Corte di Cassazione Penale sez. III 3/11/2010 n. 38619

Redazione 03/11/10
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Il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Ancona, con sentenza del 31 luglio del 2009, applicava nei confronti di M.M., imputato del reato dei cui alla L. n. 74 del 2000, art. 10 ter e successive modificazioni, per avere omesso di versare per l’anno 2005, l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale, la pena nella misura concordata di mesi due e giorni venti di reclusione, convertiva la pena detentiva in quella pecuniaria ed applicava l’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona deducendo l’illegittima applicazione dell’indulto, in quanto il reato era stato consumato non prima del 27 dicembre del 2006.

Il ricorso è fondato.

A norma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, inserito con il D.L. 4 luglio del 2006, art. 35, comma 7, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto del 2006, la sanzione prevista dall’art. 10 bis per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate si applica anche a chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto,dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.

L’anzidetta norma ha introdotto una nuova fattispecie criminosa diretta a sanzionare l’omesso versamento dell’IVA in base alle risultanze della dichiarazione annuale A tale nuova fattispecie è stata estesa la sanzione penale prevista per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate dal precedente art. 10 bis, in forza del quale è punito " con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti,per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo d’imposta". Il comportamento del soggetto che non versa l’IVA dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale è stato quindi dal legislatore assimilato, sotto il profilo sanzionatorio,a quello del sostituto che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. Il momento consumativo del reato è individuato alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.

Tale termine è fissato dalla L. n. 405 del 1990, art. 6, comma 2, al 27 dicembre. Conseguentemente per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alla scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Nella fattispecie al 27 dicembre del 2006. Orbene, dal fatto che la disposizione in commento è entrata in vigore il 4 luglio del 2006 e che il delitto si perfeziona alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l’VA relativa alla dichiarazione dell’anno precedente deriva che la nuova disposizione sanzionatoria troverà applicazione per tutti i reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre del 2006 riguardanti l’IVA relativa all’anno 2005 e che l’indulto, di cui alla L. n. 241 del 2006, che copre i reati commessi fino al 2 maggio del 2006, non poteva essere concesso.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr per tutte Cass n 2593 del 2008),in tema d’applicazione di pena su richiesta delle parti, se le stesse nel loro accordo hanno inserito l’applicazione dell’indulto, il giudice non è vincolato alla sua concessione, come viceversa accade nel caso in cui l’accordo preveda la sospensione condizionale della pena, perchè l’applicazione dell’indulto, a differenza della sospensione condizionale, è sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto la pattuizione relativa all’indulto può essere eliminata dal giudice senza determinare l’invalidità dell’intero patto.

Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione dell’indulto che va eliminata.

P.Q.M.
LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p..

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’indulto che elimina.

Redazione