Controversie concernenti i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi: è competente il giudice del luogo dove risiede (Cass. n. 20549/2012)

Redazione 21/11/12
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FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione dei seguente contenuto.
<<Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro ha proposto regolamento di competenza d’ufficio.
R. S. proponeva dinanzi al Tribunale di Roma opposizione avverso cartella di pagamento con la quale le veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 1.462,39 in relazione all’omesso versamento di contributi IVS a percentuale eccedenti il minimale per il 1990 e contributi fissi per gli anni 1989-1990 relativi alla gestione artigiani, eccependo la nullità della cartella per violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e delle disposizioni della legge n. 241 del 1990, nonché la prescrizione dei crediti vantati dall’INPS.
Il Tribunale di Roma dichiarava d’ufficio la propria incompetenza territoriale a giudicare della domanda proposta, indicando come competente il Tribunale di Catanzaro, in quanto, ai sensi dell’art. 444, comma 3, cpc, le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi rientrano nella competenza del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.
La causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Catanzaro.
Il giudice del lavoro di Catanzaro non condivideva tale individuazione della competenza, in quanto i contributi chiesti dall’INPS attenevano alla gestione artigiani, vertendosi, dunque, in materia di contribuzione dovuta da lavoratori autonomi, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l’attore (art. 444, comma 1, cpc). Nella specie la R. risultava residente a Cerveteri.
Chiedeva, quindi, che questa Corte provvedesse ad indicare il giudice competente a conoscere della controversia.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., ord. n. 11646 del 2011, ord. n. 21317 del 2004), la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444, primo comma, cpc (come modificato dall’art. 86 del dlgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al primo comma>>.
Pertanto, nella fattispecie in esame, facendo applicazione dei principi richiamati nella relazione che si condivide, sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Civitavecchia, nella cui circoscrizione (Cerveteri) risiede la ricorrente. Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sull’istanza di regolamento di competenza dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia. Nulla spese.
Roma, 26 ottobre 2012

Redazione