Sede episcopale vacante in caso di raggiungimento del limite di età e nomina dell’Amministratore Apostolico

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I casi di sede episcopale vacante

A norma del canone 416 del Codice di Diritto Canonico la sede episcopale diviene vacante nelle seguenti ipotesi: morte del Vescovo diocesano, rinuncia accettata dal Romano Pontefice, trasferimento oppure privazione intimata al Vescovo (1).

In particolare, il canone 401 del Codice di Diritto Canonico sancisce che il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all’ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà dopo aver valutato tutte le circostanze (2).

A tale riguardo, Papa Francesco, nella Lettera Apostolica in forma di motu proprio “Imparare a concedarsi”, del 12 febbraio 2018, ha stabilito che al compimento dei settantacinque anni di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro equiparati, come pure i Vescovi coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi pastorali, sono invitati a presentare al Sommo Pontefice la rinuncia al loro ufficio pastorale (art. 1). In questo caso, per essere efficace, la rinuncia deve essere accettata dal Sommo Pontefice, il quale decide valutando le circostanze concrete (art. 4). Infine, il Santo Padre, ha stabilito che una volta presentata la rinuncia, l’ufficio è considerato prorogato fino a quando non sia comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o la proroga, per un tempo determinato o indeterminato, contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni 189 § 3 del Codice di Diritto Canonico e 970 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (art. 5).

Lo status del Vescovo in seguito all’accettazione della rinuncia all’ufficio da parte del Romano Pontefice

In seguito all’accettazione delle dimissioni da parte del Romano Pontefice, a norma del canone 402, il Vescovo mantiene il titolo di emerito della Diocesi e, se lo desidera, può conservare l’abitazione nella diocesi, fermo restando che in casi determinati, per speciali circostanze, la Sede Apostolica possa provvedere diversamente (3). Nello specifico, la diocesi è tenuta ad assicurare al Vescovo che è diventato emerito un alloggio conveniente, salvo che lo stesso non provveda diversamente. Inoltre, la Conferenza Episcopale deve curare che si provveda ad un adeguato e degno sostentamento del Vescovo che rinuncia, fermo restando la permanenza di un obbligo primario a cui è tenuta la diocesi per la quale ha prestato servizio.

La nomina dell’Amministratore Apostolico e le sue facoltà

A norma del canone 419 del Codice di Diritto Canonico, in caso di sede episcopale vacante, il governo della Diocesi, fino alla costituzione dell’amministratore diocesano, passa al Vescovo ausiliare e, se più di uno, al più anziano per promozione; se manca il Vescovo ausiliare, il governo della Diocesi è affidato al collegio dei consultori, a meno che la Santa Sede non abbia provveduto diversamente mediante la nomina di un Amministratore Apostolico.

All’Amministratore Apostolico sono concesse tutte le facoltà e i poteri del Vescovo diocesano e pertanto esercita pienamente l’ufficio di pastore per il bene di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura. Nel rispetto del principio sede vacante nihil innovetur di cui al can. 428 CIC (4), esercita i poteri propri del Vescovo diocesano, inerenti le funzioni di insegnare, santificare e governare, salvo quanto escluso per la natura delle cose oppure per dal diritto stesso. Il regime della diocesi è quello della sede vacante, pertanto cessano gli uffici del Vicario Generale e dei Vicari episcopali, nonché la funzione dei Consigli presbiterale e pastorale. L’Amministratore Apostolico può però confermare, in forma delegata, il Vicario Generale e i Vicari episcopali, fino alla presa di possesso della diocesi da parte del nuovo Vescovo, ma non può prorogare i compiti dei Consigli, in quanto le loro funzioni sono svolte dal Collegio dei consultori.

 

Riferimenti bibliografici

(1) Cfr. L. Sabbarese, La Costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte II, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 1999, p. 99.

(2) Cfr. F. Di Nicola, Essenza e forma di esercizio del ministero petrino. Il Magistero di Giovanni Paolo II e la riflessione ecclesiologica, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2004, p. 60.

(3)  Cfr. A. Denisi, Il vescovo meridionale nell’Italia repubblicana (1950-1990) tra storia e memoria, Robbettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 140.

(4) Cfr. L. Sabbarese, La Costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte II, cit., p. 102.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaetano Crisileo

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