Corte di Cassazione – III sez. civ. – sentenza del 07-02-2018

Redazione 06/12/18
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La natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite di questa Corte (Cost. 233/2003 e Cass. S.U. n.26972/2008), deve essere interpretata rispettivamente nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica e come obbligo per il giudice di merito di tenere conto ai fini risarcitori di tutte le conseguenze modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato derivanti dall’evento danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta, approfondita ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto della vicenda di danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.

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