Concorso pubblico: erroneità di alcuni quesiti (TAR Lazio, Roma, n. 8014/2013)

Redazione 28/08/13
Scarica PDF Stampa

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, i ricrrenti hanno dedotto che:

a) si sono candidati a partecipare al concorso per dirigenti scolastici di cui al D.D.G. del 13 luglio 2011, bandito in data 15 luglio 2011, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

b) in data 26 agosto 2011, ai sensi dell’art. 8 del citato bando di concorso, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sul proprio sito internet, ha comunicato che in data 1° settembre 2011 sarebbe stata pubblicata, sul medesimo sito, la batteria dei quesiti afferenti la prova selettiva da cui estrapolare le 100 domande da sottoporre ai candidati;

c) in data 14 settembre 2011, il Ministero ha pubblicato il diario della prova preselettiva fissandola per il giorno 12 ottobre 2011 alle ore 8;

d) in data 30 settembre 2011, con nota prot. n. AOODGPER7971, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha fornito in fac-simile, i moduli del foglio a lettura ottica, riguardanti i quiz da estrarre, con relativa numerazione;

e) in data 5 ottobre 2011, con nota prot. n.2369, il Ministero ha comunicato di aver provveduto all’esclusione di parte dei citati quiz per non indurre i canditati in errori di interpretazione, tipografici o tali da incidere sulla correttezza delle domande e/o delle risposte;

f) in data 7 ottobre 2011, il Ministero ha comunicato ai candidati nuove istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva del 12 ottobre 2011;

g) in data 12 ottobre 2011 tutti i ricorrenti hanno sostenuto la prova preselettiva del citato bando di concorso ottenendo “risultati disastrosi in profitto”, a loro avviso per conseguenza diretta dell’inefficiente organizzazione amministrativa della procedura selettiva condotta dall’Amministrazione.

A sostegno del gravame, hanno articolato le seguenti doglianze: 1) Violazione di legge; termini del procedimento/procedura concorsuale; 2) Violazione di legge, sotto altro profilo; diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo; sviamento; 3) Violazione di legge; divieto della P.A. di aggravare il procedimento; 4) Violazione di legge con eccesso di potere; violazione del giusto procedimento, mancato raggiungimento dello scopo; 5) Violazione di legge con eccesso di potere; sviamento; ingiustizia manifesta; 6) Violazione di legge con eccesso di potere; sviamento; ingiustizia manifesta; 7) Eccesso di potere; sviamento; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; 8) Eccesso di potere; sviamento; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; 9) Violazione dell’art 13, comma 2, del D.P.R. 487 del 9 maggio 1984, come modificato dall’art. 11 del D.P.R. 693/96; nullità della prova; 10) Eccesso di potere e sviamento.

Con il medesimo atto di gravame hanno altresì formulato, sebbene in termini affatto generici, domanda di risarcimento dei danni subiti in virtù del mancato superamento delle prove preselettive della procedura concorsuale.

2. Con atto depositato il 6 dicembre 2011, si è costituito in giudizio il controinteressato ***************, instando per il rigetto del gravame.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, concludendo per la reiezione del gravame.

4. Con ordinanza n. 4564 del 7 dicembre 2011, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

5. Con atto, ritualmente notificato e depositato il 9 gennaio 2012, i ricorrenti ************** e **************** hanno chiesto il riesame dell’ordinanza cautelare n. 4564 del 7 dicembre 2011, al fine di essere ammesse con riserva a svolgere le prove scritte del concorso.

6. Con atto ritualmente notificato e depositato il 30 gennaio 2012, sono intervenuti ad opponendum l’ANP – Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, *************, *****************, ********************, ******************, **********************, ************, **************************, ****************** e ************, instando per la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità nonché per la reiezione nel merito dei proposti gravami.

7. Con ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2012, la Sezione ha respinto la domanda di riesame della ordinanza cautelare n. 4564 del 7 dicembre 2011 proposta dai ricorrenti ************** e ****************.

7. Con motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati il 27 giugno 2012, tutti i ricorrenti hanno altresì impugnato, chiedendone l’annullamento, l’elenco pubblicato in data 7 maggio 2012 dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, recante i nominativi dei candidati che, a seguito del superamento delle prove scritte, sono stati ammessi alle prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per la Regione Lazio e dell’avviso prot. n. AOODRLA 13167, del 7 maggio 2012, di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per la Regione Lazio, nonché ove occorra, degli elenchi, con i quali sono stati pubblicati dagli Uffici Scolastici per le Regioni Campania, Calabria, Sicilia, Liguria, Veneto, Toscana, Lombardia, Sardegna, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia i nominativi dei candidati che, a seguito del superamento delle prove scritte, sono stati ammessi alle prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi e i relativi avvisi di pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove orali del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, per le Regioni Campania, Calabria, Sicilia, Liguria, Veneto, Toscana, Lombardia, Sardegna, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia e gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui i verbali delle Commissioni giudicatrici, nominate per le varie regioni, relativi alla correzione delle prove scritte del concorso de quo, “se e per quanto occorra”. A sostegno del gravame hanno denunciato le seguenti doglianze: 1) Illegittimità propria per violazione dell’art. 97 Cost.; 2) Illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

8. All’udienza del 20 giugno 2013, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.1 Con il primo motivo del ricorso introduttivo, i ricorrenti censurano la condotta dell’Amministrazione, denunciando la violazione del termine di 30 giorni fissato dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 per la pubblicazione della batteria di quiz a risposta multipla. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, essendo stato pubblicato il bando del concorso in data 13.11.2011, l’Amministrazione avrebbe dovuto pubblicare la batteria di quiz entro il 12.08.2011 (tardiva sarebbe, pertanto, la pubblicazione avvenuta il 1°.09.2011). Del pari, l’Amministrazione avrebbe violato il termine di 30 giorni pubblicando la nuova batteria di quiz, all’esito della eliminazione dei quiz riconosciuti come errati, il 5.10.2011.

1.2 Il motivo è privo di fondamento.

Osserva preliminarmente il Collegio che, per giurisprudenza costante, la violazione del termine finale del procedimento amministrativo non configura un vizio di legittimità dell’atto, in quanto il ritardo nell’adozione di un atto è un mero presupposto dal quale può derivare, in concorso con altre circostanze, la responsabilità dell’Amministrazione. L’atto tardivo può divenire infatti illegittimo solo qualora la legge assegni valore di vizio alla violazione di un termine procedimentale, ad esempio attribuendovi natura perentoria (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1913).

A ciò deve essere aggiunto che nel caso di specie i ricorrenti pretendono di estendere l’applicazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo, come previsto in via generale dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, al compimento di un atto endoprocedimentale di una procedura concorsuale. Tale conclusione non trova alcun appiglio normativo, né nella lettera dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, né nel D.P.R. n. 140 del 2008 recante la disciplina regolamentare per il reclutamento dei dirigenti scolastici, né ancora nel bando costituente lex specialis della predetta procedura concorsuale. Anzi, dalla disciplina regolamentare contenuta nel D.P.R. n. 140 del 2008 si desumono elementi ermeneutici contrari rispetto alla lettura proposta dai ricorrenti, giacché l’art. 9 fissa in 12 mesi dalla prima prova scritta la durata della procedura concorsuale. Ne discende che, nel silenzio della fonte regolamentare e del bando di concorso, nessun altro termine finale, tanto meno per il compimento di atti endoprocedimentale, può essere nella specie invocato.

2.1 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 22 e 26 della legge n. 241 del 1990, in quanto l’Amministrazione, pubblicando la batteria dei quiz revisionati in data 5.10.2011, a soli 7 giorni dalla data della prova preselettiva (fissata per il 12.10.2011), avrebbe impedito ai candidati il concreto esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso, e segnatamente ai contenuti della prova preselettiva sui quali prepararsi adeguatamente.

2.2 Il motivo è privo di pregio.

La pubblicazione della batteria di quiz è disciplinata dall’art. 8, comma 10 del bando di concorso, secondo cui “Con apposito avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente viene data notizia della pubblicazione della batteria di quesiti da cui saranno estrapolate le 100 domande da sottoporre ai candidati”. Come già in precedenza evidenziato, la lex specialis non prevedeva un termine per la pubblicazione della batteria di quiz, limitandosi a stabilirne le modalità. Tali modalità sono state nella specie rispettate, come peraltro è riconosciuto dagli stessi ricorrenti.

Né alcuna censura può essere mossa all’operato dell’Amministrazione in virtù del ridotto lasso temporale intercorrente tra la pubblicazione dei quiz revisionati e la data della prova preselettiva. Ed invero, tale termine, sebbene ridotto, è stato identico per tutti i candidati, di talché nessuna violazione della par condicio può essere nella specie ravvisata.

3.1 Con i motivi dal terzo all’ottavo, formulati congiuntamente dai ricorrenti e che, pertanto, congiuntamente possono essere di seguito esaminati, viene denunciata la violazione del principio di non aggravio del procedimento scolpito nell’art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, sul presupposto che l’Amministrazione avrebbe posto in essere una pluralità di atti endoprocedimentali e attività, quali la pubblicazione tardiva della batteria dei quiz, la revisione della medesima batteria con successiva nuova pubblicazione, la dilatazione dei tempi di esame, le modalità farraginose di espletamento della prova preselettiva, la somministrazione di quiz erronei, la concessione di tempi ristretti per l’espletamento della predetta prova, cogliendo nel segno di aggravare la prova preselettiva del concorso in esame e di ostacolare il raggiungimento dello scopo della medesima prova, che non avrebbe permesso nella specie di limitare il numero dei candidati ammessi alle prove successive mediante l’accertamento delle conoscenze di base necessarie per l’espletamento della funzione di dirigente scolastico come stabilito dall’art. 8, comma 2, del bando di concorso.

3.2 La complessa doglianza si palesa priva di pregio.

Nel merito dei singoli rilievi dei ricorrenti il Collegio deve invero rilevare:

a) la pubblicazione della batteria recante i quiz riconosciuti come erronei a pochi giorni dalla prova preselettiva, e dopo oltre 30 giorni dalla pubblicazione della batteria di quiz originaria, non ha inciso sulla par condicio tra candidati, tutti posti nelle medesime condizioni di conoscere quali quiz fossero stati espunti ai fini della prova preselettiva;

b) non vi sono elementi per ritenere che la durata della prova preselettiva (100 minuti) abbia inciso sulla idoneità della prova stessa, né che le modalità concrete di svolgimento della medesima prova, ivi compreso il lasso temporale intercorso tra l’accesso dei candidati in aula e l’inizio della prova, ne abbiano intaccato la capacità selettiva;

c) la supposta erroneità di ulteriori quesiti, non segnalati nella batteria pubblicata in data 5.10.2011 ma somministrati ai candidati durante la prova preselettiva, non trova alcuna conferma in questa sede giurisdizionale, tenuto anche conto che il sindacato del giudice amministrativo sui quesiti predisposti dalle commissioni esaminatrici è limitato ai casi di evidente irragionevolezza e non congruità, salvo a sconfinare nel merito amministrativo e, quindi, in una non ammessa sostituzione di una valutazione del giudice a quella rientrante nelle competenze proprie della commissione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1883; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20 febbraio 2013, n. 233);

d) la circostanza del tutto casuale, relativa alla prova preselettiva dell’area 8 (lingue straniere), che i quiz riconosciuti come erronei dall’Amministrazione siano stati di più per la lingua inglese (n. 40) e di meno per le lingue francese (n. 13) spagnolo (n. 4) e tedesco (n. 7), non ha inciso sulla par condicio tra i candidati, né ha inficiato la capacità selettiva della prova stessa.

4.1 Con il nono e decimo motivo i ricorrenti denunciano, rispettivamente, la violazione dell’art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, lamentando che gli elaborati consegnati per l’espletamento della prova preselettiva erano privi del timbro dell’ufficio e della firma di un componente della commissione esaminatrice, ed il vizio di eccesso di potere per sviamento poiché i circa 900 quiz riconosciuti come errati dall’Amministrazione sono stati resi noti racchiusi in tre elenchi, non corrispondenti alle sette aree di competenza, costringendo per tale via i candidati ad una difficile opera di ricerca ed espunzione dalla batteria dei 4.911 quiz originariamente pubblicati.

4.2 Entrambi i predetti motivi si palesano infondati.

Come correttamente eccepito negli scritti difensivi dell’Amministrazione, il nono motivo è formulato in assenza del minimo supporto documentale, non avendo i ricorrenti prodotto al Tribunale amministrativo regionale alcun elemento a sostegno della denunciata violazione dell’art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 487 del 1994. Né tale deficit probatorio è stato colmato dopo la proposizione della puntuale eccezione dell’Amministrazione contenuta nella relazione della Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio II del 1° dicembre 2011, depositata agli atti di giudizio dall’Avvocatura erariale.

Quanto al decimo e ultimo motivo la sua infondatezza discende dalla circostanza, più volte evidenziata dalla giurisprudenza amministrativa in casi analoghi, che la condotta dell’Amministrazione non ha nella specie inciso la par condicio tra candidati alla procedura concorsuale.

In materia di prove preselettive di procedure concorsuali è ormai consolidata la massima giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione, a fronte dell’accertamento dell’erroneità di alcuni quesiti, legittimamente procede al loro annullamento, giacché l’esercizio di tale potere di autotutela configura attuazione dei principi fondamentali di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa, garantendo l’effettiva par condicio tra candidati (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 8 ottobre 2009, n. 9843; T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 febbraio 2009, n. 163).

Nel caso di specie l’Amministrazione, in stretta attuazione del superiore insegnamento giurisprudenziale, dopo aver accertato l’erroneità di una pluralità di quiz, ha proceduto ad escluderli dalla batteria utile ai fini della prova preselettiva, dandone notizia a tutti i candidati con lo stesso mezzo utilizzato per la originaria pubblicazione idoneo a garantire la par condicio. Ed invero, i tempi e le modalità di pubblicazione dei quiz riconosciuti come erronei, sebbene abbiano indotto i candidati, in un lasso temporale obiettivamente ridotto, a compiere una non facile attività di ricerca e di eliminazione dei quiz invalidati dalla batteria originariamente pubblicata, non hanno determinato alcun condizione di vantaggio per singoli o per determinate categorie di candidati. In sintesi, tutti i candidati si sono trovati nella medesima condizione dinanzi alla nuova situazione indotta dalla revisione dei quiz e dalla loro pubblicazione a pochi giorni dalla prova preselettiva. Pertanto, l’operato dell’Amministrazione sfugge alla censura proposta.

5.1 Con i motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati il 27 giugno 2012, tutti i ricorrenti impugnano l’elenco pubblicato in data 7 maggio 2012 dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio recante i nominativi dei candidati che, avendo superato le prove scritte, sono stati ammessi alla prova orale, nonché l’avviso in pari data di pubblicazione del citato elenco e del calendario delle prove orali. Con il medesimo atto di gravame impugnano altresì, senza fornirne i relativi estremi di pubblicazione, gli analoghi elenchi degli ammessi alle prove orali per le Regioni Campania, Calabria, Sicilia, Liguria, Veneto, Toscana, Lombardia, Sardegna, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Puglia.

A sostegno dell’ulteriore gravame denunciano sia la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sia l’illegittimità derivata da quella che connota gli atti impugnati con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio.

5.2 Le doglianze formulate con i motivi aggiunti si palesano prive di fondamento.

5.2 Denunciando il vizio di violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, i ricorrenti sostengono che il Ministero resistente avrebbe dovuto sospendere il concorso oggetto dell’odierno gravame, tenuto conto dell’elevato numero di ricorsi proposti dinanzi al T.A.R. del Lazio. Ciò in attesa delle definitive decisioni di merito.

La doglianza è priva di pregio, giacché le domande cautelari proposte dai ricorrenti nel presente giudizio sono state tutte respinte dal Giudice amministrativo, sia in primo grado che in grado di appello. Ne discende che nessun obbligo di sospensione della procedura concorsuale può ravvisarsi in capo al Ministero resistente.

Né meritevole di accoglimento è l’argomento speso dai ricorrenti secondo cui il Ministero, comparando il loro interesse privato con quello pubblico a non ripetere tutte le operazioni concorsuali a fronte di una eventuale pronuncia favorevole nell’odierno giudizio avrebbe dovuto necessariamente ritenere preponderante il secondo e, pertanto, sospendere l’intera procedura. Ed invero, in presenza di ordinanze di reiezione delle misure cautelari richieste dai ricorrenti, sia in primo che in secondo grado, il Ministero resistente non avrebbe potuto sospendere l’intera procedura, se non a rischio di pregiudicare proprio l’interesse pubblico correlato alla regolare definizione della procedura stessa e alla tempestiva mmissione in servizio dei vincitori. Ciò è peraltro chiaramente desumibile dalla stessa ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5601 del 20 dicembre 2011, ove si legge che “la misura cautelare radicalmente richiesta dagli interessati (volta alla sospensione integrale degli effetti di tutti gli atti del procedimento, a partire dallo stesso bando di concorso) non si configura, allo stato, idonea a determinare il ripristino delle situazioni di interesse che i ricorrenti assumono lese”.

5.3 Del pari infondate si palesano le doglianze formulate in termini di illegittimità derivata, tenuto conto della accertata infondatezza di tutti i motivi proposti con il ricorso introduttivo.

6. L’integrale reiezione del gravame, nei termini sopra esposti, impone il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata con il ricorso introduttivo.

7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei termini meglio precisati in motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento danni.

Condanna i ricorrenti a rifondere in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013

Redazione