Se sono vittima del reato di stalking, come posso difendermi?

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Con il D.L. n. 11 del 2009, convertito in L. n. 38 del 2009, è stato introdotto nel nostro ordinamento all’art. 612 bis c.p. il reato di atti persecutori definibile con il termine anglosassone  di stalking (dal verbo inglese to stalk = fare la posta, braccare la preda).

Il reato di stalking si configura tutte le volte che un soggetto, c.d.  stalker, compie una serie di atti, prolungata nel tempo, che si manifestano in persecuzioni e provocano nella vittima uno stato di ansia e di paura che compromettono il normale svolgimento della sua vita quotidiana. Lo stalker, infatti, induce la vittima sia a  cambiare le abitudini personali, costringendola ad esempio a cambiare l’utenza telefonica o la residenza, che ingenerando nella vittima stessa un fondato timore per la propria incolumità personale.

 

Scarica qui la denuncia-querela per stalking.
Scarica qui l’istanza di ammonimento al Questore.

 

Perché il reato di stalking si intenda consumato occorre dimostrare l’effetto che la condotta dell’aggressore ha avuto sulla vittima, e ciò  può manifestarsi in tre modi, alternativi tra loro:

a)      un procurato perdurante e grave stato di ansia e paura

b)      un ingenerato fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona allo stesso legata da relazione affettiva

c)       un’alterazione delle proprie abitudini di vita

La condotta dello stalker può consistere in comunicazioni intrusive e persecutorie messe in atto attraverso il telefono, lettere, sms, e-mail e persino graffiti e murales e contatti  che possono attuati sia attraverso il pedinamento sia mediante il confronto diretto, come per esempio l’appostamento sotto casa della vittima o sul posto di lavoro.    

Se sono vittima di uno stalker per difendermi posso agire con tre diverse modalità:

1)      se ritengo che la problematica possa essere risolta con una mera convocazione del presunto stalker da parte della Polizia di Stato, senza l’emissione di alcun provvedimento amministrativo (ammonimento) e senza che venga avviato un procedimento penale (querela) potrò redigere un ESPOSTO, presentandolo al Questore ex art. 1 T.U.L.P.S.. Questo atto consente alla Polizia di comporre bonariamente la controversia convocando la persona segnalata alla quale verrà illustrato il contenuto dell’esposto e che verrà invitata a tenere un comportamento conforme alla legge. La polizia convocherà poi l’esponente e lo informerà circa le dichiarazioni rese dal presunto molestatore

2)      se l’esposto non sortisce alcun effetto, se non ho già proposto querela, posso presentare al questore un ESPOSTO CON ISTANZA DI AMMONIMENTO. In questo caso la Polizia eseguirà dei riscontri sulla veridicità del contenuto dell’istanza di ammonimento, ascoltando, se necessario, anche dei testimoni.  Se sarà ritenuto opportuno il Questore convocherà lo stalker e gli notificherà un ATTO DI AMMONIMENTO, con il quale il soggetto viene invitato a desistere  dal suo comportamento contrario alla legge. In caso contrario, qualora venga sorpreso a compiere ulteriori atti di stalking, non sarà necessaria la proposizione di una querela per avviare il procedimento penale e in caso di successiva condanna in sede penale, la legge prevede un aggravante per il soggetto già ammonito

3)      posso presentare una QUERELA per il reato di cui all’art. 612 bis del codice penale, entro 6 mesi dall’ultimo atto di stalking subito, alla Polizia, ai Carabinieri oppure direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. Nella querela dovrò descrivere i fatti, indicarne l’autore e il nome di eventuali testimoni, nonché dichiarare la volontà che l’Autorità Giudiziaria proceda nei confronti del responsabile. In caso di condanna la pena dello stalker consisterà nella reclusione in carcere da 6 mesi a 4 anni, aumentata ulteriormente se l’autore era già stato ammonito, o nel caso in cui avesse intrattenuto una relazione con la vittima. In base all’art. 282 ter del codice di procedura penale, il giudice, anche prima della definizione del processo, può imporre al presunto stalker il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima o dai suoi congiunti.

Non essendo la sanzione penale da sola sufficiente a garantire alle vittime del reato di stalking una adeguata forma di protezione, la L. n. 208 del 2015 (la c.d. legge di stabilità per l’anno 2016), recependo anche la direttiva 29/2012/UE in materia di diritti, assistenza, protezione delle vittime di reato della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica,   ha istituito nelle aziende ospedaliere e sanitarie, un percorso di protezione denominato “Percorso di tutela delle vittime di violenza”, il cui scopo è quello di tutelare i soggetti vittime della altrui violenza, ed in particolare le vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o stalking.

Avv. De Luca Maria Teresa

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