ricevuti dalla ALI da parte delle imprese utilizzatoci.

Con il ricorso incidentale si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento all’asserita mancata adesione del lavoratore all’invito a ripresentarsi al lavoro.

In particolare si assume che il comportamento della *** sarebbe stato incompatibile con la volontà di proseguire il rapporto, e comunque la nota con la quale si invitava il ricorrente a riprendere il lavoro sarebbe stata spedita in un periodo di assenza per vacanze natalizie e conosciuta effettivamente solo il 12 gennaio 2000. Si assume inoltre, sotto altro profilo, che non sussisterebbe comunque la giusta causa del licenziamento, stante la problematicità di un’effettiva ripresa del servizio da parte dello I. stante l’equivoco cambio di mansioni disposto che, almeno avrebbe dovuto giustificare il comportamento del lavoratore ai fini del giudizio sull’imputabilità della mancata ripresa del servizio e della configurabilità della giusta causa di licenziamento.

Il primo motivo è fondato. Appare pacifico dalla lettura della sentenza impugnata che lo I. volontariamente non ha ripreso servizio dopo il godimento delle ferie terminato il 16 dicembre 1999, ed è stato quindi formalmente invitato a riprendere servizio con nota di 22 dicembre 1999. Da tali atti, risultanti incontestati nella sentenza impugnata, deriva che la retribuzione per il periodo successivo al dicembre 1999 non è dovuta. Infatti al dipendente che sospenda volontariamente l’esecuzione della prestazione lavorativa, finchè non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se “per facta concludentia” e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una “mora accipiendi” del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest’ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di “mora accipiendi” nei confronti del dipendente (Cass. 23 luglio 2008 n. 20316).

Con riferimento al secondo ed al terzo motivo con i quali viene contestata la determinazione del fatturato netto sulla base del contratto di lavoro, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per l’omessa produzione del contratto stesso, sul quale le censure si fondano. A norma dell’art. 369 c.p.c., n. 4, infatti, la parte che propone ricorso per cassazione, è tenuta, a pena di improcedibilità del ricorso, a depositare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. A sostegno delle censure proposte con i motivi in esame la ricorrente ha richiamato il contratto individuale di lavoro stipulato con lo I. senza però provvedere a depositarlo, e quindi il ricorso, in relazione ai predetti motivi, deve essere dichiarato improcedibile, a nulla rilevando che la medesima parte abbia depositato il fascicolo di parte in mancanza di specifica indicazione del documento e dei dati necessari al suo reperimento (Cass. 23 novembre 2011 n. 22726).

Il ricorso incidentale è infondato in quanto viene censurata la statuizione relativa alla giusta causa del licenziamento sulla base di circostanze di fatto esaminate congruamente con la sentenza impugnata e di cui si chiede in sede di legittimità la rivisitazione.

La Corte territoriale, come detto riguardo al primo motivo del ricorso principale, ha valutato le circostanze di fatto relative alla assenza dal lavoro dello I. dando congrua motivazione del prolungato inadempimento da parte del lavoratore ai propri obblighi, e si deve perciò ritenere motivata la sussistenza della giusta causa del licenziamento.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi; Accoglie il primo motivo del ricorso principale;

Dichiara improcedibile il ricorso principale in relazione ai restanti motivi; Rigetta il ricorso incidentale;

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso principale;

Rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Redazione